INTERESSI LEGALI 0,10% DAL 1° GENNAIO 2017 (.XLS)

..:: INTERESSI LEGALI: 0,10% DAL 1 GENNAIO 2017 – FOGLIO EXCEL DI CALCOLO (.XLS).

FOGLIO DI CALCOLO EXCEL (.XLS) AGGIORNATO CON IL CALCOLO DEGLI INTERESSI LEGALI ALLO 0,10% DAL 1° GENNAIO 2017 (il file è aggiornato per il calcolo degli interessi legali nelle diverse misure che si sono avvicendate dal 21 aprile 1942 fino a quella attualmente vigente, con decorrenza dal 1° gennaio 2017 dello 0,10%):

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L’articolo 1284 del codice civile prevede che il Ministero dell’Economia (ex Ministero del Tesoro) può modificare annualmente, con proprio decreto, la misura del saggio degli interessi legali, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno precedente. 

Il Decreto del Ministero Economia e Finanze (MEF) del 7 dicembre 2016 (G.U. n. 291/2016), modifica la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

Fino al 31 dicembre 2016, gli interessi legali restano fissati nella misura del’0,20%.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2017, gli interessi legali risultano fissati allo 0,10%.

Di seguito riepiloghiamo la successione temporale della varie misure del saggio di interesse legale:

Misura Decorrenza Provvedimento
5 % Dal 21 aprile 1942 al 15 dicembre 1990 Art. 1284 codice civile
10% Dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996 Art. 1, Legge n. 353/1990
5% Dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 Art. 2, co. 185, Legge n. 662/1996
2,5% Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 D.M. 10 dicembre 1998
3,5% Dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 D.M. 11 dicembre 2000
3% Dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 D.M. 11 dicembre 2001
2,5% Dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 D.M. 1 dicembre 2003
3 % Dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 D.M. 12 dicembre 2007
1 % Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 D.M. 4 dicembre 2009
1,5 % Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 D.M. 7 dicembre 2010
2,5 % Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 D.M. 22 dicembre 2011
1 % Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 D.M. 12 dicembre 2013
0,5 % Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 D.M. 14 dicembre 2014
0,20% Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 D.M. 11 dicembre 2015 
0,10% Dal 1° gennaio 2017 D.M. 7 dicembre 2016

La modifica del saggio degli interessi legali ha effetto diretto sul prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al Testo Unico approvato con D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e successive modificazioni.

La nuova Tabella in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2017 è disponibile in altra pagina del sito, cui si rimanda.

Al riguardo si ricorda che le nuove disposizioni trovano applicazione agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2017.

L’intervento modificativo, disposto secondo le indicazioni dell’art.1284 cod.civ., comporta una serie di riflessi di natura civilistica e tributaria.

Innanzitutto, è bene rammentare che la nuova misura del tasso di interesse interesserà tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili per cui le parti non abbiano disposto diversamente od in relazione ai quali non si applichi il disposto del D.Lgs. n.231/02 in tema di interessi di mora.

Inoltre la suddetta variazione comporterà, tra gli altri:

  • una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso (con minore aggravio per il contribuente), in relazione ai quali – per i periodi a cavallo del 2016 e 2017 – sarà necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e nuovo anno;
  • una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell’usufrutto e delle rendite (art.14 e 17 D.Lgs. n.346/90);
  • una differente misura di applicazione della presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo, di cui all’art. 45, comma 2 TUIR;
  • una variazione degli interessi connessi alle procedure di riscossione di debiti per tributi fiscali e locali, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta.

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RIFERIMENTI NORMATIVI:

CODICE CIVILE – Articolo 1224 – Danni nelle obbligazioni pecuniarie

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Al creditore che dimostra di aver subìto un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori“.

CODICE CIVILE – Articolo 1284 – Saggio degli Interessi

Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari allo 0,1 per cento in ragione di anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale. Se le parti non ne hanno stabilito la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.

CODICE CIVILE – Articolo 1815 – Interessi

Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’art. 1284.Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.   

(a cura di Piergiorgio Ripa – piergiorgio.ripa@studioripa.it)

(Informativa pubblicata il 7 gennaio 2017)

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