TABELLE ACI 2026

TABELLE ACI 2026

Inquadramento generale e pubblicazione ufficiale

Con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 297 del 23 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le Tabelle ACI valide per l’anno 2026, elaborate dall’Automobile Club d’Italia, ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR.

Le Tabelle ACI 2026 costituiscono, come noto, un riferimento centrale per:

  • la determinazione del fringe benefit relativo ai veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti;
  • il calcolo dei rimborsi chilometrici riconosciuti a dipendenti e professionisti che utilizzano il mezzo proprio per conto del datore di lavoro o del committente.

La pubblicazione annuale delle tabelle risponde all’esigenza di allineare i valori fiscali ai costi medi di esercizio dei veicoli, tenendo conto dell’evoluzione dei prezzi dei carburanti, dei costi di manutenzione, assicurativi e di ammortamento.

 

Veicoli inclusi nelle Tabelle ACI 2026

Le Tabelle ACI 2026 comprendono un’ampia articolazione di categorie, tra cui:

  • autoveicoli a benzina e gasolio (in produzione e fuori produzione);
  • veicoli ibridi (benzina, gasolio e plug-in);
  • veicoli elettrici;
  • autoveicoli a GPL e metano;
  • motoveicoli e autocaravan.

Per ciascun veicolo sono indicati:

  • il costo chilometrico di esercizio;
  • il valore convenzionale del fringe benefit annuo;
  • i valori utili per l’applicazione delle percentuali fiscali previste dalla normativa vigente.

 

Auto aziendali in uso promiscuo e fringe benefit

 

Regola generale di determinazione

Ai fini fiscali, l’auto aziendale concessa in uso promiscuo al dipendente genera un fringe benefit imponibile determinato assumendo una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui, moltiplicata per il costo chilometrico desumibile dalle Tabelle ACI, applicando una percentuale forfettaria variabile in base alla tipologia di alimentazione del veicolo.

Il valore così determinato:

  • concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente;
  • è assoggettato anche a contribuzione previdenziale.

 

Percentuali applicabili per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025

Per i veicoli assegnati con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, continuano a trovare applicazione le seguenti percentuali, confermate anche per il 2026:

Tipologia di veicolo Percentuale fringe benefit
Benzina, Diesel, GPL, Metano 50%
Ibridi plug-in 20%
Veicoli elettrici 10%

Le Tabelle ACI 2026 riportano, nelle colonne finali, il valore già calcolato del benefit annuo, facilitando l’operatività dei sostituti d’imposta.

 

Contratti antecedenti e criteri di continuità

Per i contratti di assegnazione del veicolo stipulati in anni precedenti, resta ferma l’applicazione delle percentuali vigenti al momento della stipula, secondo il principio di cristallizzazione del regime fiscale.

Anche per tali fattispecie, tuttavia, il valore economico del benefit va aggiornato annualmente utilizzando le Tabelle ACI in vigore nell’anno di utilizzo del veicolo, e quindi, per il 2026, le Tabelle ACI 2026.

 

Riaddebito al dipendente e rilevanza IVA

Nel caso in cui il datore di lavoro riaddebiti al dipendente un corrispettivo per l’uso privato del veicolo:

  • l’impresa è tenuta all’emissione di regolare fattura con applicazione dell’IVA;
  • il fringe benefit imponibile si determina al netto delle somme trattenute al dipendente nello stesso periodo d’imposta.

Resta fermo che il benefit deve essere ragguagliato al periodo di effettiva assegnazione, indipendentemente dall’utilizzo concreto del mezzo.

 

Optional e spese a carico del dipendente

Di particolare rilievo operativo è la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate con risposta n. 233/2025, secondo cui:

  • le somme sostenute dal dipendente per optional aggiuntivi (accessori non inclusi nella dotazione standard del veicolo);
  • non riducono il valore del fringe benefit determinato sulla base delle Tabelle ACI.

Il valore imponibile resta, quindi, quello risultante dalle tabelle, senza possibilità di abbattimento per costi sostenuti personalmente dal lavoratore.

 

Rimborsi chilometrici a dipendenti e professionisti

Le Tabelle ACI 2026 assumono rilievo anche per:

  • i rimborsi chilometrici riconosciuti ai dipendenti in trasferta;
  • i rimborsi ai professionisti che utilizzano il mezzo proprio per l’esecuzione di incarichi.

Il costo chilometrico ACI rappresenta il parametro di congruità fiscale, fermo restando che, alla luce delle novità sulla tracciabilità delle spese introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024 e dalla Legge di Bilancio 2025, occorre prestare particolare attenzione alle modalità di pagamento e alla documentazione delle trasferte, specie ai fini della deducibilità e della non imponibilità dei rimborsi.

 

Profili fiscali e collegamenti con l’art. 164 TUIR

L’utilizzo delle Tabelle ACI 2026 si coordina con i limiti di deducibilità dei costi auto previsti dall’art. 164 TUIR, che continua a distinguere:

  • veicoli strumentali;
  • veicoli ad uso promiscuo;
  • veicoli concessi in uso ai dipendenti.

La corretta qualificazione del mezzo e della modalità di utilizzo rimane, pertanto, essenziale per evitare contestazioni in sede di controllo.

 

Considerazioni conclusive

Le Tabelle ACI 2026 si confermano uno strumento imprescindibile per la gestione fiscale dei veicoli aziendali e dei rimborsi chilometrici, in un contesto normativo sempre più orientato:

  • alla coerenza tra beneficio economico e imposizione;
  • alla tracciabilità delle spese;
  • alla riduzione di margini di discrezionalità interpretativa.

Una corretta applicazione delle tabelle, coordinata con la disciplina del TUIR e con i più recenti chiarimenti di prassi, consente a imprese e professionisti di operare in modo fiscalmente corretto e difendibile.

 

 

Di seguito proponiamo una sezione operativa di esempi numerici pratici, secondo le principali casistiche di interesse professionale: busta paga / cedolino, rimborsi chilometrici.

 

Esempi numerici pratici – Applicazione Tabelle ACI 2026

  1. Auto aziendale in uso promiscuo – determinazione del fringe benefit in busta paga

Ipotesi di base

  • Veicolo: autovettura benzina
  • Costo chilometrico ACI 2026: € 0,60/km
  • Percorrenza convenzionale: 15.000 km
  • Percentuale fiscale: 50%
  • Periodo di assegnazione: intero anno

Calcolo

  • Valore convenzionale annuo:
    15.000 km × € 0,60 = € 9.000
  • Fringe benefit imponibile:
    € 9.000 × 50% = € 4.500

Trattamento fiscale

  • € 4.500 concorrono:
    • al reddito imponibile IRPEF del dipendente;
    • all’imponibile contributivo INPS.

Esposizione in busta paga

  • Voce: Fringe benefit auto aziendale
  • Importo imponibile mensile:
    € 4.500 / 12 = € 375/mese

 

  1. Auto elettrica in uso promiscuo – beneficio fiscale rafforzato

Ipotesi

  • Veicolo: elettrico
  • Costo chilometrico ACI 2026: € 0,45/km
  • Percentuale fiscale: 10%

Calcolo

  • Valore convenzionale:
    15.000 × 0,45 = € 6.750
  • Fringe benefit imponibile:
    € 6.750 × 10% = € 675 annui

Imponibile mensile

  • € 675 / 12 = € 56,25

Evidente vantaggio fiscale rispetto ai veicoli tradizionali, sia per il dipendente sia per l’impresa (minore costo contributivo).

 

  1. Riaddebito al dipendente di una quota per uso privato

Ipotesi

  • Fringe benefit teorico annuo: € 4.500
  • Corrispettivo trattenuto al dipendente: € 1.200 annui

Determinazione fringe benefit tassabile

  • € 4.500 – € 1.200 = € 3.300

Aspetti IVA

  • L’impresa emette fattura con IVA al dipendente per € 1.200
  • Il fringe benefit imponibile in busta paga è ridotto ma non eliminato

 

  1. Rimborsi chilometrici a dipendente in trasferta

Ipotesi

  • Dipendente utilizza mezzo proprio
  • Km percorsi per trasferta: 1.000 km
  • Costo chilometrico ACI 2026: € 0,50/km

Rimborso spettante

  • 1.000 × € 0,50 = € 500

Trattamento fiscale

  • Rimborso non imponibile per il dipendente
  • Costo integralmente deducibile per l’impresa
    (ferma restando la corretta documentazione della trasferta)

 

  1. Rimborsi chilometrici a professionista

Ipotesi

  • Professionista (lavoratore autonomo)
  • Km percorsi: 800 km
  • Costo chilometrico ACI: € 0,55/km

Rimborso

  • 800 × 0,55 = € 440

Trattamento

  • Il rimborso concorre ai compensi professionali
  • Il costo auto resta deducibile nei limiti dell’art. 164 TUIR
  • Se riaddebitato analiticamente al committente → coordinamento con art. 54-ter TUIR

 

Osservazioni professionali conclusive

  • Le Tabelle ACI 2026 non sono un mero riferimento “numerico”, ma incidono:
    • sulla busta paga;
    • sulla contribuzione;
    • sulla deducibilità dei costi;
    • sulla gestione IVA dei riaddebiti.
  • L’integrazione con la normativa su tracciabilità delle spese rende oggi imprescindibile una gestione formalmente corretta e documentata.
  • La scelta del tipo di alimentazione del veicolo ha un impatto fiscale diretto e misurabile.

 

(Piergiorgio Ripa – Dottore Commercialista e Revisore Legale -piergiorgio.ripa@studioripa.it)

(Informativa aggiornata il 6 gennaio 2026)

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