VERIFICHE DI INIZIO ANNO 2020: OBBLIGO CONTABILITA’ DI MAGAZZINO

..:: VERIFICHE DI INIZIO ANNO 2020: INVENTARIO DI MAGAZZINO ED OBBLIGO CONTABILITA’ DI MAGAZZINO

Per la maggior parte delle imprese (ossia per tutte quelle che hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e che hanno un’attività con ‘rimanenze’ di beni) occorre procedere alla predisposizione di una distinta analitica delle rimanenze in giacenza al 31 dicembre 2019, per permettere una corretta valorizzazione del magazzino, in vista della successiva chiusura del Bilancio al 31 dicembre 2019.

In caso di azienda con obbligo di tenuta della contabilità di magazzino l’importo dell’inventario emerge dalla coincidenza con le scritture contabili del magazzino.

In caso contrario, invece, occorre effettuare la valutazione delle merci per verificare la corrispondenza delle reali giacenze di magazzino, considerando:

    • i beni presenti presso i magazzini dell’impresa, presso i depositi e le unità locali,
    • le disponibilità presso terzi per merci in conto deposito, in conto lavorazione o ad altro titolo (esempio, in conto visione).

In particolare la merce in viaggio, se di proprietà dell’impresa, va inclusa fra le rimanenze anche se non ancora pervenuta in magazzino.

Non si tiene invece conto nel computo dei beni che pur presenti in impresa (o depositi o unità locali) siano giuridicamente di proprietà di terzi (beni in deposito, lavorazione o visione).

L’obbligo di tenuta fiscale delle scritture ausiliarie di magazzino, riguarda solo per le imprese che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

a) Ricavi: €. 5.164.568,99;

b) Rimanenze Finali: €. 1.032.913,80.

L’obbligo decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle cennate condizioni.

L’obbligo decorre pertanto, nel caso più comune di esercizio (e dunque di periodo di imposta) coincidente con l’anno solare, dal 1° gennaio 2020 per le imprese che abbiano superato gli indicati limiti negli esercizi 2017 e 2018.

L’obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite: così, ad esempio, se i predetti limiti non sono stati superati negli esercizi 2018 e 2019, l’0bbligo cessa a partire dal 1° gennaio 2020.

Con riferimento alle formalità di tenuta, non vi sono obblighi di bollatura iniziale.

La contabilità va tenuta a rilevazioni, anche riepilogative, con periodicità non superiore ad un mese, nel termine di 60 giorni per la rilevazione dei movimenti, decorrente dal ricevimento dei documenti o emissione dei documenti interni.

Occorre pertanto procedere a controllare l’eventuale obbligatorietà nella tenuta della contabilità di magazzino a partire dal 1° gennaio 2020.

La valutazione del magazzino deve avvenire alternativamente con il metodo del costo medio ponderato annuale, del Fifo, del Lifo (continuo o a scatti annuali o mensili).

Sono componenti del costo di acquisto, i costi accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, dogana) esclusi gli oneri finanziari, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.

Nel costo di produzione si comprendono tutti i costi direttamente imputabili al prodotto (materiali, mano d’opera, semilavorati, imballaggi) e gli altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto (stipendi e salari della manodopera diretta, ammortamenti direttamente imputabili alla produzione, manutenzioni e riparazioni direttamente imputabili).

Per gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, si potrà compilare una distinta di tutte le merci in rimanenza al 31/12/2019, la cui somma dei prezzi di vendita, scorporata della percentuale di ricarico, determinerà il valore delle rimanenze, illustrando opportunamente i criteri e le modalità di calcolo adottate.

Il costo dei beni fungibili (beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto ad un particolare acquisto) può essere calcolato con il metodo della media ponderata ovvero con quello Lifo o Fifo.

Il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed eventualmente esibito per far fronte ad accessi, ispezioni, verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria.

(Piergiorgio Ripa – Dottore Commercialista e Revisore Legale – piergiorgio.ripa@studioripa.it)

(Informativa pubblicata il 22 dicembre 2019)

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