DICHIARAZIONI D’INTENTO: NUOVI MODELLI DAL 1° MARZO 2017

..:: DICHIARAZIONI D’INTENTO: NUOVI MODELLI DAL 1° MARZO 2017

 L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 2 dicembre 2016 n. 213221 ha approvato i nuovi moduli di dichiarazione d’intenti per gli acquisti effettuati dagli esportatori abituali.

La nuova modulistica dovrà essere utilizzata dal 1° marzo 2017.

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22 dicembre 2016 fornisce i primi chiarimenti sulle modalità di utilizzo della nuova modulistica a partire dal 1° marzo 2017.

Gli operatori che hanno lo status di cd. ‘esportatore abituale’ (ossia che hanno effettuato nel periodo precedente operazioni non imponibili a fini IVA maggiori del 10% rispetto al totale delle operazioni) hanno la facoltà di acquistare da altri operatori italiani o di effettuare importazioni di beni, senza dover corrispondere l’IVA, nei limiti del plafond disponibile.

La dichiarazione d’intenti da emettere per valersi di tale facoltà deve essere:

trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, anche a mezzo di un intermediario abilitato;

fatta pervenire al fornitore che dovrà procedere a:

  • verificare la validazione dell’avvenuta trasmissione da parte dell’esportatore abituale a mezzo del servizio disponibile al link:

http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica;

  • una volta verificato l’esito positivo del controllo anzidetto, procedere ad emettere fattura senza applicazione dell’IVA, a sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, indicando nel corpo della fattura la seguente dicitura:
  • Operazione Non Imponibile I.V.A. ex art. 8, co. 1, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972, come da Vs. dichiarazione d’intenti n. ……. del ……”

Sia il cedente che il cessionario (ossia l’esportatore abituale), dovranno annotare nel Registro delle dichiarazioni d’intento emesse/ricevute gli estremi della predetta comunicazione.

La dichiarazione d’intenti può essere emessa in relazione a:

  • una specifica operazione;
  • un determinato importo, oltre il quale il cedente emette fatture con IVA;
  • un periodo di tempo, il quale può coincidere al massimo con l’anno solare.

Il nuovo modello della dichiarazione d’intenti da utilizzare a partire dal 1° marzo 2017 è il seguente:

Il modello attualmente in uso, fino al 28 febbraio 2017 è invece così strutturato:

 

Come è agevole rilevare, l’unica variazione consiste nella eliminazione, nel nuovo modello in vigore dal 1° marzo 2017, del campo che permette la possibilità di effettuare operazioni senza applicazione dell’I.V.A. per un determinato periodo dell’anno (ossia: operazioni comprese nel periodo da ……… a ………).

Pertanto fino al 28 febbraio 2017 l’invio della dichiarazione d’intenti dovrà essere effettuato con utilizzo del vecchio modello.

Dal 1° marzo 2017 si dovrà invece utilizzare il nuovo modello.

La Risoluzione 120/E dello scorso 22 dicembre 2016 chiarisce alcuni aspetti operativi.

Se in una dichiarazione presentata fino al 28 febbraio 2017 verranno indicati – nei campi 3 e 4 – acquisti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, tale dichiarazione sarà valida solo per le operazioni di acquisto effettuate fino al 28 febbraio 2017, mentre per quelle successive sarà necessario presentare una dichiarazione di intento predisposta con il nuovo modello.

In tale ultima ipotesi, nel caso non si proceda a ripresentare la dichiarazione d’intento sul nuovo modello, le operazioni dal 1° marzo 2017 saranno da assoggettare ad IVA.

Se sarà compilato il campo 1 o il campo 2, invece, la dichiarazione sarà efficace fino a concorrenza dell’importo indicato, senza dover ripetere l’adempimento.

La medesima Risoluzione ricorda quanto segue:

Particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell’importo complessivamente fatturato senza IVA dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d’intento (al campo 2 della sezione “dichiarazione”). Se l’esportatore abituale, nello stesso periodo di riferimento, vuole acquistare senza IVA per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d’intento presentata, ne deve produrre una nuova, indicando esclusivamente l’ulteriore ammontare rispetto a quello precedentemente riportato fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA”.

Puoi reperire i nuovi modelli ed Istruzioni per la predisposizione delle dichiarazioni di intento in vigore dal 1° marzo 2017 ai seguenti link:

(dott. Piergiorgio Ripa – piergiorgio.ripa@studioripa.it)

(Informativa pubblicata in data 15 gennaio 2017)

 

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