ASSICURAZIONE INAIL DELLE CASALINGHE

..:: ASSICURAZIONE INAIL DELLE CASALINGHE.

La Legge 31 dicembre 1999, n. 493, ha fissato l’obbligo, con decorrenza dal 1° marzo 2001, della iscrizione all’INAIL dei componenti del nucleo familiare, con età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono attività finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico.

Sono escluse le persone che svolgono altra attività che comportano l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

L’iscrizione avviene con il versamento del premio, fissato in euro 12,91 per anno solare, non frazionabile, da effettuare presso gli uffici postali utilizzando l’apposito bollettino intestato all’INAIL.

Il versamento va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Per il corrente anno il termine di versamento è fissato al 1° febbraio 2016 (cadendo il giorno 31 gennaio 2016 di domenica).

Sono esonerati dal pagamento coloro che possiedono redditi propri inferiori ad euro 4.648,11 ed appartengono ad un nucleo familiare che possiede un reddito lordo non superiore ad euro 9.296,22 annui.

I soggetti esonerati per motivi di reddito devono presentare una autodichiarazione all’Inail, attestante la sussistenza dei requisiti esonerativi. 

Si ha diritto al risarcimento nel caso in cui l’invalidità permanente subìta è pari o superiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007.
A decorrere dal 17 maggio 2006, è compreso nella tutela assicurativa anche il rischio morte.Non sono indennizzati gli infortuni:

  • dai quali derivi esclusivamente una invalidità temporanea;
  • che danno origine a una invalidità permanente inferiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007;
  • avvenuti fuori dal territorio nazionale;
  • avvenuti in ambiente domestico, ma conseguenti a un rischio estraneo al lavoro domestico.

L’assicurazione copre i casi di infortunio in ambito domestico, a condizione che dall’infortunio derivi una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33%. Non sono coperti gli infortuni mortali.

Nel caso di inosservanza dell’obbligo del versamento del premio assicurativo, è dovuta una somma aggiuntiva di importo non superiore all’ammontare del premio stesso.

Le predette sanzioni non si applicano per i primi cinque anni di entrata in vigore della legge.

Maggiori informazioni possono essere reperiti al sito INAIL.  

(Piergiorgio Ripa – piergiorgio.ripa@studioripa.it)

 

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