ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI NEL 2026
La Legge di Bilancio 2026 riapre la finestra temporale per attuare l’operazione di assegnazione agevolata dei beni non strumentali ai soci, confermandosi come strumento di pianificazione patrimoniale e fiscale volto a far fuoriuscire dal perimetro d’impresa immobili e beni registrati non strategici, con un prelievo sostitutivo “mite” rispetto al regime ordinario.
In pratica, consente (i) semplificazione del perimetro societario, (ii) riallocazione della fiscalità futura in capo al socio persona fisica (canoni/plusvalenze, eventualmente in cedolare secca ove applicabile), (iii) supporto a percorsi di passaggio generazionale “fuori dalla scatola societaria”.

1) Ambito soggettivo: chi può accedere
La riproposizione 2026 riguarda, in continuità con le precedenti edizioni, le società commerciali residenti:
2) Ambito oggettivo: quali beni sono agevolabili (e quali no)
L’agevolazione è centrata sui beni non utilizzati direttamente nell’attività:
Elemento operativo cruciale: la qualificazione va verificata al momento dell’assegnazione, indipendentemente dalla data di acquisto del bene.
Attenzione ai “diritti” reali parziali: la prassi dell’Agenzia Entrate ha sottolineato che non rientrano tra i beni agevolabili i “singoli diritti” (usufrutto, nuda proprietà) come tali; l’agevolazione opera quando si realizza la fuoriuscita del bene dal patrimonio sociale (es. assegnazione definitiva al socio di bene su cui il socio già vanta l’usufrutto/abitazione, ecc.).
3) Finestra temporale 2026 (Termine di perfezionamento e “Anzianità” del socio)
Le operazioni agevolate (assegnazioni, cessioni ai soci e trasformazioni in società semplice per società “di gestione”) devono essere perfezionate entro il 30 settembre 2026, con adozione delle delibere e stipula degli atti (ove necessari).
Condizione soggettiva di accesso: i soci assegnatari devono risultare soci alla data del 30 settembre 2025 oppure essere iscritti nel libro soci entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, in forza di titolo con data certa anteriore al 1° ottobre 2025.
Questa clausola è espressamente letta come presidio anti-elusivo, per prevenire ingressi “strumentali” nel capitale finalizzati unicamente a beneficiare dell’agevolazione.
4) Imposta sostitutiva: base, aliquote e riserve in sospensione
L’imposta sostitutiva si applica sulla differenza tra:
Se la differenza è ≤ 0, la base imponibile è nulla (e non si genera imposta sostitutiva sulla “plusvalenza agevolata”).
Le aliquote di imposta sostitutiva eventualmente dovute sono:
La disciplina richiede una gestione autonoma delle riserve in sospensione d’imposta eventualmente annullate per consentire l’assegnazione: su tali riserve è dovuta un’imposta sostitutiva del 13%, su base distinta dalla plusvalenza (non “dentro” l’8%).
L’utilizzo di riserve in sospensione è residuale (dopo riserve di utili e di capitale) e limitato a quanto necessario per “liberare” riserve in misura non superiore a quella impiegata contabilmente per la fuoriuscita del bene.
5) Imposte indirette e profili IVA: dove si gioca (spesso) la convenienza reale
La documentazione “previgente” (Legge 197/2022) – richiamata come base tecnica, poiché l’impianto viene descritto come sostanzialmente ricalcato – riepiloga due leve fondamentali sulle imposte d’atto:
Per immobili e aree, va sempre considerata la rettifica della detrazione IVA nel periodo di monitoraggio decennale ex art. 19-bis2 DPR 633/1972.
La convenienza non si misura solo sull’8%/10,5% (imposte dirette), ma spesso si decide su IVA e imposte d’atto, soprattutto per immobili “recenti” o con storia IVA complessa.
6) Profili civilistici e di bilancio: delibere, tutela del capitale e “storno” riserve
Si richiama l’attenzione sugli effetti contabili e civilistici, evidenziando che esistono diversi metodi di rappresentazione (storno a valore contabile, riserva da “riallineamento”, approccio CNDCEC), con impatto su tutela creditori e corretta rappresentazione del risultato, oltre al tema delle riserve in sospensione (13%).
7) Metodo operativo (checklist) per gestire correttamente l’operazione 2026
Conclusioni
La riproposizione 2026 non è un mero adempimento “di fine anno”, ma un’operazione che richiede analisi integrata fiscale–IVA–civilistica–contabile.
La norma rappresenta una finestra probabilmente non illimitata per riallineare struttura patrimoniale e modello di business, ma la convenienza è sempre caso per caso, guidata dal differenziale tra valore e costo fiscale e dal carico indiretto/IVA (spesso determinante).
(Piergiorgio Ripa – Dottore Commercialista e Revisore Legale – piergiorgio.ripa@studioripa.it)
(Informativa aggiornata il 18 gennaio 2026)
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