DICHIARAZIONE IVA ANNUALE – MODELLO IVA 2017: SCADENZA 28 FEBBRAIO 2017

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MODELLO IVA 2017: SCADENZA 28 FEBBRAIO 2017

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è stato pubblicato il modello definitivo della Dichiarazione Annuale (Modello IVA 2017) da presentare per il periodo d’imposta 2016, unitamente alle relative Istruzioni.

Da quest’anno la dichiarazione Iva non potrà più essere inviata in forma unificata insieme a quella dei redditi, ma andrà presentata necessariamente in forma autonoma, entro il 28 febbraio 2017. Infatti, in base all’articolo 8 del D.P.R. n. 322/1988, la dichiarazione I.V.A. relativa all’anno 2016, deve essere presentata (ovvero trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate) nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2017 ed il 28 febbraio 2017.
Di seguito evidenziamo le principali novità dei Modelli ed Istruzioni pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 

Sebbene la dichiarazione annuale I.V.A. non possa più confluire (come negli anni precedenti) nel modello Unico, è rimasta comunque ferma la possibilità di versare il saldo annuale dell’imposta dovuta per il 2016, entro il termine di pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione dei redditi, e quindi, da quest’anno, entro il 30 giugno 2017, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario del 16 marzo 2017 (ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 20, del D.L. n. 193/2016).

Alternativamente, resta comunque ferma la possibilità di rateizzare il saldo I.V.A. annuale a debito, in rate di pari importo, la prima delle quali in scadenza al 16 marzo 2017 e l’ultima al massimo in scadenza al 16 novembre 2017, con corresponsione di un interesse dello 0,33% mensile, sulle rate successive alla prima (la seconda rata dovrà pertanto essere maggiorata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66%, e così via).
Per l’anno 2017, ossia in relazione alla dichiarazione annuale relativa all’anno 2016, il termine di presentazione è fissato al 28 febbraio 2017.

Dal 2018 in poi (ossia a partire dalla dichiarazione annuale degli anni dal 2017 in poi), il termine di presentazione sarà quello del 30 aprile 2017.

Integrative a favore
Nel modello di dichiarazione annuale IVA/2017 è stato istituito il nuovo quadro VN per indicare il credito derivante dal minor debito, o dal maggior credito, che eventualmente scaturisce dalle dichiarazioni integrative presentate ai sensi del nuovo comma 6-bis dell’articolo 8, Dpr 322/1998, introdotto dal collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2017.

Nuove percentuali di compensazione per i produttori agricoli
Nei quadri VE e VF sono stati inseriti i righi per esporre le operazioni soggette alle nuove percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di alcuni prodotti del settore lattiero-caseario e di animali vivi della specie bovina e suina (Decreto 26 gennaio 2016).

Regimi opzionali
Nel rigo VO33 è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario dell’Iva, esercitata relativamente al 2015, da parte dei contribuenti che, per il 2016, si sono avvalsi del regime forfetario per professionisti e imprese “di ridotte dimensioni” (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014).
Al rigo VO34, invece, scendono in campo tre nuove caselle per comunicare, rispettivamente:
l’opzione per il regime ordinario, a partire dal 2016, da parte dei contribuenti che negli anni precedenti si sono avvalsi del regime dei “nuovi minimi” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011);
la revoca dell’opzione per il regime ordinario da parte di coloro che nel 2014, in presenza dei requisiti di accesso al regime dei “nuovi minimi”, non se ne sono avvalsi e accedono, dal 2016, al regime forfetario;
la revoca dell’opzione per l’adesione dal 2015 al regime dei “nuovi minimi” da parte dei soggetti che, dal 2016, accedono al regime forfetario.

Modello IVA BASE/2017

E’ stato approvato altresì il modello di dichiarazione annuale denominato ‘IVA BASE/2017’, concernente l’anno d’imposta 2016. Lo stesso è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2017 e può essere utilizzato alternativamente solo dai soggetti che nel corso del 2016:

• hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti dall’articolo 34 per gli agricoltori o dall’articolo 74-ter per le agenzie di viaggio;

• hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all’articolo 34-bis;

• non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione ed importazioni, ecc.);

• non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 28 del 1997;

• non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

 

Reperibilità dei nuovi Modelli di dichiarazione e delle relative Istruzioni

Di seguito proponiamo i link per effettuare il download dei nuovi Modelli di dichiarazione IVA/2017 concernenti l’anno 2016, con le relative Istruzioni, da presentare nell’anno 2017 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:

(dott. Piergiorgio Ripa – piergiorgio.ripa@studioripa.it)

(Informativa pubblicata in data 17 gennaio 2017)

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