PLUSVALENZE SU BENI STRUMENTALI 2026: STOP ALLA RATEIZZAZIONE

PLUSVALENZE SU BENI STRUMENTALI 2026: STOP ALLA RATEIZZAZIONE La Legge di bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) interviene sulla disciplina delle plusvalenze “patrimoniali” realizzate dalle imprese, sopprimendo la facoltà di rateizzazione delle plusvalenze relative alla cessione (e, coerentemente, anche al risarcimento per perdita/danneggiamento) di beni strumentali, nonché delle immobilizzazioni finanziarie che non beneficiano del regime PEX. Resta invece confermata la rateizzazione per le plusvalenze da cessione d’azienda o di ramo d’azienda, nei limiti e alle condizioni già previste dall’art. 86, comma 4, TUIR.

PLUSVALENZE SU BENI STRUMENTALI 2026: STOP ALLA RATEIZZAZIONE

La Legge di bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) interviene sulla disciplina delle plusvalenze “patrimoniali” realizzate dalle imprese, sopprimendo la facoltà di rateizzazione delle plusvalenze relative alla cessione (e, coerentemente, anche al risarcimento per perdita/danneggiamento) di beni strumentali, nonché delle immobilizzazioni finanziarie che non beneficiano del regime PEX.

Resta invece confermata la rateizzazione per le plusvalenze da cessione d’azienda o di ramo d’azienda, nei limiti e alle condizioni già previste dall’art. 86, comma 4, TUIR.

 

1) Il quadro fino al 2025: rateizzazione “facoltativa” in 5 quote

Fino al periodo d’imposta 2025, l’art. 86 TUIR consentiva – a determinate condizioni – di spalmare la plusvalenza in quote costanti nell’esercizio di realizzo e nei successivi (in pratica massimo 5 rate), purché il bene (o l’azienda/ramo) fosse posseduto da almeno 3 anni.

La scelta di rateizzazione andava gestita in dichiarazione (modello Redditi), con impatto diretto su imponibile IRES/IRPEF e IRAP (ove applicabile).

 

2) Cosa cambia dal 2026: tassazione immediata delle plusvalenze su beni strumentali

Dal 2026, con la modifica dell’art. 86, comma 4, TUIR operata dai commi 42 e 43 della Legge n. 199/2025, la plusvalenza su beni strumentali concorre integralmente al reddito nell’esercizio di realizzo: non è più consentita la rateizzazione.

Lo stop riguarda le plusvalenze connesse a:

  • cessione a titolo oneroso di beni strumentali (materiali e immateriali, se iscritti tra i beni relativi all’impresa);
  • risarcimento/indennizzo (anche assicurativo) per perdita o danneggiamento di tali beni;
  • immobilizzazioni finanziarie non PEX (ossia partecipazioni/attività finanziarie che non soddisfano i requisiti dell’art. 87 TUIR).

Il fatto che il prezzo sia incassato a rate non incide sulla dilazione fiscale della plusvalenza, che resta tassata “subito” nel periodo di realizzo.

 

3) Dove resta la rateizzazione: cessione d’azienda/ramo

La Legge di bilancio 2026 non modifica (di fatto) la disciplina della rateizzazione per le plusvalenze derivanti da cessione d’azienda o di ramo d’azienda: continua ad applicarsi la regola per cui la plusvalenza è tassata:

  • tutta nell’esercizio, oppure
  • in quote costanti nell’esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto (massimo 5 rate), se l’azienda/ramo è posseduto da almeno 3 anni.

 

4) Decorrenza e determinazione della plusvalenza

Le nuove disposizioni si applicano alle plusvalenze realizzate dal 2026. Quindi, se la cessione (o l’evento realizzativo) avviene nel 2025, trova applicazione la vecchia rateizzazione (se spettante)

La determinazione della plusvalenza resta ancorata alla differenza tra:

Corrispettivo (o indennizzo) nettocosto fiscalmente non ammortizzato

e, in caso di assegnazione/destinazione a finalità estranee, alla differenza tra valore normale e costo non ammortizzato.

Ciò che cambia è il profilo temporale di tassazione (non più dilazionabile nel caso di beni strumentali).

 

6) Esempi operativi (confronto 2025 vs 2026)

Esempio A – Cessione macchinario (bene strumentale) interamente ammortizzato

  • Bene acquistato (anni prima), valore fiscale residuo: 0
  • Prezzo di vendita: € 50.000

Nel 2025: possibile rateizzare fino a 5 quote (se possesso ≥ 3 anni).

Nel 2026: € 50.000 tassati integralmente nell’esercizio di realizzo, anche se il corrispettivo è pagato a rate.

Esempio B – Cessione d’azienda

  • Plusvalenza: € 200.000
  • Azienda posseduta da oltre 3 anni

Nel 2026: la società può ancora scegliere la rateizzazione fino a 5 quote.

 

7) Impatti pratici: cash flow, covenant e pianificazione fiscale

L’eliminazione della rateizzazione sulle cessioni di beni strumentali sposta il rischio su tre piani:

  • Liquidità: imposta da pagare “subito” anche a fronte di incassi pluriennali.
  • Oscillazioni di imponibile: picchi di reddito imponibile in un solo esercizio (con effetti su IRES/IRPEF, IRAP, ed indicatori economico-finanziari).
  • Pianificazione delle operazioni straordinarie: torna centrale valutare se l’operazione debba strutturarsi come cessione di singoli asset (beni strumentali) oppure, quando coerente con la sostanza economica e giuridica, come cessione di ramo/azienda (dove la rateizzazione resta).

 

8) Effetti sugli acconti 2026: ricalcolo “storico” (tema da non sottovalutare)

La norma prevede, ai fini degli acconti IRPEF/IRES 2026, la necessità di rideterminare l’imposta 2025 considerando le nuove disposizioni: va gestito con attenzione il metodo storico e l’eventuale passaggio al previsionale, per evitare sotto/sovra-versamenti.

 

9) Check-list per imprese e professionisti (operativa)

Prima di chiudere una cessione plusvalente di beni strumentali nel 2026, conviene verificare:

  • la qualificazione del bene (strumentale / merce / immobile patrimoniale) e corretta iscrizione contabile-fiscale.
  • la stima puntuale del carico fiscale (IRES/IRPEF + IRAP) nell’esercizio di realizzo.
  • l’allineamento contrattuale-finanziario: se il prezzo è rateale, prevedere clausole e garanzie che tengano conto dell’obbligatorietà del pagamento immediato delle imposte.
  • la valutazione alternativa (se coerente e sostenibile) di strutturare l’operazione come cessione d’azienda (o di ramo d’azienda) per mantenere la rateizzazione, evitando forzature prive di sostanza.
  • acconti 2026: simulazione e scelta consapevole tra storico e previsionale.

 

 

(Piergiorgio Ripa – Dottore Commercialista e Revisore Legale – piergiorgio.ripa@studioripa.it)

(Informativa aggiornata il 17 gennaio 2026)

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