UTILIZZO IN COMPENSAZIONE “ORIZZONTALE” DEI CREDITI FISCALI NEL 2023

..:: UTILIZZO IN COMPENSAZIONE “ORIZZONTALE” DEI CREDITI FISCALI NEL 2023

Analizziamo di seguito le vigenti regole delle compensazioni dei crediti fiscali vantati dal contribuente cd. “orizzontali”, ossia tra tributi diversi.

Come noto, le stesse da alcuni anni subiscono diverse limitazioni, in particolare con riferimento ai crediti IVA vantati. Ulteriori limitazioni sussistono per i soggetti con debiti erariali iscritti a ruolo.

LE REGOLE PER I CREDITI IVA

A partire dal 1° gennaio 2023, il credito IVA maturato nell’anno 2022 e che risulterà dalla dichiarazione annuale IVA 2023, può essere utilizzato ‘liberamente’ (codice tributo 6099, periodo di riferimento 2022), per effettuare compensazioni ‘orizzontali’ (ossia con altri tributi) dal 1° gennaio 2023, solo fino all’importo di euro 5.000.

L’eventuale eccedenza, rispetto alla soglia di euro 5.000, potrà essere compensata solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e previa rilascio da parte dei soggetti a ciò abilitati del ‘visto di conformità’.

Tale vincolo non vale per le cd. compensazioni ‘verticali’, ossia per quelle IVA da IVA, anche se superano l’importo di euro 5.000.

Unica eccezione è prevista per le startup innovative iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese, per le quali è previsto un limite di compensazione più favorevole di euro 50.000.

Per utilizzare in compensazione ‘libera’ (ossia senza la preventiva presentazione della dichiarazione annuale IVA), il credito IVA annuale 2022, per importi non superiori a 5.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2023, occorre utilizzare il modello F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), o tramite un intermediario abilitato:

Versamento con F24 Titolare di partita Iva Privato
Senza compensazione Servizi telematici Agenzia o home banking Servizi telematici, home banking, cartaceo
Con compensazione Servizi telematici Agenzia Servizi telematici Agenzia

L’obbligo non sussiste se l’utilizzo del credito su mod. F24 rappresenta una compensazione “verticale” (ad es.: utilizzo del credito per saldo IRAP per effettuare il versamento dell’acconto IRAP).

Non è possibile utilizzare in compensazione crediti erariali, se il contribuente ha ruoli scaduti complessivamente di importo superiore ad euro 1.500 (art. 31, D.L. n. 78/2010).

Solo dopo il versamento di tali ruoli (codice tributo RUOL) il contribuente potrà utilizzare in compensazione i crediti tributari vantati.

Nel caso di compensazione in violazione, è prevista una sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.

I ruoli di natura non erariale (ad esempio per debiti di natura previdenziale) non rendono applicabile il divieto di euro 1.500 predetto.

La dichiarazione annuale IVA 2023 (anno 2022) può essere presentata solo a partire dal 1° febbraio 2023.  Pertanto, per poter procedere alla compensazione della parte di credito eccedente euro 5.000, per la scadenza del 16 febbraio 2023, occorrerà procedere a presentare il modello di dichiarazione annuale Iva, al massimo entro il prossimo 6 febbraio 2023.

Infine, si ricorda che l’eventuale residuo credito IVA relativo all’anno 2021, risultante dalla precedente dichiarazione Iva annuale presentata, può continuare ad essere utilizzato anche nel 2023 (con utilizzo nel Mod. F24 del codice tributo 6099, periodo di riferimento 2021), fino al termine di presentazione della dichiarazione IVA 2023 relativa all’anno 2022.

Infatti, per tale credito relativo al 2021 la dichiarazione annuale è già stata presentata nel 2022.

Con la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2023, tale credito infatti si ‘rigenera’ e diviene credito relativo all’anno 2022, e come tale, risulta soggetto alle regole di monitoraggio di cui sopra.

LE REGOLE PER GLI ALTRI CREDITI

Come noto, a partire dal 1° gennaio 2020, i contribuenti che utilizzano, in compensazione ‘orizzontale’ sul Mod. F24, i crediti maturati nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito ed all’Irap, per importi superiori ad euro 5.000 annui:

  1. possono utilizzare tali crediti in compensazione ‘orizzontale’ solo dopo il decorso di 10 giorni dalla trasmissione telematica della dichiarazione dalla quale scaturiscono.
  2. devono inoltre richiedere a tale fine l’apposizione del visto di conformità.

Dal 1° gennaio 2023, sono utilizzabili in compensazione orizzontale, solo i crediti 2022 di importo non superiore alla soglia dei 5.000 euro.

IL LIMITE MASSIMO ALLE COMPENSAZIONI NEL 2023 DI 2MILIONI DI EURO

Resta confermato anche per l’anno 2023 il limite alle compensazioni ‘orizzontali’ di 2 milioni di euro (soglia stabilita dal 1° gennaio 2022). Il massimale è relativo al totale dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero rimborsabili.

Il predetto limite alle compensazioni di euro 2.000.000 va verificato secondo un principio di natura temporale riferito all’anno solare di presentazione dei mod. F24 (cd. ‘principio di cassa’) e non in base all’anno di riferimento del credito utilizzato in compensazione: quindi, ad esempio, le compensazioni del credito 2021 effettuate nell’anno 2023, concorrono a ‘consumare’ il plafond dei due milioni di importo compensabile in via ‘orizzontale’.

 

COMPENSAZIONE RATE BONUS EDILIZI 2023

A partire dai versamenti di tributi e contributi del mese di gennaio 2023 potranno essere utilizzati in compensazione nel mod. F24 le rate annuali fruibili nel 2023, dei crediti di imposta maturati a seguito delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione a terzi ex art. 121 del D.L. n. 34/2020, in relazione a spese agevolate che i beneficiari hanno sostenuto nel 2022 per gli interventi sia da superbonus che da altri bonus edilizi.

A tale riguardo i fornitori ed i cessionari debbono verificare il caricamento di tali crediti sui propri cassetti fiscali, distinguendo quelli sorti sulle comunicazioni di opzione presentate all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2022, rispetto a quelli presenti dal 1° maggio 2022.

In relazione ai crediti relativi a Comunicazioni di opzione trasmesse a partire dal 1° maggio 2022, il contribuente per l’utilizzo in compensazione deve “comunicare preventivamente tramite la Piattaforma cessione crediti la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale”, in quanto (come precisato nella Circolare Agenzia Entrate n. 19/2022)  a decorrere dal 1° maggio 2022 tali crediti “non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima” ed “a tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni”.

Questo adempimento non è necessario per l’utilizzo in compensazione dei crediti che promanano da comunicazioni di opzione presentate fino al 30 aprile 2022.

 

(Piergiorgio Ripa – Dottore Commercialista e Revisore Legale – piergiorgio.ripa@studioripa.it)

(Informativa aggiornata in data 11 gennaio 2023)

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