NUOVO MOD. IVA TR – CREDITI TRIMESTRALI 2016

..:: NUOVO MOD. IVA TR – CREDITI TRIMESTRALI 2016

IVA-TR

I contribuenti che nel trimestre solare hanno realizzato un’eccedenza di I.V.A. detraibile di importo superiore ad euro 2.582,28, e che intendono chiedere il rimborso totale o parziale della stessa (od in alternativa di poter utilizzare la stessa in compensazione di altri tributi, contributi e premi), devono presentare il Modello IVA TR.

L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 42623 del 21 marzo 2016 ha approvato il nuovo modello IVA TR

Il nuovo modello IVA TR che ha recepito le novità normative introdotte nell’ultimo anno, va utilizzato a partire dal mese di aprile 2016 per le richieste di rimborso del credito IVA relativo al 1° trimestre dell’anno d’imposta 2016. 

Il credito I.V.A. infrannuale può essere richiesto a rimborso (articolo 38-bis, secondo comma, Dpr n. 633/1972):
i)   dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
ii)   dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
iii)   dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
iv)  dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;

v)   dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011).

In caso di utilizzo in compensazione del credito Iva, occorre tener conto del fatto che la compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza. Il superamento del limite di euro 5.000 annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione. Pertanto, ad esempio, in caso di presentazione dell’istanza entro il  30 aprile 2016, il credito IVA trimestrale relativo, potrà essere utilizzato in compensazione a decorrere dal 16 maggio 2016.

Inoltre, per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).

Il nuovo modello IVA TR insieme alle istruzioni per la compilazione e trasmissione per via telematica delle richieste rimborso IVA 2016 o utilizzo del credito in compensazione e le specifiche tecniche sono scaricabili dal sito dell’Agenzia delle Entrate ai link che di seguito si riportano:

I Codici Tributo da indicare sul Modello F24, per indicare il credito che si utilizza in compensazione, sono rispettivamente i seguenti:

Codici tributo Descrizione Codici tributo
6036 CREDITO IVA ART. 38BIS COMMA 2 DPR 633/1972 – 1° TRIMESTRE
6037 CREDITO IVA ART. 38BIS COMM 2 DPR 633/1972 – 2° TRIMESTRE
6038 CREDITO IVA ART. 38BIS COMMA 2 DPR 633/1972 – 3° TRIMESTRE
6099 VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE

L’anno di riferimento da indicare sul Modello F24, è quello in relazione al quale si è maturato il diritto relativo.

Si ricorda infine che il limite annuo massimo dei tributi compensabili è fissato in €. 700.000 (per i subappaltatori di lavori edili che applicano il meccanismo del “reverse charge”, tale limite è aumentato a 1.000.000 di euro, ex art.35, co.6-ter, Legge n. 248/2006).

Normativa e prassi relativa alla richiesta di rimborso infrannuale può essere reperita al sito dell’Agenzia delle Entrate.

(di Piergiorgio Ripa – piergiorgio.ripa@studioripa.it)

(Informativa pubblicata il 19 aprile 2016)

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