PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE DAL 21 DICEMBRE 2021

 

..:: PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE DAL 21 DICEMBRE 2021

La Legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto dal 21 dicembre 2021 un nuovo obbligo di comunicazione nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

In particolare, si prevede che: “con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. (…) In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione”.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Nota n. 29 dell’11 gennaio 2022 fornisce le prime indicazioni utili al corretto adempimento del suddetto obbligo.

Soggetti e Rapporti interessati

L’obbligo di preventiva comunicazione interessa esclusivamente:

  • i committenti che operano in qualità di imprenditori.
  • i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione dell’ 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale dei ‘redditi diversi’ di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.

Sono invece esclusi dalla nuova disposizione i seguenti rapporti:

  • i rapporti di natura subordinata;
  • le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 (già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996);
  • i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, per i quali sono già previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
  • le professioni intellettuali oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c.;
  • tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA: se però l’attività effettivamente svolta non corrisponde a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
  • i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR.

Decorrenza del nuovo obbligo di comunicazione

L’obbligo di comunicazione riguarda:

  • i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021);
  • o, se avviati prima, ancora in corso all’11 gennaio 2022, data di emanazione della Nota INL.
Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro 7 giorni dalla Nota INL e cioè entro il 18 gennaio 2022.

Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente all’11 gennaio 2022, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Modalità di comunicazione

Secondo la disposizione in esame, l’obbligo di comunicazione, da effettuarsi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, ossia in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante SMS o posta elettronica, con le modalità operative già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

Nel rispetto di tali modalità, pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti. Nelle more, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale.

Per la Regione Marche i seguenti:

  • ITL.Ancona.occasionali@ispettorato.gov.it
  • ITL.AscoliPiceno.occasionali@ispettorato.gov.it
  • ITL.Macerata.occasionali@ispettorato.gov.it
  • ITL.PesaroUrbino.occasionali@ispettorato.gov.it.

Si tratta di indirizzi di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

Contenuto della comunicazione

La Comunicazione dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
  • ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

Proponiamo di seguito un esempio di comunicazione:

A: ITL.xxxxxxx.occasionali@ispettorato.gov.it

Oggetto: Comunicazione di lavoro autonomo occasionale (art. 13, L. 215/2021)

Committente: Ragione Sociale: ……………. S.R.L. – P.IVA: ………………

Sede Legale: Via ………………., n. … – ………, ………………. (…)

Prestatore: Cognome e Nome: ……………… – C.F.: ……………….. – Residente: via……..

Luogo e contenuto della prestazione: La prestazione si svolgerà presso la sede di ……….  e consisterà nello svolgimento dell’attività di ………………

Data di Inizio e Durata: la prestazione avrà inizio in data ……. e durerà presumibilmente 1 mese. Si comunica, comunque, fin da subito che, nel caso in cui la prestazione non dovesse esaurirsi nel suddetto arco temporale, verrà inviata una nuova comunicazione.

Compenso stabilito: per lo svolgimento della prestazione è stato pattuito un compenso di € …… lordi che verranno pagati al momento dell’emissione di ricevuta da parte del prestatore.

 

Sanzioni

La disposizione prevede che “in caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione”. Le sanzioni potranno essere dunque più di una se gli obblighi di comunicazione omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche se il rapporto di lavoro si protrae oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

 

(Piergiorgio Ripa – Dottore Commercialista e Revisore Legale – piergiorgio.ripa@studioripa.it)

(Informativa aggiornata il 16 gennaio 2022)

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