REGIME FORFETARIO: 2024

Il regime forfettario in vigore dal 1° gennaio 2019, che introduce una flat tax del 15% (ridotta nei primi cinque anni dal 5% per le start up), per tutti i contribuenti con un ammontare di ricavi (o di compensi) fino ad euro 65.000.

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Dal 1° gennaio 2024 i contribuenti in regime forfetario, dovranno documentare con fattura elettronica (da trasmettere al Sistema di Interscambio in formato XML) tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, oltre alle relative variazioni.

A tal fine, il contribuente in regime forfetario dovrà indicare nel campo 1.2.1.8 del regime fiscale applicato il codice RF19, utilizzando il codice natura N2.2., in quanto effettua operazioni senza l’applicazione dell’IVA. Nel campo “Causale” o nel blocco “Altri dati gestionali” dovrà essere indicata la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto, posto che i compensi (o ricavi) conseguiti dai forfetari non ne sono soggetti. 

Nel caso in cui la fattura emessa risulti di importo superiore a 77,47 euro, occorrerà prevedere l’applicazione dell’imposta di bollo, indicando nel campo 2.1.1.6 “DatiBollo” il suo assolvimento in maniera virtuale.

Continueranno ad essere escluse dall’obbligo le fatture emesse verso l’estero, ossia a soggetti non residenti o stabiliti fiscalmente in Italia.

E’ stato infine confermato per il 2024 il divieto di fatturazione elettronica per i medici e gli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (TS) e per gli altri soggetti non tenuti all’invio al Sistema TS che svolgono prestazioni sanitarie verso persone fisiche.

Analizziamo di seguito la disciplina relativa al Regime Forfettario, in vigore dal 1° gennaio 2024.

Tale regime fiscale agevolato è rivolto alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professioni, in forma individuale (ivi comprese le imprese familiari), con un’unica soglia di ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, inferiore ad euro 85.000, e che rispettano determinati requisiti.

Il testo aggiornato del comma 54 della Legge n. 190/2014 risulta infatti il seguente:

I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario (…) se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000”.

Il regime si sostanzia in una determinazione forfettaria del reddito imponibile, che viene poi tassato con un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap, con aliquota fissata al 15%(cd. ‘flat tax’).

Il regime forfettario, in presenza dei requisiti, costituisce il regime naturale, applicabile anche ai soggetti in attività.

Requisiti oggettivi di accesso al regime forfettario.

L’applicazione del regime forfetario è subordinata al verificarsi di alcune ‘condizioni’. 

L’accesso al nuovo regime forfettario ed il mantenimento per gli anni successivi, è possibile per i contribuenti che hanno i seguenti requisiti:

REQUISITI ANNO 2023
RICAVI: hanno conseguito Ricavi o percepito Compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinati limiti Non superiori ad euro 85.000

Come chiarito dall’Agenzia Entrate nella Circolare 10 aprile 2019, n. 9/E, “il nuovo limite di ricavi/compensi di 85.000 euro va verificato, con riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell’anno precedente all’applicazione del regime forfetario“, tendendo conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento.

In particolare:

  • i contribuenti che hanno operato in contabilità ordinaria, devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il principio di competenza;
  • i contribuenti che hanno applicato il regime semplificato di cui al comma 1 dell’articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il regime di cassa, eventualmente considerando l’opzione per il cd. ‘criterio di registrazione’ di cui all’articolo 18, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973;
  • concorrono alla determinazione dell’ammontare conseguito il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, di cui all’articolo 85 del TUIR, da attribuire in conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 9, comma 3, del TUIR (come disposto dall’articolo 57 del Tuir);
  • i proventi conseguiti a titolo di diritti d’autore dovranno essere inclusi nel calcolo della soglia di 85.000 euro, solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta (“circostanza che sarà ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo“).
  • non concorrono alla determinazione del limite di riferimento gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Trattasi, in particolare, degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze“.
  • in caso di esercizio da parte dei contribuenti di più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, si considera la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Per chi avvia una nuova attività nel 2024 la verifica è di natura presuntiva, operando comunque il ragguaglio su base annua, rispetto alla data di inizio dell’attività.

Non possono avvalersi del regime forfetario:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i non residenti in Italia, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

c) i contribuenti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, di cui all’articolo 10, comma 1, numero 8), del D.P.R. n. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del D.L. n. 331/1993.

d) “gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”.

e) “le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro”. A tale riguardo, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 9/E del 2019 ha precisato che la causa ostativa scatta se i ricavi conseguiti / compensi percepiti nell’anno nei confronti dei datori di lavoro o di soggetti ad essi riconducibili (soggetti controllanti, controllati e collegati ex art. 2359 c.c., nonché familiari ex art. 5 del TUIR), sono superiori al 50%; la verifica della prevalenza va effettuata al termine del periodo d’imposta. La predetta causa ostativa non si applica se la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta anteriormente ai 2 periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del regime forfetario. Inoltre, la causa ostativa non riguarda i pensionati, qualora il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge.

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di accesso, oppure si verifica una delle cause di esclusione.

Per meglio identificare i Coefficienti di Redditività associati al nuovo limite unico dei Ricavi e dei Compensi di euro 85.000, che consentono l’accesso al regime agevolativo forfettario, di seguito riportiamo nella Tabella codici ATECO dei diversi settori di attività previsti per il 2024:

Settore di attività Codici ATECO Ricavi/Compensi limite 2024 Coefficienti di redditività
Industrie alimentari e delle bevande 10, 11 85.000 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 46.7, 46.9, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.9 85.000 40%
Commercio ambulante di alimentari e bevande 47.81 85.000 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82, 47.89 85.000 54%
Costruzioni e attività immobiliari 41, 42, 43, 68 85.000 86%
Intermediari del commercio 46.1 85.000 62%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 55, 56 85.000 40%
Attività professionali 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 87, 88 85.000 78%
Altre attività economiche 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 85.000 67%

Tassazione nel regime forfettario.

Nel regime forfettario, il reddito imponibile è determinato applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (come indicato nella Tabella che precede).

Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF e dell’IRAP, pari al 15%.

Nelle imprese familiari, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito complessivo (ossia al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari), è dovuta dall’imprenditore.

contributi previdenziali obbligatori (compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi), si deducono dal reddito determinato forfetariamente; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Il reddito determinato in regime forfetario rileva anche per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia: non viene preso in considerazione per determinare l’ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito (articolo 13 del TUIR).

Flat Tax 5% per le start up 2024

Per le cd. start up, ovvero le imprese che iniziano l’attività nel 2024, nei primi cinque anni di attività (ossia nell’anno in cui la stessa è iniziata e per i quattro successivi), viene prevista la riduzione al 5% (ovvero ad un terzo) dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l’attività da esercitare non costituisca una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);

c) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell’attività, consentono l’accesso al regime.

 

Passaggio al Regime Forfettario ed Opzioni

Per le imprese in contabilità semplificata nel 2023, che hanno conseguito ricavi non superiori ad euro 85.000, nel rispetto degli altri requisiti previsti, il regime naturale 2024 risulta essere sia quello forfetario che quello della contabilità semplificata. L’Agenzia Entrate nella Risoluzione 14 settembre 2018, n. 64/E ha stabilito che nel caso in cui il contribuente opti per la tenuta della contabilità semplificata, in luogo del regime forfetario, lo stesso non è vincolato alla permanenza triennale nel regime scelto. Pertanto, lo stesso potrà passare dal regime della contabilità semplificata al regime forfetario senza essere tenuto al rispetto del vincolo triennale.

Al contrario, nel caso in cui il contribuente abbia esercitato l’opzione per la contabilità ordinaria (ossia per un regime ‘non naturale’), il vincolo triennale di tenuta del regime va rispettato. L’opzione è infatti valida per almeno un triennio, e va comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

 

Semplificazioni di natura contabile.

I contribuenti in regime forfettario:

1. hanno l’obbligo di conservare i documenti ricevuti (fatture di acquisto e bollette doganali) ed emessi;

2. emettono le fatture indicando la dicitura “Operazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 23/12/2014, n. 190” o una analoga. Sull’originale della fattura emessa va apposta una marca da bollo da euro 2,00 se la fattura è di importo superiore ad euro 77,47.

3. sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;

4. non sono tenuti a operare le ritenute (occorrerà solo indicare in dichiarazione il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi);

5. non sono assoggettati a ritenute di acconto (rilasciando un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva) i propri ricavi e compensi. A tale fine basterà indicare in fattura la dicitura “Prestazione non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 5.2 del Provvedimento Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2011 n. 185820”, od una analoga.

6. sono esclusi dall’applicazione degli ISA.

7. sono esonerati dal versamento dell’IVA e da tutti gli obblighi previsti in materia di Imposta sul valore aggiunto (ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti); pertanto sono esonerati dalla dichiarazione IVA annuale.

8. sono al contrario debitori dell’IVA per le seguenti particolari fattispecie:

8.1. relativamente agli acquisti intracomunitari: se il loro ammontare complessivo è superiore al limite annuo di euro 10.000, il contribuente forfetario è tenuto ad assolvere l’IVA integrando la fattura emessa dall’operatore comunitario con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, procedendo altresì al versamento dell’IVA stessa (iscrivendosi al VIES e compilando il modello Intrastat);

8.2. nei casi in cui il contribuente forfetario deve assolvere l’VA mediante il meccanismo del reverse charge.

9. relativamente alle cessioni intracomunitarie: le stesse non si considerano cessioni intracomunitarie in senso tecnico e sono assimilate alle operazioni ‘interne’, per le quali l’IVA non viene evidenziata in fattura. Il cedente in regime forfetario deve indicare nella fattura emessa nei confronti dell’operatore comunitario che l’operazione è soggetta al regime in esame, con la dicitura: “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331“. Non essendo considerate cessioni intracomunitarie, i forfetari non sono tenuti ad iscriversi (per le cessioni intracomunitarie) alla banca dati VIES.

10. in caso di prestazioni di servizi resa verso un committente passivo stabilito in altro Paese UE, sono obbligati ad emettere fattura senza addebito di IVA ed alla compilazione del modello Intrastat.

11. in caso di passaggio dal regime ordinario al regime forfettario, il contribuente deve procedere alla rettifica IVA nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno in cui si applicano le regole ordinarie e versare l’eventuale imposta che si rende dovuta in un’unica soluzione. 

 

Altre peculiarità del regime.

Relativamente al regime contributivo, chi esercita attività d’impresa può, scegliere di non essere assoggettato alla contribuzione previdenziale minima, calcolando i contributi sulla base del reddito dichiarato.

Ai fini della determinazione ‘forfettaria’ del reddito imponibile non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute nel periodo, siano esse inerenti o meno all’attività svolta dal contribuente.

Le uniche ‘spese’ che possono essere portate in deduzione sono i contributi previdenziali versati per obbligo di legge.

I Ricavi ed i Compensi rilevano secondo il principio di cassa: assumono rilevanza quelli effettivamente incassati nel corso del periodo d’imposta.

 

Esemplificazione di calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta.

La determinazione dell’imposta sostitutiva da versare è agevole.

L’ammontare dei Ricavi/Compensi incassati nell’anno va rapportato alla percentuale di imponibilità stabilita in base al codice ATECO 2007 di appartenenza dell’impresa.

Dal reddito imponibile determinato nel modo anzidetto, si sottraggono i contributi previdenziali versati, e su tale ultima differenza si applica l’imposta sostitutiva del 15%.

In forma schematica:

Compensi percepiti 10.000
Percentuale di redditività 78%
Reddito Imponibile lordo 7.800
Contributi previdenziali pagati (1.800)
Reddito imponibile netto 6.000
Imposta sostitutiva % 15%
Imposta sostitutiva dovuta 900

 

Forfettari e obbligo di fattura elettronica

Fino al 30 giugno 2022 i forfettari erano indistintamente esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica.

Il D.L. n. 36/2022 ha disposto che l’obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti forfetari:

si applica a partire dal primo luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25mila euro, e a partire dal primo gennaio 2024 per i restanti soggetti”.

Pertanto, l’obbligo ha decorrenza:

  • dal 1° luglio 2022 per i contribuenti che nell’anno precedente hanno avuto ricavi superiori a euro 25.000;
  • dal 1° gennaio 2024 per tutti gli altri.

L’Agenzia delle Entrate in data 22 dicembre 2022 ha chiarito al riguardo che l’obbligo di fattura elettronica riguarda, dal 1° luglio 2022, “solo i contribuenti che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25mila euro», mentre «per tutti gli altri soggetti forfettari l’obbligo decorrerà dal primo gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022».

In base alla FAQ pubblicata dall’Agenzia delle entrate, coloro che erano già nel forfettario nel 2022 ma nel 2021 non hanno superato euro 25.000, non avevano obbligo di fatturazione elettronica nel 2023, anche se nel 2022 hanno ricavi superiori a 25.000 euro.

 

(a cura di dott. Piergiorgio Ripa, Dottore Commercialista e Revisore Legale – piergiorgio.ripa@studioripa.it)

(articolo aggiornato in data 13 gennaio 2024)

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