INTERESSI DI MORA 2020 – RITARDATI PAGAMENTI (.XLS)

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FOGLIO DI CALCOLO EXCEL (.XLS) AGGIORNATO CON IL CALCOLO DEGLI INTERESSI DI MORA AL 8,00% VIGENTE DAL 1° LUGLIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020 (il file è aggiornato per il calcolo degli interessi nelle diverse misure che si sono avvicendate dal 7 novembre 2002 fino a quella attualmente vigente dal 1° luglio 2020 del 8,00% – Comunicato MEF, G.U. n. 191 del 31-07-2020).

Interessi di Mora 2020
Il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina ‘punitiva’ per chi effettua pagamenti in ritardo, stabilendo che – salvo diverso accordo tra le parti – il termine di pagamento nelle transazioni commerciali sia di 30 (trenta) giorni e dall’altro che, in caso di ritardato pagamento, l’interesse da pagare risulti di entità più elevata rispetto al tasso di interesse legale.
In sostanza gli interessi moratori, conseguenti al mancato o ritardato pagamento, possono essere di due tipi:
a) interessi legali di mora;
b) interessi concordati dalle parti in sede contrattuale.
Gli interessi legali di mora ‘automatici’ sono definiti come gli interessi semplici di mora su base giornaliera.
In particolare l’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002 dispone: “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento“.
In definitiva, l’interesse di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 è un interesse che si applica al mancato pagamento nei termini di una fornitura di beni o di una prestazione di servizi, che scatta automaticamente allo spirare del termine previsto e che ‘opera’ nel caso in cui le parti non abbiamo disposto diversamente in sede contrattuale.
In particolare l’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 231/2002 dispone:
Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione“.
Il predetto saggio di interesse veniva poi maggiorato di sette punti percentuali. L’articolo 2 del Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ha poi disposto, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, l’innalzamento ad otto punti percentuali.
Il saggio di riferimento viene fissato semestralmente e si applica per i sei mesi successivi.
Per i prodotti alimentari deteriorabili si applica inoltre la maggiorazione di due punti percentuali (complessivamente pertanto il saggio è maggiorato di dieci punti percentuali).
Il Dipartimento del Tesoro pubblica periodicamente il saggio di interesse da applicare a favore del creditore, per i casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. Il saggio di interesse stabilito viene reso noto su un’apposita pagina internet (cliccando qui sopra è possibile consultare tale pagina e verificare anche la serie storica dei tassi).

La serie storica dei tassi di mora applicabili ai ritardi nelle transazioni commerciali risulta quella indicata nella tabella seguente:

Periodo Tasso ‘base’ B.C.E. Tasso applicabile alle ‘transazioni  commerciali’ Tasso applicabile alle cessioni di ‘prodotti alimentari deteriorabili’
07/11/2002 – 31/12/2002 3,35 10,35 12,35
01/01/2003 – 30/6/2003 2,85 9,85 11,85
01/07/2003 – 31/12/2003 2,10 9,10 11,10
01/01/2004 – 30/6/2004 2,02 9,02 11,02
01/07/2004 – 31/12/2004 2,01 9,01 11,01
01/01/2005 – 30/6/2005 2,09 9,09 11,09
01/07/2005 – 31/12/2005 2,05 9,05 11,05
01/01/2006 – 30/6/2006 2,25 9,25 11,25
01/07/2006 – 31/12/2006 2,83 9,83 11,83
01/01/2007 – 30/6/2007 3,58 10,58 12,58
01/07/2007 – 31/12/2007 4,07 11,07 13,07
01/01/2008 – 30/06/2008 4,20 11,20 13,20
01/07/2008 – 31/12/2008 4,10 11,10 13,10
01/01/2009 – 30/06/2009 2,50 9,50 11,50
01/07/2009 – 31/12/2009 1,00 8,00 10,00
01/01/2010 – 30/06/2010 1,00 8,00 10,00
01/07/2010 – 31/12/2010 1,00 8,00 10,00
01/01/2011 – 30/06/2011 1,00 8,00 10,00
01/07/2011 – 31/12/2011 1,25 8,25 10,25
01/01/2012 – 30/06/2012 1,00 8,00 10,00
01/07/2012 – 31/12/2012 1,00 8,00 10,00
01/01/2013 – 30/06/2013 0,75 8,75 10,75
01/07/2013 – 31/12/2013 0,50 8,50 10,50
01/01/2014 – 30/06/2014 0,25 8,25 10,25
01/07/2014 – 31/12/2014 0,15 8,15 10,15
01/01/2015 – 30/06/2015 0,05 8,05 10,05
01/07/2015 – 31/12/2015 0,05 8,05 12,05
01/01/2016 – 30/06/2016 0,05 8,05  12,05
01/07/2016 – 31/12/2016 0,00 8,00 12,00
01/01/2017 – 30/06/2017 0,00 8,00 12,00
01/07/2017 –  31/12/2017 0,00 8,00 12,00
01/01/2018 – 30/06/2018 0,00 8,00 12,00
01/07/2018 – 31/12/2018 0,00 8,00 12,00
01/01/2019 – 30/06/2019 0,00 8,00 12,00
01/07/2019 – 31/12/2019 0,00 8,00 12,00
01/01/2020 – 31/12/2020 0,00 8,00 12,00

 

(Piergiorgio Ripa – Dottore Commercialista e Revisore Legale – piergiorgio.ripa@studioripa.it)

(Ultimo aggiornamento pubblicato il 15 novembre 2020)

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