IPER AMMORTAMENTO 2026: La nuova disciplina tra ritorno al passato e cambio di paradigma

IPER AMMORTAMENTO 2026: LA “NUOVA” DISCIPLINA TRA RITORNO AL PASSATO E CAMBIO DI PARADIGMA

 

  1. Inquadramento normativo e finalità della misura

Con la Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026) il legislatore reintroduce, a partire dal 1° gennaio 2026, il meccanismo dell’iper ammortamento, disciplinato dall’art. 1, commi 427-436, in sostituzione dei crediti d’imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”, ormai non più applicabili ai nuovi investimenti.

La misura segna un ritorno, seppur in forma rinnovata, alla logica della maggiorazione extracontabile del costo fiscalmente ammortizzabile, con l’obiettivo di incentivare gli investimenti tecnologici avanzati e, in parte, quelli destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto di vincoli europei sempre più stringenti in materia di aiuti di Stato .

 

  1. Ambito soggettivo: chi può beneficiare dell’iper ammortamento

L’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa, indipendentemente da:

  • forma giuridica;
  • settore di appartenenza;
  • dimensione dell’impresa;
  • regime contabile adottato.

È tuttavia subordinata:

  • al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
  • al corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali.

Sono invece esclusi:

  • i lavoratori autonomi;
  • i contribuenti in regime forfetario;
  • le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale;
  • le imprese in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali senza continuità aziendale;
  • i soggetti destinatari di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001 .

 

  1. Ambito oggettivo: investimenti agevolabili e finestra temporale

L’iper ammortamento è riconosciuto per investimenti:

  • effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (senza possibilità di “prenotazione”);
  • aventi ad oggetto beni nuovi, prodotti in uno Stato UE o SEE;
  • rientranti nelle Tabelle IV e V allegate alla Legge n. 199/2025.

Rientrano nell’agevolazione:

  • beni materiali e immateriali interconnessi al sistema aziendale o alla rete di fornitura;
  • beni materiali destinati all’autoproduzione di energia per autoconsumo, inclusi gli impianti di stoccaggio, con requisiti tecnici stringenti per il fotovoltaico.

È espressamente esclusa la cumulabilità con il credito d’imposta “Industria 4.0” per investimenti che ne abbiano già beneficiato .

 

  1. Misura della maggiorazione: aliquote e scaglioni

La maggiorazione del costo di acquisizione opera ai soli fini IRES/IRPEF (irrilevante ai fini IRAP) ed è articolata per scaglioni:

Importo investimento Maggiorazione
Fino a € 2.500.000 180%
Da € 2.500.001 a € 10.000.000 100%
Da € 10.000.001 a € 20.000.000 50%

Per i contratti di leasing rileva il costo sostenuto dal locatore.

 

  1. Meccanismo operativo: deduzione extracontabile

A differenza dei crediti d’imposta, l’iper ammortamento non genera un beneficio immediato, ma incide progressivamente sulla base imponibile tramite variazioni in diminuzione in dichiarazione dei redditi ai soli fini IRPEF/IRES (ovvero, non produce effetti ai fini IRAP). 

La contabilità civilistica resta invariata: la maggiorazione opera esclusivamente in sede fiscale.

 

  1. Esempio pratico di funzionamento

Si ipotizzi un’impresa che nel 2026 acquisti un bene 4.0 del costo di € 1.000.000, con aliquota di ammortamento fiscale del 10%.

Scenario ordinario (senza agevolazione)

  • Quota annua deducibile: € 100.000
  • Risparmio IRES annuo (24%): € 24.000
  • Risparmio IRES complessivo (10 anni): € 240.000

Scenario con iper ammortamento 180%

  • Costo fiscale ammortizzabile: € 2.800.000
  • Quota annua deducibile: € 280.000
  • Risparmio IRES annuo: € 67.200
  • Risparmio IRES complessivo: € 672.000

Vantaggio fiscale netto:

€ 672.000 – € 240.000 = € 432.000, pari a circa il 43,2% del costo del bene .

 

  1. Adempimenti e controlli

La fruizione dell’agevolazione richiede:

  • comunicazione dell’investimento al GSE, secondo modalità che saranno definite dal MiMiT;
  • corretta indicazione normativa in fattura e nei documenti di trasporto;
  • conservazione della documentazione tecnica e contabile;

 

  1. Dismissione del bene e investimenti sostitutivi

La cessione del bene o la sua destinazione all’estero comportano, in linea generale, la decadenza dal beneficio.
È tuttavia ammessa la sostituzione con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori, nel rispetto delle regole già note nella prassi degli investimenti 4.0.

 

  1. Considerazioni conclusive

Il nuovo iper ammortamento 2026 rappresenta un punto di svolta: non più incentivo automatico e generalizzato, ma strumento selettivo, fiscalmente potente, che richiede:

  • pianificazione preventiva;
  • corretta gestione documentale;
  • valutazione degli effetti sul tax rate e sul cash flow nel medio-lungo periodo.

Per le imprese che investono in tecnologia e digitalizzazione, la misura resta estremamente rilevante, purché inserita in una strategia industriale coerente e consapevole.

 

(Piergiorgio Ripa – Dottore Commercialista e Revisore Legale – piergiorgio.ripa@studioripa.it)

(Informativa aggiornata il 7 gennaio 2026)

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca sul tasto Cookie Policy Maggiori informazioni

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close