ART-BONUS 2019

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La Legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i., di conversione del D.L. n. 83/2014 ‘Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo‘ ha introdotto un credito d’imposta di importo pari al 65% per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito di impresa, per il sostegno della cultura e dello spettacolo (cd. ‘Art bonus’).

Le erogazioni liberali agevolate possono essere effettuate esclusivamente in favore del patrimonio di proprietà pubblica: sono perciò escluse dall’agevolazione le erogazioni liberali effettuate a favore di un bene culturale di proprietà privata, anche se l’ente proprietario non ha finalità di lucro.

L’art. 1, commi 318 e 319 della Legge n. 208/2015 (cd. ‘Legge di Stabilità 2016’) ha reso permanente il credito d’imposta del 65% (inizialmente previsto in via temporanea, solo per il triennio 2014-2016).

Le erogazioni liberali in denaro agevolativi devono essere indirizzate al finanziamento delle seguenti attività:

  • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici (esempio: musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali);
  • sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica;
  • sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
  • realizzazione di nuove strutturerestauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

L’art. 17 del D.L. n. 189 del 2016 ha esteso l’applicazione del cd. ‘Art-bonus’ alle erogazioni liberali in denaro effettuate, a partire dal 19 ottobre 2016 a favore del Ministero per i beni e le attività culturali per:

  • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso, anche appartenenti a enti e istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, presenti nei Comuni del Centro Italia (Marche, Lazio, Umbria ed Abruzzo) colpiti dagli eventi sismici del 2016;
  • interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi e per il sostegno dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Il credito d’imposta del cd. ‘Art-bonus’ è riconosciuto:

  • alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile;
  • ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.

Il credito d’imposta spettante è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Il credito d’imposta spetta esclusivamente se le erogazioni liberali vengono effettuate in denaro attraverso:

  • versamento bancario o postale;
  • carta di creditocarta di debito o carta prepagata;
  • assegni bancari e circolari.

Non spetta invece il credito d’imposta per le erogazioni liberali effettuate in contanti.

In particolare, come precisato nella Circolare Agenzia Entrate n. 24/E del 31 luglio 2014, le persone fisiche utilizzano il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi, iniziando a fruire della prima quota annuale del bonus (di importo pari a un terzo dell’importo spettante) nella dichiarazione dell’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata nell’anno, lo può essere nei periodi di imposta successivi, senza alcun limite di natura temporale.

titolari di reddito di impresa, utilizzano invece l’Art-bonus in compensazione sul Mod. F24, a deconto dei versamenti dovuti, nei limiti di un terzo della quota maturata, con decorrenza dal primo giorno del periodo di imposta successivo (per i contribuenti con esercizio solare, dal 1° gennaio dell’anno successivo) a quello di effettuazione delle erogazioni liberali in denaro. Per i titolari di reddito d’impresa, la quota annua (un terzo) rappresenta, il limite massimo di fruibilità del credito in compensazione in ciascuno dei tre esercizi successivi. In caso di mancato utilizzo in tutto od in parte di tale importo nei predetti limiti, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d’imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito. 

Il credito d’imposta attribuito non rileva – per i titolari di reddito d’impresa – ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e dell’IRAP (pertanto a fronte dell’iscrizione in bilancio del credito d’imposta da utilizzare in compensazione, occorrerà operare una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi).

Nella Risposta n. 18 del 28 settembre 2018 ad un interpello, l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo, confermano che a fronte delle eventuali erogazioni liberali destinate ad un’associazione non riconosciuta che opera nel settore della cultura musicale, organizzando manifestazioni culturali, concerti e rassegne, non spetta il credito d’imposta dell’Art-bonus, in quanto lo stesso è riservato esclusivamente ai soggetti pubblici e privati organizzatori in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017 per l’accesso ai contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (Fus).

Esemplifichiamo di seguito il meccanismo di calcolo del credito d’imposta in parola.

Società di capitali, soggetta ad IRES 24%, che nel 2018 abbia conseguito ‘Ricavi derivanti dalla cessione di beni o dalla prestazione di servizi’ pari a 3 milioni di euro; il credito d’imposta massimo che può detrarre è pari ad euro 15.000 (ossia, il 5 per mille dei Ricavi conseguiti); la società potrà effettuare erogazioni liberali agevolabili fino ad un importo massimo di euro 23.077 (euro 15.000 / 65% = euro 23.077); il credito d’imposta attribuito, pari ad euro 15.000, sarà da utilizzare in compensazione sul Mod. F24, in tre rate annue di euro 5.000 ciascuna,  a partire dal 1° giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali medesime (nell’esempio nei periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021).

Persona fisica, soggetta ad IRPEF (oltreché Addizionale Regionale e Comunale), che nel 2018 presenti un reddito imponibile pari ad euro 50.000; il credito d’imposta massimo maturato nel 2018 sarà pari a:   euro 50.000 * 15% = euro 7.500   e quindi le erogazioni liberali agevolabili saranno al massimo pari ad euro 7.500 / 65% = euro 11.538. Il credito d’imposta pari ad euro 7.500, potrà essere utilizzato in diminuzione dell’IRPEF dovuta, in tre rate annuali (a partire dal 2019 e fino al 2021) di euro 2.500 ciascuna.

Nel caso in cui le imprese risultino fiscalmente in perdita, nell’esercizio di effettuazione dell’erogazione liberale in denaro, le stesse possono comunque fruire del credito d’imposta: la norma istitutiva dell’Art-bonus non prevede la determinazione dell’agevolazione su un reddito imponibile positivo e quindi il credito d’imposta utilizzabile in compensazione si determina lo stesso.

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 116/E/2014 indica il codice tributo da utilizzare per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per l’ Art Bonus: 6842.

La normativa prevede alcuni adempimenti a carico degli Enti beneficiari delle erogazioni liberali (inclusi i suddetti soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici). Infatti, gli stesso sono tenuti a comunicare mensilmente tramite il Portale internet www.artbonus.gov.it ed il proprio sito web istituzionale in una pagina dedicata e facilmente individuabile, sia l’ammontare delle erogazioni ricevute che la destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse.

Il mecenate (persona fisica o titolare di reddito d’impresa) deve conservare copia del documento che certifica l’erogazione in denaro con la causale di versamento che identifica oggetto ed Ente beneficiario. Attraverso il sito www.artbonus.gov.it è possibile, per i mecenati, trasmettere i dati dell’erogazione liberale effettuata e scaricare dal portale un’autodichiarazione contenente tutti i dati della liberalità. Tale ‘autodichiarazione’ potrà essere utilizzata per la pubblicazione sul sito Art-bonus dei nominativi dei mecenati, che con le loro erogazioni hanno contribuito al sostegno del Patrimonio culturale pubblico. L’autodichiarazione può essere conservata ed utilizzata ad uso personale, ai fini del beneficio fiscale non è necessario trasmetterla agli uffici di Art bonus.

 

(dott. Piergiorgio Ripa – piergiorgio.ripa@studioripa.it)

(Informativa pubblicata il 19 gennaio 2019)

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