REGIME FORFETTARIO 2026

REGIME FORFETTARIO 2026

 

Disciplina del Regime Forfettario vigente nel 2026

Il regime fiscale agevolato è rivolto alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professioni, in forma individuale (ivi comprese le imprese familiari), con un’unica soglia di ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, inferiore ad € 85.000, e che rispettano determinati requisiti.

Il regime si sostanzia in una determinazione forfettaria del reddito imponibile, che viene poi tassato con un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap, con aliquota fissata al 15% (cd. “flat tax”).

Il regime forfetario, in presenza dei requisiti, costituisce il regime naturale, applicabile anche ai soggetti in attività.

Requisiti oggettivi di accesso al regime forfettario

L’applicazione del regime forfetario è subordinata al verificarsi di alcune condizioni.

L’accesso al regime forfetario e il mantenimento per gli anni successivi, è possibile per i contribuenti che hanno i seguenti requisiti:

REQUISITI – ANNO 2026

  • RICAVI/COMPENSI: conseguiti/percepiti nell’anno precedente, ragguagliati ad anno, non superiori ad € 85.000.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (Circ. n. 9/E del 10 aprile 2019), il limite dei ricavi/compensi va verificato con riferimento all’anno precedente a quello di applicazione del regime, tenendo conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento.

In particolare:

  • i contribuenti che hanno operato in contabilità ordinaria determinano i ricavi secondo il principio di competenza;
  • i contribuenti in contabilità semplificata ex art. 18 D.P.R. 600/1973 determinano i ricavi secondo il criterio di cassa, tenendo conto, se esercitata, dell’opzione per il cd. “criterio di registrazione” (art. 18, co. 5, D.P.R. 600/1973);
  • concorre il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare (art. 85 TUIR, art. 9, co. 3, TUIR);
  • i proventi da diritti d’autore vanno inclusi nel limite solo se correlati all’attività di lavoro autonomo svolta (valutazione in fatto);
  • non concorrono gli ulteriori componenti positivi dichiarati ai sensi dell’art. 9-bis, co. 9, D.L. 50/2017 (ISA);
  • in caso di più attività con codici ATECO differenti, rileva la somma dei ricavi/compensi delle attività esercitate.

Per chi avvia una nuova attività nel 2026, la verifica è di natura presuntiva, operando comunque il ragguaglio su base annua, rispetto alla data di inizio dell’attività.

 

Superamento soglie: 85.000 e 100.000

  • Se nel corso dell’anno i ricavi/compensi superano € 85.000 ma non € 100.000, il regime cessa dall’anno successivo.
  • Se nel corso dell’anno i ricavi/compensi superano € 100.000, il regime cessa immediatamente dal momento del superamento, con applicazione delle regole ordinarie (inclusa IVA) alle operazioni successive.

 

Cause di esclusione (principali)

Non possono avvalersi del regime forfetario:

  1. a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  2. b) i non residenti in Italia, salvo residenti UE/SEE con adeguato scambio informazioni e con redditi prodotti in Italia almeno pari al 75% del reddito complessivo;
  3. c) i contribuenti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati/terreni edificabili (art. 10, co. 1, n. 8), D.P.R. 633/1972) o di mezzi di trasporto nuovi intra-UE (art. 53, co. 1, D.L. 331/1993);
  4. d) gli esercenti che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni o imprese familiari ex art. 5 TUIR, ovvero che controllano (direttamente o indirettamente) S.r.l. o associazioni in partecipazione con attività riconducibili;
  5. e) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei due precedenti periodi d’imposta (o soggetti riconducibili); come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (Circ. 9/E/2019), la prevalenza va verificata a fine anno e opera, in sintesi, quando i compensi verso tali soggetti sono superiori al 50%.

 

Ulteriore causa ostativa (lavoro dipendente/pensione): soglia € 35.000 nel 2026

Per il 2026 è confermata l’elevazione a € 35.000 della soglia dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (e, in pratica, dei redditi rilevanti ai fini della relativa causa ostativa) percepiti nell’anno precedente, oltre la quale non è possibile avvalersi del regime forfetario, ferma la regola dell’irrilevanza della soglia in caso di cessazione del rapporto di lavoro entro il 31/12 dell’anno precedente.

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di accesso, oppure si verifica una delle cause di esclusione (salva l’uscita immediata al superamento dei € 100.000 come sopra).

 

Coefficienti di redditività (settori/ATECO)

Per meglio identificare i coefficienti di redditività associati al limite unico dei ricavi/compensi di € 85.000, si riepilogano i settori con i relativi coefficienti:

  • Industrie alimentari e delle bevande (10, 11) – 40%
  • Commercio all’ingrosso e al dettaglio (45; 46.2-46.9; 47.1-47.9) – 40%
  • Commercio ambulante di alimentari e bevande (47.81) – 40%
  • Commercio ambulante di altri prodotti (47.82, 47.89) – 54%
  • Costruzioni e attività immobiliari (41, 42, 43, 68) – 86%
  • Intermediari del commercio (46.1) – 62%
  • Servizi di alloggio e ristorazione (55, 56) – 40%
  • Attività professionali (64-66, 69-75, 85-88) – 78%
  • Altre attività economiche (01-03, 05-09, 12-39, 49-53, 58-63, 77-82, 84, 90-96, 97-99) – 67%

 

Tassazione nel regime forfetario

Nel regime forfetario, il reddito imponibile è determinato applicando all’ammontare dei ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività, diversificato in base al settore/codice ATECO.

Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP, pari al 15%.

Nelle imprese familiari, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito complessivo (al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari), è dovuta dall’imprenditore.

I contributi previdenziali obbligatori si deducono dal reddito determinato forfetariamente; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Il reddito determinato in regime forfetario rileva anche per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia; non viene preso in considerazione per determinare l’ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito (art. 13 TUIR).

 

Flat Tax 5% per le start up (nuove attività 2026)

Per le cd. start up, ovvero le imprese che iniziano l’attività nel 2026, nei primi cinque anni di attività (anno di inizio e quattro successivi), è prevista la riduzione al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, a condizione che:

  1. a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  2. b) l’attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (salvo pratica obbligatoria);
  3. c) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi/compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti che consentono l’accesso al regime.

 

Passaggio al Regime Forfettario ed opzioni

Per le imprese in contabilità semplificata nell’anno precedente, che hanno conseguito ricavi non superiori ad € 85.000 (e nel rispetto degli altri requisiti), il regime naturale può essere il forfetario. In caso di scelta della contabilità semplificata in luogo del forfetario, l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018) ammette il passaggio al forfetario senza vincolo triennale.

Al contrario, nel caso di opzione per la contabilità ordinaria (regime “non naturale”), opera il vincolo triennale.

 

Semplificazioni di natura contabile

I contribuenti in regime forfetario:

  1. conservano i documenti ricevuti ed emessi;
  2. emettono fattura indicando, ad esempio: “Operazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014”; marca da bollo € 2,00 se importo > € 77,47;
  3. sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
  4. non operano ritenute;
  5. non sono assoggettati a ritenute d’acconto sui propri compensi/ricavi (indicando in fattura apposita dicitura di non assoggettamento);
  6. sono esclusi dall’applicazione degli ISA;
  7. sono esonerati dal versamento IVA e dagli obblighi IVA (salve numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e bollette doganali e certificazione dei corrispettivi ove applicabile);
  8. sono debitori IVA in particolari fattispecie (acquisti intra UE oltre soglia e reverse charge);
  9. per cessioni intra UE: non costituiscono “cessioni intracomunitarie” in senso tecnico;
  10. per servizi verso committenti UE: fattura senza IVA e Intrastat;
  11. in caso di passaggio da regime ordinario a forfetario: rettifica IVA nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno “ordinario”.

 

Altre peculiarità del regime

  • Ai fini contributivi, chi esercita attività d’impresa può scegliere il regime contributivo che consente (ove ammesso) il calcolo su reddito, evitando la contribuzione minimale.
  • Le spese sostenute nel periodo non rilevano nella determinazione del reddito imponibile (salvo deduzione dei contributi previdenziali obbligatori).
  • Ricavi e compensi rilevano secondo il principio di cassa: assumono rilevanza quelli effettivamente incassati nel periodo d’imposta.

 

Esemplificazione di calcolo dell’imposta sostitutiva

Compensi percepiti: 10.000

Coefficiente redditività: 78%

Reddito imponibile lordo: 7.800

Contributi previdenziali pagati: (1.800)

Reddito imponibile netto: 6.000

Imposta sostitutiva 15%: 900

 

Forfettari e obbligo di fattura elettronica (richiamo)

Fino al 30 giugno 2022 i forfettari erano esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica.

Dal 1° gennaio 2024 i contribuenti in regime forfetario devono documentare con fattura elettronica (da trasmettere al Sistema di Interscambio in formato XML) tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, oltre alle relative variazioni; tale obbligo è pienamente operativo anche nel 2026.

A tal fine, il contribuente in regime forfetario dovrà indicare nel campo 1.2.1.8 (RegimeFiscale) il codice RF19, utilizzando il codice natura N2.2, in quanto effettua operazioni senza applicazione dell’IVA. Nel campo “Causale” o nel blocco “Altri dati gestionali” dovrà essere indicata la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto, posto che i compensi (o ricavi) conseguiti dai forfetari non ne sono soggetti.

Nel caso in cui la fattura emessa risulti di importo superiore a € 77,47, occorrerà prevedere l’applicazione dell’imposta di bollo (attualmente € 2,00), indicando nel campo 2.1.1.6 “DatiBollo” il suo assolvimento in maniera virtuale.

Continueranno ad essere escluse dall’obbligo le fatture emesse verso l’estero, ossia a soggetti non residenti o non stabiliti fiscalmente in Italia.

 

Prestazioni sanitarie: divieto “a regime” di e-fattura verso persone fisiche

Dal 2026 risulta “a regime” il divieto di fatturazione elettronica via SdI per:

  • i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (TS), con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al TS;
  • gli altri soggetti non tenuti all’invio al TS che effettuano prestazioni sanitarie verso persone fisiche.

 

 

(Piergiorgio Ripa – Dottore Commercialista e Revisore Legale – piergiorgio.ripa@studioripa.it)

(Informativa aggiornata il 18 gennaio 2026)

 

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