IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI

..:: IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI

Si riepiloga di seguito il trattamento fiscale riservato agli Omaggi dalla vigente normativa tributaria. In particolare distinguiamo le possibili casistiche di Omaggi, evidenziando le peculiarità previste in ordine alla deducibilità fiscale dei costi ed alla detraibilità dell’IVA. 

1) Omaggi a Terzi di beni NON rientranti nell’attività propria dell’impresa

I costi sostenuti per l’acquisto di beni, ceduti gratuitamente a terzi, la cui produzione od il cui scambio NON rientra nell’attività propria dell’impresa sono:

  • integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non superiore ad euro 50;
  • qualificati come spese di rappresentanza.

In merito alle spese di rappresentanza che l’articolo 108, comma 2, del T.U.I.R. così dispone:

Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50”.

Per la definizione e le condizioni di deducibilità delle spese di rappresentanza occorre fare riferimento al D.M. 19 novembre 2008, il quale dispone che:

“si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo   gratuito   di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”. 

Costituiscono, in particolare, spese di rappresentanza a mente del D.M. citato:

i) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano svolte significative attività promozionali dei beni/servizi la cui produzione o scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa;

ii) le spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione:

– di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;

– dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;

– di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;

iii) le altre spese per beni e servizi erogati gratuitamente, inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda a criteri di inerenza.

Il Decreto fissa altresì le percentuali di deducibilità.

Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento e sono “commisurate all’ammontare dei Ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo”.

Il limite di deducibilità di tali spese fino all’anno 2015 incluso era:

LIMITI DEDUCIBILITA’ FINO AL 2015 compreso

Scagioni dei ricavi e proventi della gestione caratteristica Importo % sui ricavi
Fino a 10 milioni di Euro 1,30%
Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di Euro 0,50%
Oltre 50 milioni di euro 0,10%

Dall’anno 2016 i nuovi limiti sono i seguenti:

LIMITI DEDUCIBILITA’ DAL 1° GENNAIO 2016
Scagioni dei ricavi e proventi della gestione caratteristica Importo % sui ricavi
Fino a 10 milioni di Euro 1,50%
Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di Euro 0,60%
Oltre 50 milioni di euro 0,40%

Per quanto riguarda l’I.V.A., l’articolo 19 bis1, comma 1, lett. h), del D.P.R. n. 633/1972, prevede:

– la detraibilità integrale dell’I.V.A. per gli omaggi, rientranti nelle spese di rappresentanza, di costo unitario NON superiore ad euro 50,00;

– l’indetraibilità dell’I.V.A., per gli omaggi di costo unitario superiore ad euro 50,00.

La successiva cessione gratuita del bene (omaggio), indipendentemente da valore dell’omaggio, è esclusa dal campo di applicazione dell’I.V.A. per effetto dell’articolo 2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972.

2) Omaggi a Terzi di beni rientranti nell’attività propria dell’impresa

Gli Omaggi a clienti o fornitori di beni che rientrano in quelli dell’attività propria dell’impresa, “non costituiscono spese di rappresentanza” (cfr. Circolare Agenzia Entrate n. 188/E/1998). Quindi:

– l’I.V.A. assolta all’atto dell’acquisto è detraibile;

– la cessione gratuita è imponibile I.V.A. indipendentemente dal costo unitario dei beni (ex articolo 2, comma 2, n. 4, del D.P.R. n. 633/72).

La rivalsa dell’I.V.A. addebitata in fattura non è obbligatoria (ex articolo 18, D.P.R. n. 633/72) e, come spesso accade, l’I.V.A. rimane quindi a carico del cedente e costituisce costo indeducibile (ex articolo 99, comma 1, T.U.I.R.). Nella fattura emessa con applicazione dell’I.V.A., ma senza addebitare la stessa al cliente, si indicherà che trattasi di “Omaggio senza rivalsa dell’I.V.A. ex articolo 18, D.P.R. n. 633/72”.

Alternativamente, si potrà emettere un’autofattura, indicando che trattasi di “Autofattura per Omaggi”.

L’autofattura potrà esser singola (per ogni cessione) o globale mensile (per le cessioni effettuate nel mese).

Un’ulteriore possibilità è quella di tenuta del Registro degli Omaggi ove annotare l’ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.

3) Omaggi ai Dipendenti

Nel caso di Omaggi ai dipendenti dell’impresa, è opportuno iscrivere il costo di acquisto di tali beni tra i costi di lavoro dipendente (non nelle spese di rappresentanza).

Le erogazioni liberali in natura (tra i quali rientrano anche gli Omaggi) concesse ai singoli dipendenti sono reddito di lavoro dipendente (benefits) per gli stessi, se di importo superiore ad euro 258,23 per ciascun periodo d’imposta.

Nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa, l’I.V.A. è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA (come sopra ricordato).

La cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa segue il medesimo trattamento sopra indicato per gli omaggi effettuati nei confronti di Terzi.

 

4) Omaggi effettuati da Professionisti

Per gli Omaggi effettuati da Professionisti, ai fini delle imposte dirette, le spese di rappresentanza sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario.

Ai fini I.V.A. l’articolo 2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972 esclude dalle cessioni imponibili “quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro 50,00”. Tale disposizione non trova applicazione per quanto riguarda i lavoratori autonomi, per i quali costituiranno cessioni imponibili le cessioni gratuite di beni di costo unitario inferiore ad euro 50,00 con conseguenti obblighi di fatturazione, registrazione, ecc. degli omaggi. In alternativa, si potrà non detrarre l’I.V.A. sull’acquisto dei beni da omaggiare, rendendo irrilevante ai fini I.V.A. la successiva cessione.

(dott. Piergiorgio Ripa – piergiorgio.ripa@studioripa.it)

(Informativa pubblicata il 14 gennaio 2017)

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