BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2025

Si rende disponibile un file in formato Excel (.xls), strutturato come check-list operativa, che consente di monitorare in modo sistematico tutti gli adempimenti connessi al procedimento di formazione, approvazione e deposito del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, con possibilità di spunta progressiva e calcolo automatico delle principali scadenze a partire dalla data dell’assemblea.
Il file richiede esclusivamente l’inserimento della data prevista per l’assemblea di approvazione del bilancio.
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Finalità del bilancio di esercizio
Il bilancio di esercizio ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società alla data di chiusura dell’esercizio, fornendo informativa a soci, creditori e stakeholders (artt. 2423 e ss. c.c.).
La normativa civilistica, integrata dalla disciplina della revisione legale (D.Lgs. 39/2010) e dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), prevede una sequenza procedimentale rigorosa di adempimenti.
Principali scadenze 2026 (e 2027) per il bilancio chiuso al 31.12.2025
| Adempimento |
Termine ordinario (120 gg) |
Termine prorogato (180 gg) |
Riferimento normativo |
| Redazione progetto di bilancio |
31 marzo 2026 |
30 maggio 2026 |
art. 2423 c.c. |
| Relazione sulla gestione |
31 marzo 2026 |
30 maggio 2026 |
art. 2428 c.c. |
| Trasmissione a sindaci/revisore |
31 marzo 2026 |
30 maggio 2026 |
art. 2429, co. 1, c.c. |
| Deposito in sede legale |
15 aprile 2026 |
14 giugno 2026 |
art. 2429, co. 3, c.c. |
| Assemblea di approvazione |
30 aprile 2026 |
29 giugno 2026 |
artt. 2364, 2478-bis c.c. |
| Deposito al Registro Imprese |
entro 30 gg dall’approvazione |
entro 30 gg dall’approvazione |
art. 2435 c.c. |
| Versamento imposte (saldo 2025) |
30 giugno 2026 |
30 luglio 2026 |
D.P.R. 435/2001 |
| Dichiarazione Redditi SC 2026 |
31 ottobre 2026 |
31 ottobre 2026 |
D.P.R. 322/1998 |
| Libro inventari |
31 gennaio 2027 |
31 gennaio 2027 |
art. 2217 c.c. |
Procedimento di formazione, approvazione e deposito – Profili normativi e giurisprudenziali
Il bilancio di esercizio, disciplinato dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, costituisce lo strumento centrale di rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, assolvendo ad una funzione informativa nei confronti dei soci, dei creditori e, più in generale, di tutti gli stakeholders.
Ai sensi dell’articolo 2423, comma 2, c.c., il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. Tale principio di “rappresentazione veritiera e corretta” è stato più volte qualificato dalla giurisprudenza come principio di ordine pubblico economico, con conseguente rilevanza anche ai fini della validità delle delibere di approvazione.
1. Formazione del progetto di bilancio
L’organo amministrativo è tenuto, al termine di ogni esercizio, alla predisposizione del progetto di bilancio, composto da:
-
Stato patrimoniale (art. 2424 c.c.);
-
Conto economico (art. 2425 c.c.);
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Nota integrativa (art. 2427 c.c.);
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Rendiconto finanziario (art. 2425-ter c.c.);
-
Relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.), salvo i casi di esonero per i bilanci in forma abbreviata o delle micro-imprese.
L’obbligo di adeguata informativa sulla continuità aziendale si coordina oggi con l’articolo 2086, comma 2, c.c., come novellato dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), che impone agli amministratori l’adozione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, idonei anche alla tempestiva rilevazione dello stato di crisi. Ne discende che la redazione del bilancio non costituisce un mero adempimento formale, ma momento essenziale di verifica della sostenibilità della gestione.
La mancata adozione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati e la redazione di un bilancio non rispondente ai criteri di chiarezza, veridicità e correttezza possono costituire violazioni dei doveri di diligenza e correttezza nell’amministrazione, integrando fonte di responsabilità degli amministratori ai sensi degli artt. 2392 e 2476 c.c., anche alla luce dell’obbligo di adeguati assetti di cui all’art. 2086 c.c. (v., tra le altre, Trib. Roma 15/09/2020; Trib. Cagliari 19/01/2022).
2. Trasmissione all’organo di controllo e al revisore legale
L’articolo 2429, comma 1, c.c. stabilisce che il bilancio, corredato dalla relazione sulla gestione, deve essere comunicato al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima dell’assemblea chiamata ad approvarlo.
Il D.Lgs. 39/2010, agli articoli 14 e 15, attribuisce al revisore legale il compito di esprimere un giudizio professionale sulla conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano la redazione e sulla sua capacità di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione della società.
L’omessa o tardiva trasmissione del progetto di bilancio all’organo di controllo integra violazione del diritto di informazione del socio e può determinare l’annullabilità della delibera di approvazione.
3. Deposito del bilancio presso la sede sociale e diritto di informazione
Ai sensi dell’articolo 2429, comma 3, c.c., nei quindici giorni che precedono l’assemblea, il progetto di bilancio, le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del revisore, nonché le copie dei bilanci delle società controllate e il prospetto riepilogativo delle collegate, devono restare depositati presso la sede sociale.
La funzione di tale deposito è quella di consentire ai soci un esame preventivo e consapevole della documentazione. Secondo la Corte d’Appello di Milano (sentenza 5 novembre 1993), il termine di quindici giorni previsto dall’art. 2429, comma 3, c.c., per la permanenza del fascicolo di bilancio presso la sede sociale è finalizzato a garantire il principio sostanziale dell’informazione dei soci in vista dell’assemblea di approvazione; pertanto, il rispetto di tale termine va verificato in relazione alla data in cui l’assemblea si è effettivamente tenuta, perché è in quel momento che i soci devono essere in grado di esercitare un voto consapevole.
4. Convocazione e termini di approvazione
L’assemblea ordinaria deve essere convocata entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero entro 180 giorni nei casi previsti dall’articolo 2364, comma 2, c.c. (bilancio consolidato o particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società), con obbligo di specifica motivazione nella relazione sulla gestione.
Per le S.r.l. trovano applicazione gli articoli 2479 e 2479-bis c.c., mentre per le S.p.A. gli articoli 2366 e seguenti c.c.
In tema di approvazione del bilancio, la giurisprudenza di legittimità e di merito ritiene generalmente che la tardiva approvazione non comporti di per sé nullità automatica della deliberazione assembleare, salvo che la violazione dei termini abbia inciso sulla validità del procedimento o sul diritto di informazione dei soci; un ritardo ingiustificato e ripetuto può, tuttavia, costituire indizio di irregolare gestione e fonte di responsabilità degli amministratori, soprattutto ove si inserisca in un quadro di omissioni sistematiche degli obblighi informativi e contabili.
5. Distribuzione degli utili: profili civilistici e fiscali
L’assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla destinazione dell’utile o sulla copertura delle perdite (artt. 2433, 2478-bis c.c.).
La distribuzione di utili è subordinata:
-
all’esistenza di un utile realmente conseguito e risultante da un bilancio regolarmente approvato;
-
al rispetto dei limiti di legge (accantonamento a riserva legale ex art. 2430 c.c.; divieto di distribuzione in presenza di perdite che intaccano il capitale ex artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter c.c.).
La Cassazione ha più volte affermato che la distribuzione di utili in assenza di un bilancio veritiero o in violazione dei limiti legali integra responsabilità degli amministratori e dei soci percettori (Cass. civ., sez. I, 23 gennaio 2019, n. 1886; Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 2020, n. 3459), con obbligo di restituzione e possibile rilevanza penale ex art. 2627 c.c.
Sotto il profilo fiscale:
-
la delibera di distribuzione è soggetta a registrazione in termine fisso, con imposta di registro in misura fissa di euro 200 (art. 4, Tariffa Parte I, D.P.R. 131/1986), da versarsi oggi tramite modello F24 (codice tributo 1550);
-
gli utili corrisposti a persone fisiche residenti sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta del 26% (art. 27, D.P.R. 600/1973);
-
per i soci imprenditori o società si applicano le regole di tassazione per trasparenza o per participation exemption, a seconda dei casi (artt. 59, 89, 109 TUIR).
La mancata applicazione o il tardivo versamento della ritenuta configura responsabilità solidale della società sostituta d’imposta (art. 35, D.P.R. 602/1973), oltre alle sanzioni di cui al D.Lgs. 471/1997.
6. Deposito del bilancio al Registro delle Imprese
Ai sensi dell’art. 2435 c.c., il bilancio approvato deve essere depositato entro 30 giorni presso il Registro delle Imprese, in modalità esclusivamente telematica.
Il deposito deve comprendere:
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Stato patrimoniale e Conto economico in formato XBRL (art. 5, D.P.C.M. 10 dicembre 2008);
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Nota integrativa, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio sindacale e del Revisore in formato PDF/A;
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verbale di assemblea di approvazione;
-
per le S.p.A. non quotate, elenco soci aggiornato (art. 2435, comma 2, c.c.).
Il deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese, previsto dall’art. 2435 c.c., assolve a una funzione di pubblicità legale di natura dichiarativa e non costitutiva. La sua omissione o irregolarità non incide sulla validità del bilancio né sulla deliberazione assembleare di approvazione, ma integra un illecito amministrativo ai sensi dell’art. 2630 c.c. e può costituire fonte di responsabilità degli amministratori per violazione degli obblighi di legge (artt. 2392 e 2476 c.c.), secondo un orientamento costante della giurisprudenza di merito e della dottrina.
7. Invalidità del bilancio e della delibera di approvazione
La dottrina e la giurisprudenza distinguono:
-
vizi del bilancio (contenuto non veritiero, criteri di valutazione scorretti, omissioni informative);
-
vizi del procedimento (violazione dei termini di deposito, mancata comunicazione ai sindaci, irregolare convocazione dell’assemblea).
Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la delibera di approvazione del bilancio è:
-
annullabile quando siano violati i diritti procedimentali e informativi del socio (art. 2377 c.c. per le S.p.A.; art. 2479-ter c.c. per le S.r.l.);
-
nulla quando il bilancio sia radicalmente privo dei requisiti di chiarezza, verità e correttezza, tali da rendere impossibile la funzione informativa (violazione dell’art. 2423, comma 2, c.c.).
8. Responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo
Gli amministratori rispondono:
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verso la società, i soci e i creditori per violazione dei doveri di corretta redazione del bilancio (artt. 2392, 2476 c.c.);
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per omessa adozione di assetti adeguati ex art. 2086, comma 2, c.c., come riformato dal D.Lgs. 14/2019;
-
per aggravamento del dissesto e tardiva emersione della crisi, anche ai fini delle azioni di responsabilità nel CCII (artt. 378 e ss. D.Lgs. 14/2019).
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la redazione di un bilancio non conforme ai principi di chiarezza, verità e correttezza di cui all’art. 2423, comma 2, c.c., costituisce grave inadempimento degli obblighi gestori e può fondare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ai sensi degli artt. 2392 e 2476 c.c., anche indipendentemente dall’avvenuta distribuzione di utili, ove il danno derivi dalla lesione della funzione informativa del bilancio o dall’aggravamento della situazione patrimoniale e finanziaria della società.
Il Collegio sindacale e il Revisore rispondono, a loro volta, per omessa vigilanza o per giudizi non conformi ai principi di revisione (artt. 2407 c.c.; artt. 14 e 15 D.Lgs. 39/2010).
9. Coordinamento con il Codice della Crisi d’Impresa
Il bilancio di esercizio assume oggi una funzione centrale anche nella prospettiva della prevenzione della crisi:
-
l’art. 3 CCII impone l’individuazione tempestiva degli squilibri;
-
l’art. 12 e seguenti disciplinano la composizione negoziata, fondata su dati contabili attendibili;
-
l’art. 2086 c.c. collega direttamente la corretta informazione di bilancio alla responsabilità gestoria.
La giurisprudenza di merito ha affermato con crescente coerenza che la mancata predisposizione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili è indice di irregolarità gestionale e che il bilancio, unitamente ai relativi indicatori economico-finanziari, rappresenta uno strumento essenziale per la verifica della continuità aziendale e della corretta rappresentazione della situazione societaria, con riflessi sia sul piano della responsabilità degli amministratori sia su quello della idoneità informativa del bilancio stesso.
10. Conclusione
Il procedimento di formazione, approvazione e deposito del bilancio non ha natura meramente formale, ma costituisce:
-
adempimento centrale di trasparenza societaria;
-
presidio di tutela dei soci e dei creditori;
-
strumento di emersione anticipata della crisi;
-
parametro di valutazione della responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore.
La corretta osservanza delle norme degli artt. 2423 e seguenti c.c., del D.Lgs. 39/2010 e del D.Lgs. 14/2019, unitamente ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, impone che il bilancio venga considerato non solo come documento contabile, ma come atto giuridico a rilevanza sistemica, idoneo ad incidere sulla validità delle deliberazioni assembleari, sulla responsabilità degli organi sociali e sulla stessa tenuta dell’impresa nel sistema della crisi.
(Piergiorgio Ripa – Dottore Commercialista e Revisore Legale – piergiorgio.ripa@studioripa.it)
(ultimo aggiornamento in data 10 gennaio 2026)