IPER AMMORTAMENTO 2026: LA “NUOVA” DISCIPLINA TRA RITORNO AL PASSATO E CAMBIO DI PARADIGMA

Con la Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026) il legislatore reintroduce, a partire dal 1° gennaio 2026, il meccanismo dell’iper ammortamento, disciplinato dall’art. 1, commi 427-436, in sostituzione dei crediti d’imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”, ormai non più applicabili ai nuovi investimenti.
La misura segna un ritorno, seppur in forma rinnovata, alla logica della maggiorazione extracontabile del costo fiscalmente ammortizzabile, con l’obiettivo di incentivare gli investimenti tecnologici avanzati e, in parte, quelli destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto di vincoli europei sempre più stringenti in materia di aiuti di Stato .
L’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa, indipendentemente da:
È tuttavia subordinata:
Sono invece esclusi:
L’iper ammortamento è riconosciuto per investimenti:
Rientrano nell’agevolazione:
È espressamente esclusa la cumulabilità con il credito d’imposta “Industria 4.0” per investimenti che ne abbiano già beneficiato .
La maggiorazione del costo di acquisizione opera ai soli fini IRES/IRPEF (irrilevante ai fini IRAP) ed è articolata per scaglioni:
| Importo investimento | Maggiorazione |
| Fino a € 2.500.000 | 180% |
| Da € 2.500.001 a € 10.000.000 | 100% |
| Da € 10.000.001 a € 20.000.000 | 50% |
Per i contratti di leasing rileva il costo sostenuto dal locatore.
A differenza dei crediti d’imposta, l’iper ammortamento non genera un beneficio immediato, ma incide progressivamente sulla base imponibile tramite variazioni in diminuzione in dichiarazione dei redditi ai soli fini IRPEF/IRES (ovvero, non produce effetti ai fini IRAP).
La contabilità civilistica resta invariata: la maggiorazione opera esclusivamente in sede fiscale.
Si ipotizzi un’impresa che nel 2026 acquisti un bene 4.0 del costo di € 1.000.000, con aliquota di ammortamento fiscale del 10%.
Scenario ordinario (senza agevolazione)
Scenario con iper ammortamento 180%
Vantaggio fiscale netto:
€ 672.000 – € 240.000 = € 432.000, pari a circa il 43,2% del costo del bene .
La fruizione dell’agevolazione richiede:
La cessione del bene o la sua destinazione all’estero comportano, in linea generale, la decadenza dal beneficio.
È tuttavia ammessa la sostituzione con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori, nel rispetto delle regole già note nella prassi degli investimenti 4.0.
Il nuovo iper ammortamento 2026 rappresenta un punto di svolta: non più incentivo automatico e generalizzato, ma strumento selettivo, fiscalmente potente, che richiede:
Per le imprese che investono in tecnologia e digitalizzazione, la misura resta estremamente rilevante, purché inserita in una strategia industriale coerente e consapevole.
(Piergiorgio Ripa – Dottore Commercialista e Revisore Legale – piergiorgio.ripa@studioripa.it)
(Informativa aggiornata il 7 gennaio 2026)
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