
Nuova finestra 2026 – Termine 31 maggio 2026
La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha nuovamente riaperto i termini per l’estromissione agevolata degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale, riproponendo una disciplina già nota e sperimentata nel nostro ordinamento.
La misura consente all’imprenditore individuale di escludere l’immobile strumentale dal patrimonio dell’impresa, trasferendolo nella sfera privata, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva dell’8%, in luogo della tassazione ordinaria ai fini IRPEF e IRAP.
Quadro normativo di riferimento
L’agevolazione è prevista dall’articolo 1, commi 35-41, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, che estende nuovamente l’applicazione dell’articolo 1, comma 121, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), normativa a sua volta ispirata alla disciplina introdotta dalla Legge n. 244/2007.
In particolare, la Legge di Bilancio 2026 dispone che:
Ambito soggettivo
Sono ammessi all’estromissione agevolata esclusivamente gli imprenditori individuali che:
Non possono accedere all’agevolazione:
Il regime contabile adottato (ordinario o semplificato) è irrilevante ai fini dell’accesso all’agevolazione.
Beni immobili interessati
Possono essere oggetto di estromissione gli immobili strumentali di cui all’art. 43, comma 2, del TUIR, posseduti alla data del 30 settembre 2025, e in particolare:
Immobili strumentali per destinazione
Sono tali gli immobili:
Immobili strumentali per natura
Sono quelli che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, rientranti nelle categorie catastali:
Tali immobili possono essere estromessi anche se non utilizzati direttamente, oppure concessi in locazione o in comodato.
Gli immobili strumentali si considerano relativi all’impresa solo se:
Immobili esclusi
Non possono beneficiare dell’estromissione agevolata:
Costo dell’operazione di estromissione
A) Imposta sostitutiva IRPEF e IRAP – 8%
L’imprenditore individuale deve versare un’imposta sostitutiva dell’8%, calcolata sulla differenza tra:
Il valore normale può essere determinato, in alternativa, tramite il valore catastale, applicando i moltiplicatori previsti dall’art. 52, comma 4, DPR 131/1986.
B) Imposte di registro, ipotecaria e catastale
Nessuna imposta è dovuta.
L’estromissione non costituisce un atto traslativo, ma un mero passaggio del bene dalla sfera imprenditoriale a quella privata dello stesso soggetto.
C) IVA – Imposta sul valore aggiunto
Ai fini IVA, l’estromissione configura un’operazione assimilata alla cessione di beni ex art. 2, comma 2, n. 5), DPR 633/1972.
L’operazione è:
Se l’immobile è estromesso entro il periodo di osservazione decennale, occorre procedere alla rettifica della detrazione IVA ex art. 19-bis2 DPR 633/1972, nella misura dei decimi residui.
Adempimenti e termini
L’estromissione si perfeziona mediante comportamento concludente, da attuare entro il 31 maggio 2026, con effetti retroattivi dal 1° gennaio 2026, attraverso:
In caso di operazione rilevante ai fini IVA, è necessaria l’emissione di autofattura.
L’imposta sostitutiva:
(Piergiorgio Ripa – Dottore Commercialista e Revisore Legale – piergiorgio.ripa@studioripa.it)
(Informativa pubblicata in data 8 gennaio 2026)
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