LA NUOVA DISCIPLINA 2018 DELLA DETRAZIONE DELL’I.V.A.

 

..:: LA NUOVA DISCIPLINA 2018 DELLA DETRAZIONE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 interviene a chiarire la nuova disciplina della detrazione I.V.A. afferente le fatturazioni emesse a partire dal 1° gennaio 2017 e che fanno riferimento ad operazioni effettuate a partire dalla predetta data.
L’articolo 19, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal D.L. n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017, ha disposto un nuovo  termine entro cui può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’I.V.A. assolta sugli acquisti o sulle importazioni di beni.
In particolare, secondo le nuove disposizioni “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.

In seguito all’intervento normativo pur risultando invariate le regole che disciplinano la nascita del diritto alla detrazione (che resta ancorato all’esigibilità dell’imposta, ossia al momento di effettuazione dell’operazione), è stato ridotto il termine entro il quale il soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA: al più tardi nella data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Al riguardo si ricorda che il termine  di presentazione della dichiarazione IVA per l’anno solare 2017 è fissato dal 1° febbraio al 30 aprile 2018.

La nuova formulazione dell’articolo 25, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 – sempre per effetto del D.L. n. 50/2017 – prevede che la fattura vada annotata “in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.

L’Amministrazione Finanziaria evidenzia nella Circolare n. 1/E del 17 dicembre 2018 che il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione:

i) (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e

ii) (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21 del menzionato D.P.R. n. 633/1972.

É infatti da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare – procedendo alla registrazione della fattura – la detrazione dell’IVA assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi.

Tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno. Ciò, coerentemente con la nuova formulazione dell’art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, in base alla quale le fatture relative agli acquisti effettuati devono essere registrate al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Pertanto, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso della fattura, annota la stessa in contabilità, facendola confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.

In definitiva riveste una grande importanza la verifica del momento di ricezione della fattura di acquisto. Nel caso in cui la fattura non sia stata ricevuta tramite PEC o altri sistemi che possano attestarne la ricezione, questa potrà emergere dalla corretta tenuta della contabilità del cessionario/committente, il quale deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali ricevute.

La Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 ha cura poi di precisare le seguenti ipotesi operative:

A) Una società con liquidazioni IVA mensili acquista dei beni il 20 dicembre 2017, con consegna della merce accompagnata dalla relativa fattura nello stesso mese. L’imposta a credito, relativa a tale cessione di beni, confluirà, previa registrazione della fattura di acquisto nel 2017, nella liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017 (da eseguire il 16 gennaio 2018): dal momento che nel mese di dicembre i) i beni sono stati consegnati e ii) la fattura è stata ricevuta e registrata dal soggetto passivo cessionario.

B) Nel caso invece in cui la medesima società non abbia provveduto a registrare la fattura pervenuta nel 2017 entro il 31 dicembre 2017, potrà registrare la stessa, al più tardi, entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2017) in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017. Il credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017.

C) Nella diversa ipotesi in cui la società – avendo acquistato e pagato servizi nel mese di dicembre 2017 – riceva la fattura (emessa nel 2017) nel corso del corrente anno 2018 (ad esempio il 20 gennaio 2018), potrà esercitare il diritto alla detrazione, previa registrazione della stessa, nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2018, da effettuarsi entro il 16 febbraio 2018.

D) La medesima società in relazione allo stesso acquisto 2017, con fattura pervenuta nel 2018, potrà detrarre l’imposta a credito mediante registrazione di tale documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2019. Nel caso in cui tale documento sia registrato nel corso del 2018, l’IVA in esso evidenziata concorrerà alla liquidazione periodica relativa allo stesso mese.

E) Qualora infine, per la medesima ipotesi di cui al precedente caso D), si effettui la registrazione del documento, ad esempio, in data 23 aprile 2019, detta registrazione dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018; ciò allo scopo di far concorrere la relativa IVA a credito alla determinazione del saldo d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale IVA relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019.

 La Circolare n. 1/E precisa poi che l’emissione delle note di variazione deve essere effettuata entro la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare le variazioni.
La Circolare ricorda poi che il termine per esercitare la detrazione della maggior imposta accertata, è rimasto invece immutato rispetto al passato: ovvero, entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è corrisposta l’imposta o la maggior imposta addebitata.
Conclude la Circolare n. 1/E la precisazione della clausola di salvaguardia per i comportamenti difformi adottati prima dell’emanazione del chiarimento interpretativo di prassi stesso.

Circolare n. 1/E del 17 dicembre 2018 – Agenzia delle Entrate

 

(dott. Piergiorgio Ripa – piergiorgio.ripa@studioripa.it)

(pubblicato in data 18 gennaio 2018)

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