DELEGA UNICA PER I SERVIZI ONLINE DI AGENZIA ENTRATE
Dal 8 dicembre 2025 una nuova gestione unificata delle deleghe fiscali
A partire dall’8 dicembre 2025 è operativa la delega unica per l’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, introdotta dall’articolo 21 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 (c.d. Decreto Adempimenti) e attuata con i Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 2 ottobre 2024 e del 7 agosto 2025.
La riforma si inserisce nel processo di razionalizzazione e digitalizzazione degli adempimenti fiscali, con l’obiettivo di superare il precedente sistema frammentato di deleghe e introdurre un modello unitario, esclusivamente telematico, con scadenza unificata.
La delega unica consente al contribuente, con un’unica operazione, di conferire a uno o più intermediari abilitati l’autorizzazione ad operare su uno o più servizi online:
Il sistema supera il precedente assetto, che prevedeva modelli distinti, procedure diverse e scadenze eterogenee per ciascun servizio (Cassetto fiscale, fatturazione elettronica, ISA, riscossione).
La delega unica può essere conferita:
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la delega non può essere conferita da procuratori o soggetti delegati internamente, ma solo dal rappresentante legale.
Intermediari delegabili
Possono essere delegati gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998 (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, CAF, ecc.).
Limitatamente ai servizi di:
la delega può essere conferita anche a soggetti non intermediari.
Servizi delegabili
La delega unica può riguardare, in modo unitario o selettivo:
Il numero massimo di intermediari delegabili è due per ciascun contribuente.
La delega unica:
Le deleghe già attive alla data del 5 dicembre 2025 mantengono la loro validità fino alla scadenza originaria, ma non oltre il 28 febbraio 2027.
Il rinnovo può essere comunicato a partire dal 2 ottobre dell’ultimo anno di validità, con efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo.
L’attivazione della delega può avvenire secondo due modalità alternative, entrambe esclusivamente telematiche.
5.1 Conferimento diretto da parte del contribuente (modalità preferibile)
Il contribuente accede alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate mediante SPID, CIE o CNS e comunica direttamente:
Questa modalità:
5.2 Conferimento tramite intermediario
In alternativa, l’intermediario può trasmettere la delega mediante file XML, che deve essere sottoscritto elettronicamente dal contribuente.
In questo caso:
Per la generalità dei contribuenti, la modalità operativamente consigliata è il conferimento diretto online.
Passaggi operativi
Il contribuente deve:
Attenzione alle modifiche
Poiché si tratta di una delega unica, ogni modifica sostituisce integralmente la delega precedente.
Esempio:
è necessario selezionare entrambi i servizi.
In caso contrario, il sistema revocherà automaticamente quelli non indicati.
Per questo motivo è fortemente consigliato confrontarsi con lo Studio prima di procedere a modifiche autonome.
Al link la_delega_unica_per_l-utilizzo_dei_servizi_online l’Agenzia delle Entrate a novembre 2025 ha reso disponibile un’utile Guida.
Conclusioni operative
La delega unica rappresenta un cambio strutturale nella gestione dei rapporti tra contribuenti, professionisti e Amministrazione finanziaria:
Dal punto di vista operativo, il conferimento diretto da parte del contribuente costituisce la soluzione più efficiente e sicura.
Lo Studio RIPA & PARTNERS assiste i propri clienti nella valutazione dei servizi da delegare, nel corretto conferimento della delega unica e nella gestione delle successive modifiche, rinnovi e scadenze, assicurando piena conformità alla normativa vigente.
(a cura di Piergiorgio Ripa – Dottore Commercialista e Revisore Legale – piergiorgio.ripa@studioripa.it)
(Informativa aggiornata il 5 gennaio 2026)
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