NUOVI LIMITI 2020 ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI VANTATI

..:: NUOVI LIMITI 2020 ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI VANTATI.

L’articolo 3 del Decreto Legge n. 124/2019, convertito in Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (cd. Decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020) introduce nuove e penalizzanti limitazioni per le imprese ed i professionisti, che impediscono l’immediato utilizzo dei crediti vantati dal contribuente (che in precedenza era possibile a far data dal 1° gennaio 2020).

Le compensazioni dei crediti fiscali vantati dal contribuente, tra tributi diversi (le cd. compensazioni ‘orizzontali’), subiscono una ulteriore limitazione (rispetto a quella già vigente ai fini IVA). Infatti, con riguardo agli eventuali crediti maturati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, per importi superiori ad euro 5.000, anche per i tributi diversi dall’Iva (imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap), viene previsto che il loro utilizzo in compensazione ‘orizzontale’ sia possibile non più a far data dal 1° gennaio 2020, ma solo dopo il decorso di 10 giorni dalla trasmissione telematica della relativa dichiarazione dalla quale scaturiscono.

In aggiunta, tutte le compensazioni ‘orizzontali’ su Mod. F24 (anche quelle operate dai privati, ossia le persone fisiche non titolari di partita IVA) debbono necessariamente utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Riepiloghiamo di seguito le regole previste ai fini della compensazione attualmente in vigore.

 

I.V.A.: I LIMTI ALLA COMPENSAZIONE DEL CREDITO ANNUALE VANTATO

A partire dal 1° gennaio 2020, il credito IVA maturato nell’anno 2019 e che risulterà dalla dichiarazione annuale IVA 2020, può essere utilizzato ‘liberamente’ (codice tributo 6099, periodo di riferimento 2019), per effettuare compensazioni ‘orizzontali’ (ossia con altri tributi) dal 1° gennaio 2020, solo fino all’importo di euro 5.000.

L’eventuale eccedenza, rispetto alla soglia di euro 5.000, potrà essere compensata solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e previa rilascio da parte dei soggetti a ciò abilitati del ‘visto di conformità’.

Il predetto vincolo ovviamente non vale per le cd. compensazioni ‘verticali’, ossia per quelle IVA da IVA.

Unica eccezione è prevista per le cd. imprese start up, per le quali è previsto un limite di compensazione più favorevole: euro 50.000.

Inoltre, non è possibile utilizzare in compensazione crediti erariali, se il contribuente ha ruoli scaduti di importo superiore ad euro 1.500. Solo dopo il versamento di tali ruoli (codice tributo RUOL) il contribuente potrà utilizzare in compensazione i crediti tributari vantati.

La dichiarazione annuale IVA 2020 può essere presentata solo a partire dal 1° febbraio 2020. Pertanto per poter procedere alla compensazione della parte di credito eccedente euro 5.000, per la scadenza del 17 febbraio 2020 (cadendo il giorno 16 febbraio di domenica), occorrerà procedere a presentare il modello di dichiarazione annuale Iva, al massimo entro il prossimo 7 febbraio 2020.

Infine, si ricorda che l’eventuale residuo credito IVA relativo all’anno 2018, risultante dalla precedente dichiarazione Iva annuale presentata, può continuare ad essere utilizzato anche nel 2020 (con utilizzo nel Mod. F24 del codice tributo 6099, periodo di riferimento 2018), fino al termine di presentazione della dichiarazione IVA 2020 relativa all’anno 2019. Infatti, per tale credito relativo al 2018 la dichiarazione annuale è già stata presentata nel 2019.

Con la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2020, tale credito infatti si ‘rigenera’ e diviene credito relativo all’anno 2019, e come tale, risulta soggetto alle regole di monitoraggio di cui sopra.

 

I NUOVI LIMITI ALLA COMPENSAZIONE INTRODOTTI DAL 1° GENNAIO 2020 PER GLI ALTRI TRIBUTI

Diversamente da quanto accadeva nei precedenti anni, a partire dal 1° gennaio 2020, i contribuenti che utilizzano, in compensazione ‘orizzontale’ sul Mod. F24, i crediti maturati nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito ed all’Irap, per importi superiori ad euro 5.000 annui:

  1. possono utilizzare tali crediti in compensazione ‘orizzontale’ solo dopo il decorso di 10 giorni dalla trasmissione telematica della dichiarazione dalla quale scaturiscono.
  2. devono inoltre sempre richiedere a tale fine l’apposizione del visto di conformità.

In definitiva, dal 1° gennaio 2020, potranno essere liberamente utilizzati in compensazione ‘orizzontale’ solo i crediti di importo non superiore alla soglia dei 5.000 euro, oltreché quelli ‘residui’ non ancora utilizzati risultanti dalla dichiarazione presentata per il precedente anno 2018 e già fatti oggetto di rilascio del visto di conformità.

In altri termini, il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2019, il cui termine ultimo di presentazione è quello del 30 novembre 2020, potrà essere presentato solo dal decimo giorno successivo a tale trasmissione; pertanto la decorrenza della possibilità di utilizzo del credito passa dalla previgente del 1° gennaio 2020, a quella nuova della prima decade del mese di dicembre 2020, ovvero da quando verranno resi disponibili i programmi di compilazione della dichiarazione medesima (ossia prevedibilmente dopo maggio 2020).

 

IL LIMITE MASSIMO DI COMPENSAZIONE ANNUALE

La vigente normativa prevede che per ciascun anno solare possano essere effettuate compensazioni ‘orizzontali’ per un importo massimo di euro 700.000.

Relativamente ai subappaltatori edili (ovvero, coloro che nell’anno solare precedente hanno conseguito un volume d’affari costituito almeno per l’80% da prestazioni rese nell’ambito di contratti d’appalto) il predetto limite massimo è stabilito in euro 1.000.000.

 

LE SANZIONI PREVISTE PER LE COMPENSAZIONI INDEBITE

Con decorrenza dalle deleghe di pagamento presentate da marzo 2020, in caso di utilizzo in compensazione di crediti, in tutto o anche in parte, non utilizzabili, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento ed applica una sanzione pari al 5% dell’importo, per importi fino ad euro 5.000, e pari ad euro 250, per importi superiori ad euro 5.000, per ciascuna delega non eseguita. Non si applica inoltre il cumulo giuridico per il concorso di più violazioni.

Il contribuente nei 30 giorni successivi alla ricezione della comunicazione ha tempo per indicare eventuali elementi non considerati o valutati non correttamente.

L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non viene eseguita nel caso in cui il contribuente, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, provvedere al pagamento.

L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento

 

(Piergiorgio Ripa – Dottore Commercialista e Revisore Legale – piergiorgio.ripa@studioripa.it)

(Informativa pubblicata in data 16 gennaio 2020)

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