NUOVE TABELLE ACI 2023

..:: NUOVE TABELLE ACI 2023

Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 dello scorso 28 dicembre 2022 sono state pubblicate le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci”, in vigore dal 1° gennaio 2023, che vanno utilizzati per determinare il fringe benefit riconosciuto al dipendente o all’amministratore che dispone, ad uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta, della autovettura aziendale.

La determinazione del fringe benefit “convenzionale” è utilizzata per le autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti, che permettono all’azienda di beneficiare della deduzione dei costi al 70% senza limiti in relazione al costo di acquisizione della autovettura.

L’articolo 51, comma 4, lettera a), TUIR dispone infatti che, per determinare la quota di uso privato dell’auto aziendale da parte del dipendente, le tabelle ACI si applichino, per i contratti stipulati fino al 30 giugno 2020, ad una percorrenza convenzionale annua di km. 4.500 (ossia al 30% dell’importo relativo ad una percorrenza annua di 15.000 km.):

“per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettera a), c) e m), D.Lgs. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile Club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”.

Per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del fringe benefit è definita in base alla quantità di emissioni di anidride carbonica:

  • al 25% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica non sono superiori a 60 g/km;
  • al 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
  • al 50% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
  • al 60% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 190 g/km.

Il datore di lavoro ed il dipendente possono stabilire che il dipendente contribuisca al costo dell’autovettura: tale addebito avviene con fattura assoggettata a IVA con aliquota ordinaria.

Il fringe benefit viene in tal caso ‘tassato’ nella busta paga del dipendente, soltanto per l’eventuale parte del fringe benefit teorico (ossia scaturente dalle tariffe ACI) eccedente l’importo fatturato al dipendente comprensivo di Iva (che per il dipendente non è detraibile).

Sul sito web dell’Aci (www.aci.it) sono reperibili anche le tabelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura, necessarie per quantificare il limite massimo del rimborso fiscalmente deducibile (art. 95, comma 3, TUIR) spettante al dipendente, al collaboratore od al professionista, che utilizza la propria autovettura. In particolare, le tabelle ACI a tale fine riportano il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio.

 

(Piergiorgio Ripa – Dottore Commercialista e Revisore Legale – piergiorgio.ripa@studioripa.it)

(Informativa aggiornata il 4 gennaio 2022)

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