REGIME FORFETARIO 2019 E FLAT TAX

Il regime forfettario in vigore dal 1° gennaio 2019, che introduce una flat tax del 15% (ridotta nei primi cinque anni dal 5% per le start up), per tutti i contribuenti con un ammontare di ricavi (o di compensi) fino ad euro 65.000.

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IL FOGLIO DI CALCOLO EXCEL (.XLS) GRATUITO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA FATTURA DEI SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO, IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2019. 

Fattura Regime Forfetario: fac-simile .xls (professionista)

Fattura Regime Forfettario: fac-simile .xls (impresa)

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La Legge n. 145/2018 (cd. ‘Legge di Bilancio 2019’) introduce – con decorrenza dal 1° gennaio 2019 – rilevanti novità al regime forfettario (a suo tempo previsto dalla L. n. 190/2014).

Il regime fiscale agevolato è rivolto alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professioni, in forma individuale (ivi comprese le imprese familiari), che con un’unica soglia di ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, inferiore ad euro 65.000, e che rispettano determinati requisiti.

Il comma 54 della L. 190/2014 risulta infatti così modificato (art. 1, comma 8, L. n. 145/2018):

I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario (…) se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000”.

Il regime si sostanzia in una determinazione forfettaria del reddito imponibile, che viene poi tassato con un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap, con aliquota fissata al 15%(cd. ‘flat tax’).

Dal 1° gennaio 2019, il nuovo regime forfettario costituisce l’unico regime agevolato, che può essere utilizzato dai contribuenti che intendono intraprendere una nuova attività.

I contribuenti ‘minimi’ ovvero i soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 si avvalevano del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, possono continuare ad avvalersene – nel rispetto dei requisiti a tal fine previsti – per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento dei 35 anni d’età.

Il nuovo regime deve essere utilizzato anche dai soggetti già in attività, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, con la sola eccezione dei contribuenti che fino al 2018 si sono avvalsi del regime dei cd. ‘nuovi minimi’ i quali possono continuare ad applicarlo fino alla scadenza naturale (completamento del quinquennio e/o compimento dei 35 anni di età).

Requisiti oggettivi di accesso al regime forfettario.

L’applicazione del regime forfetario è subordinata al verificarsi di alcune ‘condizioni’. 

L’accesso al nuovo regime forfettario ed il mantenimento per gli anni successivi, è possibile per i contribuenti che hanno i seguenti requisiti:

REQUISITI ANNO 2019
RICAVI: hanno conseguito Ricavi o percepito Compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinati limiti Non superiori ad euro 65.000

La nuova disciplina in vigore dal 1° gennaio 2019, elimina le altre condizioni in precedenza previste (fino al 2018) per l’accesso al regime forfettario, ovvero: 

i) di aver sostenuto spese per lavoro dipendente e assimilato, di ammontare non superiore ad euro 5.000; 

ii) di aver sostenuto un costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31 dicembre non superiore ad euro 20.000.

I soggetti già in attività verificano la sussistenza del requisito di ricavi inferiori ad euro 65.000 sui dati del precedente anno 2018. 

Per chi avvia una nuova attività la verifica è di natura presuntiva, operando comunque il ragguaglio su base annua, rispetto alla data di inizio dell’attività.

Ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi e dei compensi  di euro 65.000 per l’accesso al regime:

i) non rilevano gli ulteriori componenti positivi, previsti dai nuovi ISA 2019, indici sintetici di affidabilità fiscale (ai sensi del co. 9, dell’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96);

ii) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Non possono avvalersi del regime forfetario:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

c) i contribuenti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, di cui all’articolo 10, comma 1, numero 8), del D.P.R. n. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del D.L. n. 331/1993.

d) “gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitatao associazioni in partecipazione, le qualiesercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”.

e) “le persone fisiche la cui attività sia esercitataprevalentemente nei confronti di datori di lavorocon i quali sono in corsorapporti di lavoro o eranointercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro”.

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di accesso, oppure si verifica una delle cause di esclusione.

Per meglio identificare i Coefficienti di Redditivitàassociati al nuovo limite unico dei Ricavi e dei Compensi di euro 65.000, che consentono l’accesso al regime agevolativo forfettario, di seguito riportiamo nella Tabellacodici ATECOdei diversi settori di attività previsti per il 2019:

Settore di attività Codici ATECO Ricavi/Compensi limite 2019 Coefficienti di redditività
Industrie alimentari e delle bevande 10, 11 65.000 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 46.7, 46.9, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.9 65.000 40%
Commercio ambulante di alimentari e bevande 47.81 65.000 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82, 47.89 65.000 54%
Costruzioni e attività immobiliari 41, 42, 43, 68 65.000 86%
Intermediari del commercio 46.1 65.000 62%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 55, 56 65.000 40%
Attività professionali 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 87, 88 65.000 78%
Altre attività economiche 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 65.000 67%

Tassazione nel regime forfettario.

Nel regime forfettario, il reddito imponibile è determinato applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (come indicato nella Tabella che precede).

Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutivadell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF e dell’IRAP, pari al 15%.

Nelle imprese familiari, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito complessivo (ossia al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari), è dovuta dall’imprenditore.

contributi previdenziali obbligatori(compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi), si deducono dal reddito determinato forfetariamente; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Il reddito determinato in regime forfetario rileva anche per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia: non viene preso in considerazione per determinare l’ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito (articolo 13 del TUIR).

Flat Tax 5% per le start up 2019

Per le cd. start up, ovvero le imprese che iniziano l’attività nel 2019, nei primi cinque anni di attività (ossia nell’anno in cui la stessa è iniziata e per i quattro successivi), viene prevista la riduzione al 5%(ovvero ad un terzo) dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l’attività da esercitare non costituisca una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);

c) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell’attività, consentono l’accesso al regime.

Semplificazioni di natura contabile.

I contribuenti in regime forfettario:

1. non sono tenuti al nuovo obbligo di fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2019, per tutti gli altri contribuenti.

2. hanno l’obbligo di conservare i documenti ricevuti (fatture di acquisto e bollette doganali) ed emessi;

3. emettono le fatture indicando la dicitura “Operazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 23/12/2014, n. 190” o una analoga. Sull’originale della fattura emessa va apposta una marca da bollo da euro 2,00 se la fattura è di importo superiore ad euro 77,47.

4. sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;

5. non sono tenuti a operare le ritenute (occorrerà solo indicare in dichiarazione il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi);

6. non sono assoggettati a ritenute di acconto (rilasciando un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva) i propri ricavi e compensi. A tale fine basterà indicare in fattura la dicitura “Prestazione non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 5.2 del Provvedimento Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2011 n. 185820”, od una analoga.

7. sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dai parametri e dai nuovi ISA 2019.

8. sono esonerati dal versamento dell’Iva e da tutti gli obblighi previsti in materia di Imposta sul valore aggiunto (ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti); pertanto sono esonerati dalla dichiarazione IVA annuale, dal cd. ‘spesometro’ e dal cd. ‘esterometro’.

9. sono al contrario debitori dell’IVA per le seguenti particolari fattispecie:

9.1. relativamente agli acquisti intracomunitari: se il loro ammontare complessivo è superiore al limite annuo di euro 10.000, il contribuente forfetario è tenuto ad assolvere l’IVA integrando la fattura emessa dall’operatore comunitario con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, procedendo altresì al versamento dell’IVA stessa (iscrivendosi al VIES e compilando il modello Intrastat);

9.2.nei casi in cui il contribuente forfetario deve assolvere l’VA mediante il meccanismo del reverse charge.

10.relativamente alle cessioni intracomunitarie: le stesse non si considerano cessioni intracomunitarie in senso tecnico e sono assimilate alle operazioni ‘interne’, per le quali l’IVA non viene evidenziata in fattura. Il cedente in regime forfetario deve indicare nella fattura emessa nei confronti dell’operatore comunitario che l’operazione è soggetta al regime in esame, con la dicitura: “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331“. Non essendo considerate cessioni intracomunitarie, i forfetari non sono tenuti a presentare la nuova comunicazione del cd. ‘Esterometro’, ne ad iscriversi (per le cessioni intracomunitarie) alla banca dati VIES.

11. in caso di prestazioni di servizi resa verso un committente passivo stabilito in altro Paese UE, sono obbligati ad emettere fattura senza addebito di IVA ed alla compilazione del modello Intrastat.

12. in caso di passaggio dal regime ordinario al regime forfettario, il contribuente deve procedere alla rettifica IVAnella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno in cui si applicano le regole ordinarie e versare l’eventuale imposta che si rende dovuta in un’unica soluzione. 

Altre peculiarità del regime.

Relativamente al regime contributivo, chi esercita attività d’impresa può, scegliere di non essere assoggettato alla contribuzione previdenziale minima, calcolando i contributi sulla base del reddito dichiarato.

Ai fini della determinazione ‘forfettaria’ del reddito imponibile non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute nel periodo, siano esse inerenti o meno all’attività svolta dal contribuente.

Le uniche ‘spese’ che possono essere portate in deduzione sono i contributi previdenziali versati per obbligo di legge.

I Ricavi ed i Compensi rilevano secondo il principio di cassa: assumono rilevanza quelli effettivamente incassati nel corso del periodo d’imposta.

Il nuovo regime è quello naturale per i contribuenti in possesso dei relativi requisiti.

E’ possibile optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Esemplificazione di calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta.

La determinazione dell’imposta sostitutiva da versare è agevole.

L’ammontare dei Ricavi/Compensi incassati nell’anno va rapportato alla percentuale di imponibilità stabilita in base al codice ATECO 2007 di appartenenza dell’impresa.

Dal reddito imponibile determinato nel modo anzidetto, si sottraggono i contributi previdenziali versati, e su tale ultima differenza si applica l’imposta sostitutiva del 15%.

In forma schematica:

Compensi percepiti 10.000
Percentuale di redditività 78%
Reddito Imponibile lordo 7.800
Contributi previdenziali pagati (1.800)
Reddito imponibile netto 6.000
Imposta sostitutiva % 15%
Imposta sostitutiva dovuta 900

Facsimile fatturazione in regime forfettario (modello in formato .xls – excel).

Di seguito si propone un modello di fatturazione in formato excel (del quale può essere liberamente effettuato il download) da utilizzare da parte di un contribuente (professionista) in regime forfettario:

Fattura Regime Forfetario: fac-simile .xls (professionista)


Fattura Regime Forfettario: fac-simile .xls (impresa)

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(dott. Piergiorgio Ripa – piergiorgio.ripa@studioripa.it)

(pubblicato in data 6 gennaio 2019)

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