LA NUOVA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI BREVI DAL 1° GENNAIO 2026
Evoluzione normativa, inquadramento civilistico e impatti fiscali operativi
Il regime delle locazioni brevi continua a rappresentare uno dei settori più dinamici – e al contempo più instabili – del diritto tributario immobiliare. Dal 2017 ad oggi il legislatore è intervenuto più volte con l’obiettivo dichiarato di delimitare il perimetro dell’attività “privata” e di contrastare fenomeni di esercizio mascherato di attività imprenditoriale nel settore turistico-ricettivo.
Con la Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) si assiste a una nuova e significativa stretta, che incide direttamente:
La disciplina delle locazioni brevi è stata introdotta dall’art. 4 del D.L. 50/2017, che definisce tali:
Sul piano civilistico, si tratta di contratti di locazione a contenuto tipico, mentre sul piano fiscale il reddito prodotto:
Un passaggio decisivo è avvenuto con la Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020), che ha introdotto, all’art. 1, comma 595, una presunzione legale di esercizio dell’attività in forma imprenditoriale quando la locazione breve riguarda più di quattro appartamenti per periodo d’imposta .
Successivamente, la Legge di Bilancio 2024 ha inciso sulle aliquote:
Il sistema risultava quindi articolato su un doppio binario:
Con la Legge n. 199/2025, il legislatore opera un deciso cambio di passo, riducendo drasticamente la soglia di tolleranza.
4.1 Riduzione del limite massimo di immobili
Dal 1° gennaio 2026, il regime delle locazioni brevi in ambito privatistico è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di due appartamenti per periodo d’imposta.
La conseguenza è particolarmente rilevante:
Si tratta di una presunzione assoluta, che non ammette prova contraria e che opera indipendentemente:
4.2 Nuova struttura delle aliquote
Per i soggetti che restano entro il perimetro “privato” (massimo due immobili):
In alternativa, resta ferma la possibilità di optare per la tassazione IRPEF ordinaria.
Il superamento della soglia dei due immobili comporta conseguenze rilevanti sotto diversi profili:
In molti casi, l’attività potrà essere svolta in regime forfetario, con valutazioni di convenienza da effettuare caso per caso, tenendo conto del coefficiente di redditività e degli oneri contributivi.
La nuova disciplina solleva numerose criticità interpretative e operative:
È prevedibile un intenso contenzioso, soprattutto in relazione alla compatibilità della presunzione assoluta con i principi generali dell’ordinamento tributario.
Dal 2026, le locazioni brevi entrano in una fase di forte selettività normativa. Il legislatore ha scelto un approccio chiaro ma drastico: due immobili segnano il confine tra gestione privata e impresa.
Per i proprietari e per i professionisti che li assistono diventa essenziale:
In questo nuovo contesto, la consulenza preventiva assume un ruolo decisivo per evitare irregolarità, sanzioni e scelte economicamente penalizzanti.
Di seguito si propone una tabella comparativa tra regime privato e regime d’impresa dal 1° gennaio 2026 ed una Check-List operativa per verificare il corretto inquadramento da dare alla fattispecie concreta.
Tabella comparativa – Regime privato vs regime d’impresa (dal 2026)
| Profilo | Regime privato (≤ 2 immobili) | Regime d’impresa (≥ 3 immobili) |
| Soggetto | Persona fisica | Persona fisica imprenditore |
| Numero immobili | Massimo 2 | Dal 3° in poi |
| Presunzione di impresa | No | Sì (automatica, legale) |
| Norma di riferimento | Art. 4 DL 50/2017 + L. 199/2025 | Art. 2082 c.c. + TUIR |
| Qualificazione reddito | Reddito fondiario / diverso | Reddito d’impresa |
| Cedolare secca | Ammessa | Esclusa |
| Aliquote | 21% (1° immobile) – 26% (2°) | IRPEF / Forfetario |
| IRPEF ordinaria | Facoltativa | Ordinaria o sostitutiva |
| IVA | Non applicabile | Applicabile |
| Ritenuta intermediari | 21% (acconto) | 21% (acconto su reddito d’impresa) |
| Partita IVA | Non richiesta | Obbligatoria |
| Registro Imprese | No | Sì |
| Contributi INPS | No | Sì |
| Contabilità | Dichiarativa | Contabile (semplificata / forfetaria) |
| Adempimenti comunali | Limitati | SCIA e normativa ricettiva |
| Flessibilità operativa | Alta | Ridotta |
| Rischio accertamento | Medio (numerico) | Alto (strutturale) |
Dal 2026 la variabile decisiva non è più il volume dei ricavi, ma il numero degli immobili.
La soglia dei due appartamenti rappresenta una linea di confine netta e invalicabile: oltre, l’attività è fiscalmente impresa, senza possibilità di difesa basata sull’occasionalità o sull’assenza di organizzazione.
Check-list operativa – Locazioni brevi dal 2026
A) Verifica preliminare del perimetro soggettivo
☐ Il locatore è persona fisica
☐ L’attività è svolta al di fuori di società o enti
☐ Non è già titolare di Partita IVA attiva per attività ricettive o assimilate
Se una di queste risposte è negativa → regime d’impresa già configurabile, la disciplina “privata” non è applicabile.
B) Verifica del numero di unità immobiliari destinate a locazione breve
☐ Numero totale di appartamenti destinati a locazione breve nel periodo d’imposta
☐ Inclusione di:
Esito:
C) Qualificazione dei contratti
☐ Durata non superiore a 30 giorni per singolo contratto
☐ Immobili ad uso abitativo (categorie catastali ammesse)
☐ Servizi accessori limitati a:
☐ Assenza di servizi alberghieri (colazione, pasti, trasporti, guide, ecc.)
In presenza di servizi “eccedenti” → attività ricettiva → impresa, anche con un solo immobile.
D) Scelta del regime fiscale (solo se ≤ 2 immobili)
☐ Valutazione cedolare secca vs IRPEF ordinaria
☐ Individuazione dell’immobile “agevolato” al 21%
☐ Applicazione aliquota 26% al secondo immobile
☐ Verifica capienza IRPEF, addizionali, detrazioni perse con la cedolare
E) Verifica del ruolo degli intermediari
☐ Utilizzo di portali (Airbnb, Booking, ecc.)
☐ Intermediario incassa o interviene nel pagamento
☐ Corretta applicazione ritenuta del 21% (a titolo di acconto)
☐ Coerenza tra:
F) Contratti “a cavallo d’anno” 2025/2026
☐ Contratti iniziati nel 2025 e conclusi nel 2026
☐ Ripartizione pro-rata temporis del canone
☐ Verifica superamento soglia dei 2 immobili nel 2026, anche per pochi giorni
Caso critico: possibile obbligo di impresa nel 2026 pur con contratti stipulati nel 2025.
G) Se scatta il regime d’impresa (≥ 3 immobili)
☐ Apertura Partita IVA
☐ Valutazione regime forfetario (se requisiti)
☐ Iscrizione:
(Piergiorgio Ripa – Dottore Commercialista e Revisore Legale – piergiorgio.ripa@studioripa.it)
(Informativa aggiornata il 6 gennaio 2026)
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