RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 2026: Disciplina a regime

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 2026

DISCIPLINA A REGIME, PROFILI NORMATIVI, INTERPRETATIVI E OPERATIVI

 

  1. Evoluzione normativa e superamento del carattere eccezionale

La rivalutazione delle partecipazioni societarie è stata introdotta nel nostro ordinamento dagli articoli 5 e 7 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, quale strumento volto a consentire la rideterminazione del costo fiscalmente riconosciuto di partecipazioni e terreni, ai fini del calcolo delle plusvalenze di cui all’art. 67 del TUIR.

Per oltre vent’anni l’istituto ha avuto natura temporanea, essendo riproposto di anno in anno tramite disposizioni di proroga, con aliquote e termini variabili. Tale carattere “eccezionale” aveva alimentato, in passato, dubbi interpretativi circa:

  • la legittimità dell’opzione;
  • il rischio di contestazioni in tema di abuso del diritto;
  • l’utilizzabilità dell’istituto in fattispecie complesse (recesso, acquisto di partecipazioni proprie, intestazioni fiduciarie).

Con l’art. 1, comma 30, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), il legislatore ha definitivamente messo a regime la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, stabilendo che essa possa essere effettuata con riferimento ai beni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno.

Da tale momento:

  • la rivalutazione non costituisce più un’agevolazione straordinaria;
  • si configura come regime alternativo e strutturale di tassazione delle plusvalenze;
  • la scelta del contribuente rientra pienamente nel legittimo risparmio fiscale, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente).

 

  1. Ambito soggettivo (richiami confermati)

Restano pienamente applicabili i chiarimenti forniti dalla prassi amministrativa in ordine ai soggetti ammessi alla rivalutazione.

Possono rivalutare le partecipazioni possedute al di fuori del regime d’impresa:

  1. Persone fisiche, per operazioni estranee all’attività d’impresa;
  2. Società semplici, società ed enti ad esse equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
  3. Enti non commerciali, limitatamente ai beni non relativi all’attività d’impresa eventualmente esercitata;
  4. Soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, salvo diverse disposizioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Rimane inoltre valido quanto precisato dalla Circolare Agenzia delle Entrate 27 marzo 2008, n. 28/E, secondo cui possono essere oggetto di rivalutazione anche le partecipazioni intestate a società fiduciaria, a condizione che il fiduciante rientri tra i soggetti sopra indicati.

 

  1. Ambito oggettivo e natura delle partecipazioni

La disciplina a regime riguarda:

  • partecipazioni qualificate e non qualificate;
  • partecipazioni quotate e non quotate, incluse quelle negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione;
  • partecipazioni detenute a titolo di proprietà o usufrutto.

È confermata l’equiparazione, introdotta a partire dal 2018, tra partecipazioni qualificate e non qualificate detenute da persone fisiche, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% in regime ordinario.

 

  1. Perizia di stima: criteri e riferimenti interpretativi

La rivalutazione presuppone la redazione di una perizia giurata di stima, riferita all’intero patrimonio sociale.

Il valore della partecipazione deve essere determinato:

  • con riferimento alla frazione di patrimonio netto corrispondente alla quota posseduta;
  • assumendo come riferimento temporale il valore della partecipazione al 1° gennaio dell’anno di rivalutazione.

La perizia può essere asseverata:

  • presso la Cancelleria del Tribunale;
  • presso l’Ufficio del Giudice di Pace;
  • dinanzi a un Notaio.

Restano validi i chiarimenti, consolidati anche in giurisprudenza, secondo cui:

  • la data di asseverazione può essere successiva all’atto di cessione;
  • la perizia può essere redatta anche successivamente, purché idonea a determinare il valore alla data richiesta.

 

  1. Effetti fiscali della rivalutazione (art. 5 L. 448/2001)

L’art. 5, comma 1, della Legge n. 448/2001 dispone che, ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, il contribuente possa assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore rideterminato risultante dalla perizia.

Ne consegue che:

  • il valore rivalutato sostituisce integralmente il costo storico, comprensivo degli oneri incrementativi;
  • la plusvalenza è data dalla differenza tra il prezzo di cessione e il valore periziato;
  • qualora il prezzo di cessione coincida con il valore rivalutato, la plusvalenza risulta integralmente sterilizzata.

Resta fermo quanto previsto dall’art. 5, comma 6, della Legge n. 448/2001, secondo cui l’assunzione del valore rideterminato non consente il realizzo di minusvalenze fiscalmente rilevanti.

 

  1. Ambiti di non applicazione

Il valore rivalutato:

  • non è utilizzabile per la determinazione dei redditi di capitale, quali quelli derivanti:
    • dal recesso tipico del socio;
    • dall’esclusione del socio;
    • dalla liquidazione della società.

È invece utilizzabile:

  • nel caso di recesso atipico, realizzato mediante acquisto delle partecipazioni da parte degli altri soci;
  • nel caso di acquisto delle quote da parte di soggetti terzi individuati dai soci,

come chiarito dalla Circolare Agenzia Entrate 22 aprile 2005, n. 16/E, interpretazione oggi pienamente coerente con la disciplina a regime.

 

  1. Imposta sostitutiva: aliquote e versamenti

L’imposta sostitutiva dovuta è pari a:

  • 16% per rivalutazioni riferite al 1° gennaio 2024;
  • 18% per rivalutazioni riferite al 1° gennaio 2025;
  • 21% per rivalutazioni effettuate dal 1° gennaio 2026, per effetto della Legge di Bilancio.

Il versamento:

  • può avvenire in un’unica soluzione;
  • oppure in tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% sulle rate successive.

È confermato quanto chiarito dalla Circolare Agenzia Entrate 4 agosto 2004, n. 35/E:

  • il mancato versamento delle rate successive alla prima non invalida la rivalutazione;
  • comporta esclusivamente l’iscrizione a ruolo delle somme dovute;
  • resta possibile il ricorso al ravvedimento operoso.

 

  1. Compensazione, comproprietà e rivalutazioni successive

L’imposta sostitutiva:

  • è versata mediante modello F24, codice tributo 8055;
  • può essere compensata con crediti tributari disponibili.

In caso di comproprietà della partecipazione:

  • ciascun comproprietario versa l’imposta in proporzione alla quota posseduta.

È ammessa la rivalutazione successiva della medesima partecipazione:

  • detraendo dall’imposta dovuta quella già versata in occasione di precedenti rivalutazioni.

 

  1. Obblighi dichiarativi e regime sanzionatorio

I dati relativi alla rivalutazione devono essere indicati nel quadro RT della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riferimento.

Come chiarito dalla Circolare Agenzia Entrate 15 febbraio 2013, n. 1/E:

  • l’omessa indicazione costituisce violazione formale;
  • restano impregiudicati gli effetti sostanziali della rivalutazione;
  • si applicano le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997.

Il contribuente è tenuto a conservare:

  • la perizia giurata;
  • le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva.

 

  1. Considerazioni conclusive

Alla luce dell’attuale assetto normativo, la rivalutazione delle partecipazioni:

  • è istituto permanente e strutturale;
  • costituisce regime alternativo legittimo rispetto alla tassazione ordinaria;
  • rappresenta uno strumento centrale di pianificazione fiscale e patrimoniale in vista di cessioni, riorganizzazioni societarie e passaggi generazionali.

La valutazione di convenienza deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto del costo storico, del valore di mercato e dell’aliquota vigente.

 

(Piergiorgio Ripa – Dottore Commercialista e Revisore Legale – piergiorgio.ripa@studioripa.it)

(Informativa aggiornata il 7 gennaio 2026)

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