ULTERIORI LIMITI ALL’UTILIZZO DI CONTANTI DAL 1° GENNAIO 2022

..:: ULTERIORI LIMITI ALL’UTILIZZO DI CONTANTI DAL 1° GENNAIO 2022

Con l’obiettivo di contrastare le operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, a far data dal 1° gennaio 2022 è vietato il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore ad € 1.000,00.

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 ha infatti ridotto ad € 1.000,00, a partire dal 1° gennaio 2022, il limite per singola transazione nell’utilizzo di denaro contante e di titoli al portatore per i cittadini residenti in Italia.

In altre parole, i pagamenti per contanti risultano ora possibili solo fino all’importo di € 999,99.

Il precedente limite di € 2.000,00 è rimasto in vigore nel periodo dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.

Il trasferimento superiore al predetto limite (di € 999,99), quale che ne sia la causa od il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati: il divieto opera indipendentemente dalla causa (lecita o illecita, per estinguere un debito pecuniario, oppure a titolo di donazione o di liberalità).

Sono considerate illecite tutte quelle operazioni che avvengano in contante per somme superiori alla soglia, mentre sono consentiti i pagamenti cd. ‘misti’, che avvengano in parte con mezzi tracciabili ed in parte in contanti, quando la parte contante sia inferiore alla soglia.

I trasferimenti di contanti sopra soglia devono essere effettuati obbligatoriamente attraverso Istituti di Credito, Poste Italiane ed altri istituti di pagamento.

Il divieto al trasferimento di contanti tra ‘soggetti diversi’, in misura superiore al limite consentito, vale anche tra parenti, tra coniugi, tra socio e società, tra legale rappresentante e socio, tra due o più società (anche se aventi lo stesso amministratore), tra società controllata e controllante.

Nella violazione sono coinvolti tutti i soggetti che hanno effettuato il trasferimento vietato (quindi sia chi effettua la dazione sia chi la riceve).

Sono invece considerati leciti i versamenti ed i prelievi sul proprio conto corrente superiori alla soglia di legge, le transazioni relative al pagamento di compensi per attività di lavoro autonomo occasionale, così come la retribuzione dei collaboratori domestici (mentre per tutte le altre retribuzioni di lavoro dipendente resta il divieto assoluto di pagamento in contanti), i pagamenti in favore della pubblica amministrazione, la quale è invece obbligata a effettuare tutti i pagamenti superiori a 1.000 euro con mezzi tracciati.

La violazione non si configura nel caso di una pluralità di pagamenti sostanzialmente autonomi, ovvero tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate, o nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (es. contratto di somministrazione), o sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (es. nel caso di pagamento rateale).

Il distinguo per determinare quando un’operazione di trasferimento di contante collegata a più pagamenti sia lecita può essere dunque nella cumulabilità o meno delle plurime operazioni di pagamento sottosoglia: è il caso dei pagamenti collegati a contratti di somministrazione, o pagamenti frazionati che derivino da preventivo accordo negoziale tra le parti o il pagamento cumulativo di operazioni perfettamente autonome e distinte tra loro.

Il pagamento rateale può essere previsto in apposito contratto oppure anche annotato nelle condizioni di pagamento riportate nella fattura commerciale. In ogni caso, gli importi delle rate previste devono essere prestabiliti, ordinati nell’intervallo temporale intercorrente tra una e l’altra rata e di importo singolarmente inferiore ai limiti dei pagamenti per contante vigenti. Una fattura riepilogativa del mese, di singoli acquisti, costituisce un’operazione unitaria; pertanto, essa si potrà pagare mediante un importo da effettuarsi in contanti nei limiti vigenti tempo per tempo e la restante parte con mezzi tracciabili.

La corresponsione dell’utile di un esercizio o di un dividendo societario non può avvenire in forma rateale. Nonostante le precedenti deroghe, è possibile che in alcuni casi, in sede di controllo ispettivo, sia valutata la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.

Restano esclusi dalla limitazione all’uso del contante, così come definita, i pagamenti effettuati da soggetti stranieri: per tutti i non residenti il limite per le transazioni effettuate sul territorio italiano è infatti fissato a € 10.000.

In caso di violazione della normativa le sanzioni verso i partecipanti all’operazione illecita vanno dal minimo di € 1.000,00 al massimo di € 50.000,00.

Questo stesso meccanismo non è attivo rispetto alle sanzioni che vanno a colpire i soggetti obbligati a vigilare. Per questi ultimi, l’omessa segnalazione espone l’obbligato ad una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 15.000,00.

 

(Piergiorgio Ripa – Dottore Commercialista e Revisore Legale – piergiorgio.ripa@studioripa.it)

(Informativa aggiornata il 9 gennaio 2022)

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