UTILIZZO IN COMPENSAZIONE “ORIZZONTALE” DEI CREDITI FISCALI NEL 2022

..;; UTILIZZO IN COMPENSAZIONE “ORIZZONTALE” DEI CREDITI FISCALI NEL 2022

Analizziamo di seguito le vigenti regole delle compensazioni dei crediti fiscali vantati dal contribuente cd. “orizzontali”, ossia tra tributi diversi.

Come noto, le stesse da alcuni anni subiscono diverse limitazioni, in particolare con riferimento ai crediti IVA vantati. Ulteriori limitazioni sussistono per i soggetti con debiti erariali iscritti a ruolo.

LE REGOLE PER I CREDITI IVA

A partire dal 1° gennaio 2022, il credito IVA maturato nell’anno 2021 e che risulterà dalla dichiarazione annuale IVA 2022, può essere utilizzato ‘liberamente’ (codice tributo 6099, periodo di riferimento 2021), per effettuare compensazioni ‘orizzontali’ (ossia con altri tributi) dal 1° gennaio 2022, solo fino all’importo di euro 5.000.

L’eventuale eccedenza, rispetto alla soglia di euro 5.000, potrà essere compensata solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e previa rilascio da parte dei soggetti a ciò abilitati del ‘visto di conformità’.

Tale vincolo non vale per le cd. compensazioni ‘verticali’, ossia per quelle IVA da IVA, anche se superano l’importo di euro 5.000.

Unica eccezione è prevista per le startup innovative iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese, per le quali è previsto un limite di compensazione più favorevole di euro 50.000.

Per utilizzare in compensazione ‘libera’ (ossia senza la preventiva presentazione della dichiarazione annuale IVA), il credito IVA annuale 2021, per importi non superiori a 5.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2022, occorre utilizzare il modello F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), o tramite un intermediario abilitato:

Versamento con F24 Titolare di partita Iva Privato
Senza compensazione Servizi telematici Agenzia o home banking Servizi telematici, home banking, cartaceo
Con compensazione Servizi telematici Agenzia Servizi telematici Agenzia

L’obbligo non sussiste se l’utilizzo del credito su F24 rappresenta una compensazione “verticale” (ad es.: utilizzo del credito per saldo IRAP utilizzato per effettuare il versamento dell’acconto IRAP).

Non è possibile utilizzare in compensazione crediti erariali, se il contribuente ha ruoli scaduti di importo superiore ad euro 1.500 (art. 31, D.L. n. 78/2010). Solo dopo il versamento di tali ruoli (codice tributo RUOL) il contribuente potrà utilizzare in compensazione i crediti tributari vantati.

Nel caso di compensazione in violazione, è prevista una sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.

La dichiarazione annuale IVA 2022 (anno 2021) può essere presentata solo a partire dal 1° febbraio 2022.  Pertanto, per poter procedere alla compensazione della parte di credito eccedente euro 5.000, per la scadenza del 16 febbraio 2022, occorrerà procedere a presentare il modello di dichiarazione annuale Iva, al massimo entro il prossimo 4 febbraio 2022 (essendo il giorno 6 domenica).

Infine, si ricorda che l’eventuale residuo credito IVA relativo all’anno 2020, risultante dalla precedente dichiarazione Iva annuale presentata, può continuare ad essere utilizzato anche nel 2022 (con utilizzo nel Mod. F24 del codice tributo 6099, periodo di riferimento 2020), fino al termine di presentazione della dichiarazione IVA 2022 relativa all’anno 2021.

Infatti, per tale credito relativo al 2020 la dichiarazione annuale è già stata presentata nel 2021.

Con la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2022, tale credito infatti si ‘rigenera’ e diviene credito relativo all’anno 2021, e come tale, risulta soggetto alle regole di monitoraggio di cui sopra.

LE REGOLE PER GLI ALTRI CREDITI

Come noto, a partire dal 1° gennaio 2020, i contribuenti che utilizzano, in compensazione ‘orizzontale’ sul Mod. F24, i crediti maturati nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito ed all’Irap, per importi superiori ad euro 5.000 annui:

  1. possono utilizzare tali crediti in compensazione ‘orizzontale’ solo dopo il decorso di 10 giorni dalla trasmissione telematica della dichiarazione dalla quale scaturiscono.
  2. devono inoltre richiedere a tale fine l’apposizione del visto di conformità.

Dal 1° gennaio 2022, sono utilizzabili in compensazione orizzontale, solo i crediti 2021 di importo non superiore alla soglia dei 5.000 euro.

IL LIMITE MASSIMO ALLE COMPENSAZIONI NEL 2022

Dal 2022 il limite alle compensazioni è stato incrementato a 2 milioni di euro (Legge di Bilancio 2022).

 

(Piergiorgio Ripa – Dottore Commercialista e Revisore Legale – piergiorgio.ripa@studioripa.it)

(Informativa aggiornata il 9 gennaio 2022)

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