BONUS RICERCA E SVILUPPO – ANNO 2015

..:: BONUS RICERCA E SVILUPPO – ANNO 2015.

L’articolo 1, comma 35, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), ha modificato la disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, originariamente previsto dall’articolo 3, del D.L. n. 145 del 2013.

L’agevolazione è riconosciuta per i periodi d’imposta decorrenti dal 2015 (periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014) e fino al 2019 (periodo in corso al 31 dicembre 2019): il beneficio si applica cioè agli investimenti effettuati dal 2015 al 2019, in attività di ricerca e sviluppo senza distinzione in merito alla forma giuridica o al regime contabile adottato.

La spesa per investimenti in ricerca e sviluppo deve essere superiore alla media degli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati nel triennio 2012-2014 (ossia nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015).

Nell’ipotesi in cui in nessuno dei tre periodi di imposta di riferimento siano stati sostenuti costi di ricerca e sviluppo, in assenza di investimenti pregressi su cui operare il confronto, il credito di imposta è determinato sull’intero ammontare dei costi sostenuti in ciascun periodo di imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione.

Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 25% delle spese incrementali sostenute rispetto alla media predetta; la misura sale al 50% per le spese relative all’assunzione di personale qualificato, ai contratti di ricerca conclusi con enti di ricerca ed università ed infine ai compensi corrisposti all’amministratore non dipendente dell’impresa.

Il credito di imposta spetta fino a un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari ad euro 30.000.  Maggiori informazioni sono contenute nella recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 marzo 2016, oltreché nella Circolare Confindustria n. 19936 del 29 gennaio 2016.

I soggetti interessati dalla normativa.

I soggetti destinatari dell’agevolazione sono individuati dal comma 1 dell’articolo 3 del decreto Destinazione Italia, ai sensi del quale il credito di imposta in esame è attribuito a “tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo”. Quindi sono finanziabili anche le imprese in contabilità semplificata. Sono escluse le società assoggettate a procedure concorsuali.

Attività di ricerca e sviluppo.

Sono considerate attività di ricerca e sviluppo:

  • i lavori sperimentali o teorici finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
  • la ricerca pianificata o le indagini effettuate al fine acquisire nuove conoscenze da utilizzare per nuovi prodotti, processi o servizi o necessarie a permettere un miglioramento di quelli esistenti ovvero per creare componenti di sistemi per la ricerca industriale;
  • l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo di conoscenze e capacità esistenti scientifiche, tecnologiche e commerciali al fine di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati, o migliorati;
  • la produzione e il collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

La Circolare n. 5/E dell’Agenzia delle Entrate sopra richiamata precisa che: “per la concreta individuazione, nel contesto delle suddette attività di ricerca e sviluppo, delle attività da considerare ammissibili nell’ambito dello specifico settore del tessile e della moda, sono valide, in linea generale, le indicazioni fornite dal Mi.S.E. con l’allegata circolare n. 46586 del 16 aprile 2009″.

Le tipologie di spesa agevolativi (secondo il principio della competenza di cui all’articolo 109, Tuir), se direttamente connessi con l’attività di ricerca e sviluppo, sono quattro e, in modo specifico, quelle relative a:

a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all’allegato 1 annesso al decreto-legge n. 145 del 2013 (aggiunto dal comma 36 dell’articolo 1 della legge di Stabilità 2015 e allegato al presente documento);

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 ( pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989), in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e, comunque, con un costo unitario non inferiore a euro 2.000 al netto dell’IVA;

c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221(c.d. ricerca “extra-muros”);

d) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono avvalersi di un revisore iscritto nel registro dei revisori legali di cui decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che certifichi la documentazione contabile richiesta per fruire dell’agevolazione. La normativa in parola considera ammissibili all’agevolazione, entro il limite massimo di euro 5.000 per periodo d’imposta, le spese sostenute per la suddetta attività di certificazione contabile dei costi.

La cumulabilità con altre agevolazioni ed ‘automatismo’ di fruizione.

Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo è cumulabile con altre agevolazioni, in particolare con il patent box. La cumulabilità è conseguenza del fatto che tale credito non è considerato aiuto di Stato e non è elargito dalla Comunità Europea.

Il bonus è concesso in via automatica per effetto dell’effettuazione delle spese agevolate: non occorre la presentazione di una preventiva presentazione di istanza telematica.

Perciò per la fruizione del bonus è necessaria la sola documentazione contabile riepilogativa dei costi sostenuti: documentazione che deve essere certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale, oppure da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali.

In merito alla certificazione, non viene stabilito un contenuto minimo né uno schema predefinito per la predisposizione della stessa: la certificazione può essere redatta in forma libera, ma deve contenere, in ogni caso, l’attestazione della regolarità formale della documentazione contabile e dell’effettività dei costi sostenuti.

Per espressa previsione normativa “tale certificazione deve essere allegata al bilancio”. Ai fini dei successivi controlli, quindi, la documentazione contabile certificata deve essere conservata ed esibita unitamente al bilancio.

Aspetti fiscali.

Il credito d’imposta relativo alla ricerca e sviluppo va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento dei costi agevolati (per i costi relativi al periodo d’imposta 2015, nel modello Unico 2016 – redditi 2015).

Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile Ires, Irpef e Irap dell’impresa, non rileva per il calcolo della quota degli interessi passivi deducibili ai sensi dell’articolo 61, Tuir e non rileva per la determinazione della quota di spese deducibile ai sensi dell’articolo 109, comma 5, Tuir.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decotto dei versamenti dovuti su Mod. F24 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi agevolati (quindi per il 2015, già dal 1° gennaio 2016).

Non rileva a tal fine né il limite alla compensazione applicabile ai crediti d’imposta agevolati di 250.000 euro, né il limite del tetto annuo generale di 700.000 euro, né infine il divieto di compensare crediti erariali in presenza di somme iscritte a ruolo e scadute per un ammontare superiore a 1.500 euro.

(dott. Piergiorgio Ripa – piergiorgio.ripa@studioripa.it)

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