RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 2026
DISCIPLINA A REGIME, PROFILI NORMATIVI, INTERPRETATIVI E OPERATIVI
La rivalutazione delle partecipazioni societarie è stata introdotta nel nostro ordinamento dagli articoli 5 e 7 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, quale strumento volto a consentire la rideterminazione del costo fiscalmente riconosciuto di partecipazioni e terreni, ai fini del calcolo delle plusvalenze di cui all’art. 67 del TUIR.
Per oltre vent’anni l’istituto ha avuto natura temporanea, essendo riproposto di anno in anno tramite disposizioni di proroga, con aliquote e termini variabili. Tale carattere “eccezionale” aveva alimentato, in passato, dubbi interpretativi circa:
Con l’art. 1, comma 30, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), il legislatore ha definitivamente messo a regime la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, stabilendo che essa possa essere effettuata con riferimento ai beni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno.
Da tale momento:
Restano pienamente applicabili i chiarimenti forniti dalla prassi amministrativa in ordine ai soggetti ammessi alla rivalutazione.
Possono rivalutare le partecipazioni possedute al di fuori del regime d’impresa:
Rimane inoltre valido quanto precisato dalla Circolare Agenzia delle Entrate 27 marzo 2008, n. 28/E, secondo cui possono essere oggetto di rivalutazione anche le partecipazioni intestate a società fiduciaria, a condizione che il fiduciante rientri tra i soggetti sopra indicati.
La disciplina a regime riguarda:
È confermata l’equiparazione, introdotta a partire dal 2018, tra partecipazioni qualificate e non qualificate detenute da persone fisiche, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% in regime ordinario.
La rivalutazione presuppone la redazione di una perizia giurata di stima, riferita all’intero patrimonio sociale.
Il valore della partecipazione deve essere determinato:
La perizia può essere asseverata:
Restano validi i chiarimenti, consolidati anche in giurisprudenza, secondo cui:
L’art. 5, comma 1, della Legge n. 448/2001 dispone che, ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, il contribuente possa assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore rideterminato risultante dalla perizia.
Ne consegue che:
Resta fermo quanto previsto dall’art. 5, comma 6, della Legge n. 448/2001, secondo cui l’assunzione del valore rideterminato non consente il realizzo di minusvalenze fiscalmente rilevanti.
Il valore rivalutato:
È invece utilizzabile:
come chiarito dalla Circolare Agenzia Entrate 22 aprile 2005, n. 16/E, interpretazione oggi pienamente coerente con la disciplina a regime.
L’imposta sostitutiva dovuta è pari a:
Il versamento:
È confermato quanto chiarito dalla Circolare Agenzia Entrate 4 agosto 2004, n. 35/E:
L’imposta sostitutiva:
In caso di comproprietà della partecipazione:
È ammessa la rivalutazione successiva della medesima partecipazione:
I dati relativi alla rivalutazione devono essere indicati nel quadro RT della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riferimento.
Come chiarito dalla Circolare Agenzia Entrate 15 febbraio 2013, n. 1/E:
Il contribuente è tenuto a conservare:
Alla luce dell’attuale assetto normativo, la rivalutazione delle partecipazioni:
La valutazione di convenienza deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto del costo storico, del valore di mercato e dell’aliquota vigente.
(Piergiorgio Ripa – Dottore Commercialista e Revisore Legale – piergiorgio.ripa@studioripa.it)
(Informativa aggiornata il 7 gennaio 2026)
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