IL BILANCIO DI ESERCIZIO DELLE MICRO-IMPRESE

 

..:: IL BILANCIO DI ESERCIZIO DELLE MICRO-IMPRESE

 

Il Decreto Legislativo n. 139/2015 ha introdotto il nuovo articolo 2435-ter codice civile, il quale suona:

Articolo 2435 ter – Bilancio delle micro-imprese.

Sono considerate micro-imprese le società di cui all’articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall’articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

1) del rendiconto finanziario;

2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16);

3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428.

Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell’articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell’articolo 2426.

Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma”.

A partire dal 1° gennaio 2016, assistiamo all’introduzione del nuovo schema di bilancio per le cosiddette ‘micro-imprese’, che come indicato da Unioncamere, rappresenta “una importante semplificazione del procedimento amministrativo che consentirà di individuare e leggere con adeguato dettaglio anche le vicende finanziarie di questo specifico segmento di imprese, molto rappresentato nel nostro Paese”.

Come indicato dal testo normativo dell’articolo 2435-ter c.c. sopra riportato, sono considerate micro-imprese le società che nel primo esercizio ovvero, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei limiti indicati nella Tabella che segue:

Limiti di riferimento

Valore
ATTIVO dello Stato Patrimoniale Euro 175.000,00
RICAVI delle Vendite e Prestazioni Euro 350.000,00
Dipendenti occupati in media nell’esercizio 5

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

  • del Rendiconto Finanziario;
  • della Nota Integrativa, se in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni relative al numero e al valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni (art. 2427 c.c., n. 9) e all’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati (art. 2427 c.c., n. 16);
  • della Relazione sulla Gestione, se in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni richieste dalla legge sul numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società (art. 2428 c.c., n. 3) e sul numero ed il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente (art. 2428 c.c., n. 4).

In definitiva, il bilancio d’esercizio delle micro-imprese può essere composto soltanto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, aventi forma, struttura e contenuti del bilancio redatto in forma abbreviata, con le integrazioni informative sopra riportate.

Le società che rientrano nei parametri per essere considerate micro-imprese possono comunque presentare il bilancio completo di nota integrativa e, eventualmente, anche di rendiconto finanziario: in tal caso potranno predisporre il bilancio in forma abbreviata, ovvero presentare il bilancio in forma ordinaria.

La possibilità di avvalersi del bilancio previsto per le micro-imprese cessa quando, per il secondo esercizio successivo vengono superati due dei limiti previsti dal primo comma dell’art. 2435-ter.

Pertanto, in questi casi, le società che si avvalgono delle esenzioni previste dall’art. 2435-ter c.c., saranno tenute a redigere, a seconda dei casi:

a) il bilancio in forma abbreviata (ai sensi di quanto previsto dall’art. 2435-bis c.c.);

o il bilancio in forma ordinaria (ai sensi di quanto previsto dall’art. 2423 e seguenti c.c.).

Nella Tabella che segue riepiloghiamo le regole relative agli schemi di bilancio da adottare, per le varie situazioni:

  Conto Economico Stato Patrimoniale Nota Integrativa Relazione gestione Rendiconto finanziario
Micro-imprese

(art. 2435-ter c.c.)

SI SI Esonero Esonero NO
Imprese con bilancio abbreviato (art. 2435-bis c.c.) SI SI SI Esonero NO
Imprese con bilancio ordinario (art. 2423 ss. c.c.) SI SI SI SI SI

 

(di Piergiorgio Ripa – dottore commercialista)

pubblicato in data 4 febbraio 2018

 

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca sul tasto Cookie Policy Maggiori informazioni

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close