REGIME FORFETTARIO 2026
Disciplina del Regime Forfettario vigente nel 2026
Il regime fiscale agevolato è rivolto alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professioni, in forma individuale (ivi comprese le imprese familiari), con un’unica soglia di ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, inferiore ad € 85.000, e che rispettano determinati requisiti.
Il regime si sostanzia in una determinazione forfettaria del reddito imponibile, che viene poi tassato con un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap, con aliquota fissata al 15% (cd. “flat tax”).
Il regime forfetario, in presenza dei requisiti, costituisce il regime naturale, applicabile anche ai soggetti in attività.

Requisiti oggettivi di accesso al regime forfettario
L’applicazione del regime forfetario è subordinata al verificarsi di alcune condizioni.
L’accesso al regime forfetario e il mantenimento per gli anni successivi, è possibile per i contribuenti che hanno i seguenti requisiti:
REQUISITI – ANNO 2026
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (Circ. n. 9/E del 10 aprile 2019), il limite dei ricavi/compensi va verificato con riferimento all’anno precedente a quello di applicazione del regime, tenendo conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento.
In particolare:
Per chi avvia una nuova attività nel 2026, la verifica è di natura presuntiva, operando comunque il ragguaglio su base annua, rispetto alla data di inizio dell’attività.
Superamento soglie: 85.000 e 100.000
Cause di esclusione (principali)
Non possono avvalersi del regime forfetario:
Ulteriore causa ostativa (lavoro dipendente/pensione): soglia € 35.000 nel 2026
Per il 2026 è confermata l’elevazione a € 35.000 della soglia dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (e, in pratica, dei redditi rilevanti ai fini della relativa causa ostativa) percepiti nell’anno precedente, oltre la quale non è possibile avvalersi del regime forfetario, ferma la regola dell’irrilevanza della soglia in caso di cessazione del rapporto di lavoro entro il 31/12 dell’anno precedente.
Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di accesso, oppure si verifica una delle cause di esclusione (salva l’uscita immediata al superamento dei € 100.000 come sopra).
Coefficienti di redditività (settori/ATECO)
Per meglio identificare i coefficienti di redditività associati al limite unico dei ricavi/compensi di € 85.000, si riepilogano i settori con i relativi coefficienti:
Tassazione nel regime forfetario
Nel regime forfetario, il reddito imponibile è determinato applicando all’ammontare dei ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività, diversificato in base al settore/codice ATECO.
Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP, pari al 15%.
Nelle imprese familiari, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito complessivo (al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari), è dovuta dall’imprenditore.
I contributi previdenziali obbligatori si deducono dal reddito determinato forfetariamente; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.
Il reddito determinato in regime forfetario rileva anche per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia; non viene preso in considerazione per determinare l’ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito (art. 13 TUIR).
Flat Tax 5% per le start up (nuove attività 2026)
Per le cd. start up, ovvero le imprese che iniziano l’attività nel 2026, nei primi cinque anni di attività (anno di inizio e quattro successivi), è prevista la riduzione al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, a condizione che:
Passaggio al Regime Forfettario ed opzioni
Per le imprese in contabilità semplificata nell’anno precedente, che hanno conseguito ricavi non superiori ad € 85.000 (e nel rispetto degli altri requisiti), il regime naturale può essere il forfetario. In caso di scelta della contabilità semplificata in luogo del forfetario, l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018) ammette il passaggio al forfetario senza vincolo triennale.
Al contrario, nel caso di opzione per la contabilità ordinaria (regime “non naturale”), opera il vincolo triennale.
Semplificazioni di natura contabile
I contribuenti in regime forfetario:
Altre peculiarità del regime
Esemplificazione di calcolo dell’imposta sostitutiva
Compensi percepiti: 10.000
Coefficiente redditività: 78%
Reddito imponibile lordo: 7.800
Contributi previdenziali pagati: (1.800)
Reddito imponibile netto: 6.000
Imposta sostitutiva 15%: 900
Forfettari e obbligo di fattura elettronica (richiamo)
Fino al 30 giugno 2022 i forfettari erano esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica.
Dal 1° gennaio 2024 i contribuenti in regime forfetario devono documentare con fattura elettronica (da trasmettere al Sistema di Interscambio in formato XML) tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, oltre alle relative variazioni; tale obbligo è pienamente operativo anche nel 2026.
A tal fine, il contribuente in regime forfetario dovrà indicare nel campo 1.2.1.8 (RegimeFiscale) il codice RF19, utilizzando il codice natura N2.2, in quanto effettua operazioni senza applicazione dell’IVA. Nel campo “Causale” o nel blocco “Altri dati gestionali” dovrà essere indicata la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto, posto che i compensi (o ricavi) conseguiti dai forfetari non ne sono soggetti.
Nel caso in cui la fattura emessa risulti di importo superiore a € 77,47, occorrerà prevedere l’applicazione dell’imposta di bollo (attualmente € 2,00), indicando nel campo 2.1.1.6 “DatiBollo” il suo assolvimento in maniera virtuale.
Continueranno ad essere escluse dall’obbligo le fatture emesse verso l’estero, ossia a soggetti non residenti o non stabiliti fiscalmente in Italia.
Prestazioni sanitarie: divieto “a regime” di e-fattura verso persone fisiche
Dal 2026 risulta “a regime” il divieto di fatturazione elettronica via SdI per:
(Piergiorgio Ripa – Dottore Commercialista e Revisore Legale – piergiorgio.ripa@studioripa.it)
(Informativa aggiornata il 18 gennaio 2026)
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