ROTTAMAZIONE-QUINQUIES: la nuova definizione agevolata dei ruoli 2026

Con la Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199), il legislatore introduce una quinta edizione della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, comunemente denominata rottamazione-quinquies.
La disciplina, contenuta nell’art. 1, commi da 82 a 101, si colloca in un contesto di finanza pubblica più rigoroso rispetto al passato e si caratterizza per un perimetro applicativo più selettivo, con l’obiettivo di concentrare il beneficio sui debiti fiscalmente “maturi” e di più agevole definizione.
Il perimetro oggettivo della rottamazione-quinquies
La nuova definizione agevolata riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, ma con una rilevante limitazione oggettiva rispetto alle precedenti edizioni.
Possono essere definiti esclusivamente i debiti derivanti da:
Restano invece esclusi i debiti derivanti da attività di accertamento, nonché – per espressa conseguenza della nuova impostazione normativa – tributi non collegati a dichiarazioni periodiche, quali ad esempio l’imposta di registro, le imposte sulle successioni e donazioni e altri tributi “d’atto”.
Gli effetti della definizione: cosa si paga e cosa viene stralciato
L’adesione alla rottamazione-quinquies consente l’estinzione dei debiti inclusi senza il pagamento di:
Il contribuente è quindi tenuto a versare esclusivamente il capitale e le spese vive di riscossione, secondo uno schema ormai consolidato nelle precedenti definizioni agevolate, ma applicato a una platea di debiti più ristretta e mirata.
Modalità e termini di adesione
La volontà di aderire alla definizione agevolata deve essere manifestata mediante apposita dichiarazione da presentare all’Agente della riscossione entro il 30 aprile 2026, esclusivamente con modalità telematiche.
Nella domanda il debitore è tenuto a:
L’Agente della riscossione comunicherà entro il 30 giugno 2026 l’ammontare complessivo dovuto e il piano di pagamento prescelto.
Pagamento e piano di rateazione: fino a 54 rate bimestrali
Il versamento delle somme dovute può avvenire:
Il calendario dei pagamenti prevede:
Sulle somme rateizzate sono dovuti interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026. Non trova applicazione la dilazione ordinaria ex art. 19 DPR n. 602/1973, con conseguente rigidità del piano concordato.
Decadenza e assenza di tolleranze
Il legislatore ha introdotto una disciplina della decadenza particolarmente stringente.
La perdita dei benefici della definizione si verifica in caso di:
A differenza delle precedenti rottamazioni, non è prevista alcuna tolleranza nei giorni di ritardo, rendendo imprescindibile il rispetto puntuale delle scadenze.
Rapporti con le precedenti definizioni agevolate
La rottamazione-quinquies consente l’accesso anche ai contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni, inclusa la rottamazione-quater, purché i carichi rientrino nel nuovo perimetro oggettivo.
Sono invece esclusi i contribuenti che, al 30 settembre 2025, risultavano in regola con i pagamenti della rottamazione-quater o della relativa riammissione: per tali soggetti il legislatore ha inteso evitare un “trasferimento automatico” verso la nuova sanatoria, imponendo la prosecuzione del piano originario.
Versamenti ante e post adesione: nessun rimborso
Particolarmente rilevante è la previsione dell’art. 1, comma 90, della Legge n. 199/2025, secondo cui le somme versate a qualsiasi titolo sui carichi definibili restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili, anche se effettuate prima della presentazione della domanda o successivamente per errore.
Ne deriva che pagamenti non coordinati con la procedura di adesione possono tradursi in un pregiudizio economico irreversibile per il contribuente, rendendo essenziale una preventiva analisi della posizione debitoria prima di qualsiasi versamento.
Rottamazione-quinquies e strumenti di regolazione della crisi d’impresa (CCII): profili operativi
Un profilo di particolare rilievo della rottamazione-quinquies riguarda il rapporto con le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinate dal D.Lgs. n. 14/2019 (CCII).
Il legislatore, con una scelta espressa e non meramente interpretativa, ha previsto la piena compatibilità della definizione agevolata con le procedure di sovraindebitamento e con gli strumenti minori di composizione della crisi, confermando la funzione della rottamazione quale strumento di supporto ai percorsi di risanamento.
In particolare, l’art. 1, comma 96, della Legge n. 199/2025 consente di ricomprendere nella definizione agevolata i debiti iscritti a ruolo che rientrano in procedimenti di:
Sotto il profilo operativo, ciò comporta che il debito erariale e contributivo iscritto a ruolo può essere oggetto di pagamento in forma agevolata anche se falcidiato, nei limiti e secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione della procedura.
La rottamazione-quinquies si innesta quindi sul piano di risanamento come meccanismo di sterilizzazione di sanzioni, interessi e aggio, riducendo significativamente il fabbisogno finanziario necessario per l’esecuzione del piano stesso.
Dal punto di vista della strategia professionale, la definizione agevolata può essere:
Resta tuttavia centrale il tema della sostenibilità finanziaria: la disciplina particolarmente rigida della decadenza dalla rottamazione impone che il piano di crisi tenga conto, in modo prudenziale, delle scadenze bimestrali e dell’assenza di margini di tolleranza.
Un’eventuale decadenza dalla definizione agevolata, infatti, determinerebbe la reviviscenza del debito originario comprensivo di sanzioni e interessi, con effetti potenzialmente destabilizzanti sull’equilibrio complessivo della procedura.
In definitiva, la rottamazione-quinquies può rappresentare, nell’ambito del CCII, un efficace “acceleratore” dei percorsi di risanamento, ma solo se inserita all’interno di una pianificazione tecnica rigorosa, fondata su flussi di cassa realistici e su un coordinamento puntuale tra consulente fiscale, advisor della crisi e organi della procedura.
Considerazioni conclusive
La rottamazione-quinquies rappresenta un istituto profondamente diverso rispetto alle precedenti edizioni: meno esteso, più selettivo e caratterizzato da una disciplina dei pagamenti rigorosa.
Per imprese, professionisti e contribuenti, l’adesione può costituire un’opportunità significativa di regolarizzazione, ma solo a condizione di una attenta valutazione preventiva della sostenibilità finanziaria del piano e di una gestione consapevole delle scadenze.
In questo quadro, il ruolo del consulente assume una centralità ancora maggiore, sia nella fase di censimento dei carichi definibili, sia nella scelta strategica tra definizione agevolata, rateazione ordinaria e strumenti di gestione della crisi.
(Piergiorgio Ripa – Dottore Commercialista e Revisore Legale – piergiorgio.ripa@studioripa.it)
(Informativa aggiornata il 9 gennaio 2026)
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