Il foglio di calcolo è aggiornato con il D.M. 25 GENNAIO 2012, N. 30 – Regolamento concernente l’adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo (pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 72 del 26 marzo 2012)
Il File elaborato dal dott. Piergiorgio Ripa (piergiorgio.ripa@studioripa.it) e reso disponibile gratuitamente è aggiornato per l’adeguamento del compenso spettante al curatore fallimentare, con decorrenza dal 27 marzo 2012.
Curatore Fallimentare: calcolo compensi
Il Regolamento di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30, prevede che il compenso al curatore fallimentare sia liquidatore dal Tribunale, a norma dell’articolo 39 Legge Fallimentare, tenendo conto dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, dell’importanza del fallimento e della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni.
Il predetto Decreto viene di seguito riportato.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIADECRETO 25 gennaio 2012 , n. 30Regolamento concernente l’adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo.IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIAVisto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa e, in particolare, l’articolo 39, primo comma, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro della giustizia, sono stabilite le norme per la liquidazione dei compensi ai curatori di fallimento, nonché gli articoli 165 e l’abrogato articolo 188 dello stesso decreto;Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza dell’8 novembre 2011;Vista la nota del 12 dicembre 2011, con la quale lo schema di regolamento e’ stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;Adotta il seguente regolamento:Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.Dato a Roma, 25 gennaio 2012Il Ministro: SeverinoVisto, il Guardasigilli: SeverinoRegistrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2012Giustizia, registro n. 2, foglio n. 180 |
Per il calcolo concreto dei nuovi compensi spettanti ai curatori fallimentari dal 27 marzo 2012, è possibile utilizzare il ‘file’ in formato ‘excel’ reso gratuitamente disponibile dal dott. Piergiorgio Ripa, cliccando sul link ‘Vai al Calcolo dei Compensi Curatori’.
Foglio di calcolo compensi Curatore F.
Curatore Fallimentare: calcolo compensi
Le percentuali previste, con riguardo all’entità dell’Attivo, dall’articolo 1 del D.M. 25 gennaio 2012, n. 30 vanno applicate sull’attivo realizzato – ossia la liquidità rinvenuta nel patrimonio del fallito, o derivata dalla vendita dei beni mobili ed immobili, o riscosse dai debitori, o comunque acquisite alla massa attraverso azioni giudiziarie: pertanto il riferimento non è mai al valore di inventario dei beni. In questo senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con Sentenza 22/09/2004, n. 18996.
Tale Sentenza risulta conforme ad altre precedenti, che hanno sempre affermato che nel concetto di attivo realizzato rientra “tutta la liquidità comunque acquisita” … compresa “quella parte di prezzo che l’acquirente di immobili gravati da ipoteca per mutuo fondiario è tenuto a versare direttamente all’istituto di credito senza attendere la graduazione, oppure quella parte di prezzo per il cui pagamento l’acquirente contrae con l’istituto creditore mutuo di importo equivalente al credito dallo stesso vantato nei confronti del fallito” (cfr. Cassazione 08/01/1998, n. 100). Inoltre, deve comprendersi nel concetto di attivo realizzato, “non solo la liquidità acquisita dalla curatela mediante la vendita di beni mobili o immobili, ma tutta la liquidità comunque acquisita …” (cfr. Cassazione 03/07/1997, n. 5978; Cassazione 02/12/1993, n. 11952).
Nel concetto di attivo rientarno tutte le entrate, compreso il credito Iva formatosi durante la procedura, ed utilizzato poi in compensazione: in tal caso lo stesso costituisce infatti un mezzo per estinguere un debito.
Con riguardo al passivo, il secondo comma dell’articolo 1 del D.M. n. 30/2012 dispone che il compenso va corrisposto “sull’ammontare del passivo accertato“: il passivo accertato è solo quello ammesso (non anche quello, generalmente maggiore, oggetto di verificazione e poi escluso).
(a cura di dott. Piergiorgio Ripa – piergiorgio.ripa@studioripa.it)
(Informativa aggiornata in data 9 gennaio 2017)
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