ROTTAMAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

..:: ROTTAMAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO

L’articolo 6, del D.L. n. 193/2016, convertito in Legge 1° dicembre 2016, n. 225, prevede che per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, relativi a violazioni tributarie e contributive, è possibile fruire di una sanatoria consistente nello stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora contenuti nelle cartelle, nel caso in cui si proceda al pagamento delle somme richieste a titolo di capitale, di compensi di riscossione, di spese di notifica e di interesse diverso da quello di mora entro il 31 luglio 2017 (o a rate partendo da tale ultima data).

Le somme a debito oggetto di ‘rottamazione’

Possono essere oggetto di ‘condono’ tutti gli importi iscritti a ruolo, senza distinzione tra i vari Agenti della riscossione autorizzati (pertanto non solo Equitalia).

L’art. 6 del D.L. n. 193/2016 non elenca la tipologia di debiti per i quali è possibile la ‘rottamazione’; al contrario dispone la possibilità di definizione di tutti i carichi ad eccezione di quelli “esclusi dalla definizione” agevolata, indicati (comma 10) nei seguenti:

i) risorse tradizionali dell’Unione Europea;

ii) le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;

iii) i crediti da condanne della Corte dei Conti;

iv) le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Per le multe stradali, la sanatoria è limitata agli interessi di mora ed alle maggiorazioni previste dalla legge (rimangono dovute le sanzioni amministrative).

In definitiva, è oggetto di possibile rottamazione, tutto ciò che non è espressamente escluso.

Pertanto, a titolo esemplificativo, la definizione agevolata riguarda le somme riferite alle imposte dirette ed indirette (IRPEF, Addizionali, IRES, IVA, IRAP, Imposta di Registro, etc.), ai contributi previdenziali e assistenziali (INPS ed INAIL), gli importi dovuti a Casse previdenziali professionali, alle entrate locali (ICI, IMU, Tares, Tarsu, Tari, Tasi) per le quali il Comune si sia avvalso di Equitalia (o di Riscossione Sicilia per la regione Sicilia) ai fini della riscossione.

Non vi sono preclusioni soggettive: possono accedere alla definizione agevolata tutte le tipologie di contribuenti (persone fisiche, professionisti, imprese individuali, società, enti, etc.).

Sono interessati alla definizione agevolata gli importi iscritti a ruolo o comunque affidati agli agenti della riscossione “negli anni dal 2000 al 2016”. Non è rilevante la data di notifica della cartella di pagamento al contribuente, bensì la data di affidamento del ruolo all’Agente della Riscossione (es. Equitalia).

La definizione agevolata è possibile sia nel caso in cui la cartella è stata rateizzata, sia nel caso in cui è scaduta e non pagata.

E’ condizione ostativa alla definizione agevolata, la presenza di inadempimenti alle rateizzazioni in corso, rispetto alle rate scadenti dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016.

Al riguardo, Equitalia ha risposto ad uno specifico quesito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti che: “comunque la condizione dell’avvenuto pagamento delle rate relative al trimestre ottobre-dicembre 2016 sembra potersi ritenere verificata anche in caso di pagamento effettuato entro il 31 marzo 2017, purché comprensivo degli interessi di mora sulle rate scadute”.

E’ evidente che il ‘condono’ prevede una forte disparità di trattamento tra coloro che hanno rateizzato e quelli che, al contrario, non hanno rateizzato ed hanno pertanto cartelle scadute.

Inoltre, per coloro che hanno rateizzato, non possono formare oggetto di rimborso le somme già versate a titolo di sanzioni, interessi di dilazione, interessi di mora.

Importi dovuti – Importi condonati – Garanzie accordate.

Per accedere alla definizione agevolata degli importi, il contribuente deve provvedere al pagamento di:

  • capitale;
  • interessi (quelli iscritti a ruolo sin dall’origine dall’Ente creditore);
  • l’aggio calcolato sui predetti importi;
  • le eventuali spese delle procedure esecutive;
  • le spese di notifica della cartella.

Nell’ipotesi di pagamento rateizzato delle somme, sono altresì dovuti gli interessi previsti in via ordinaria per i piani di dilazione ex art. 21, D.P.R. 602/73; tali interessi (in misura del 4,5% annuo) decorrono a partire dal 1° agosto 2017.

La definizione agevolata consente di ottenere la cancellazione di:

  • sanzioni amministrative fiscali;
  • sanzioni amministrative previdenziali tra cui le c.d. somme aggiuntive per omesso versamento Inps;
  • ogni altra sanzione risulti iscritta a ruolo (salvo quelle di carattere penalistico);
  • interessi di mora (sono quelli applicati dall’Agente della riscossione successivamente all’affidamento della somma in carico da parte dell’Ente creditore);
  • i compensi di riscossione (c.d. aggio) per la parte calcolata sulla sanzione annullata dal condono.

Dalla domanda di definizione agevolata, il contribuente gode delle seguenti garanzie:

  • non vengono avviate nuove azioni esecutive;
  • non sono iscritti nuovi fermi amministrativi od ipoteche (quelli pregressi rimangono in vita);
  • non possono essere proseguite le procedure di recupero coattivo già avviate (a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, o non sia stata presentata istanza di assegnazione, o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati);
  • ove fosse in corso un piano di rateizzazione sui carichi coinvolti nel condono, gli obblighi di pagamento delle rate sono sospesi a partire dal 1° gennaio 2017 (purché sia già stata presentata la dichiarazione di adesione alla rottamazione).

Le modalità di accesso alla definizione agevolata

In data 2 dicembre 2016 Equitalia ha pubblicato il modello DA1 “Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata”, con il quale il contribuente manifesta la volontà di accedere alla ‘rottamazione’.

Tale modello può essere presentato fino al 31 marzo 2017, agli sportelli territorialmente competenti ovvero inviato via mail o PEC, utilizzando gli specifici indirizzi di posta elettronica riportati nel modello di definizione allegando copia del documento di identità del soggetto richiedente la definizione agevolata.

E’ possibile accedere anche ad una definizione parziale (comma 13-bis): “la definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato”.

Il modello DA1 di definizione agevolata va presentato anche nel caso, non dovessero risultare più dovuti importi in forza dei pagamenti già effettuati (esempio quando il condono riguarda un provvedimento di sola irrogazione sanzione).

La domanda presentata può comunque essere integrata, fino alla scadenza del 31 marzo 2017.

Il comma 2 dell’art. 6, prevede in capo al contribuente “l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi” relativi ai carichi oggetto di ‘rottamazione’.

L’Agente della riscossione entro il 31 maggio 2017 comunica gli importi di pagare, l’entità delle rate (in base al numero delle stesse – da 2 a 5 – indicato dal contribuente) e le date di scadenza dei pagamenti, secondo i seguenti criteri:

      ⇒   1° rata a luglio 2017 (24% del dovuto)

      ⇒   2° ratasettembre 2017 (23% del dovuto)

      ⇒   3° ratanovembre 2017 (23% del dovuto)

      ⇒   4° rataaprile 2018 (15% del dovuto)

      ⇒   5° ratasettembre 2018 (15% del dovuto).

In definitiva gli importi vanno versati per il 70% nel 2017 e per il restante 30% nel 2018.

In caso di versamento in unica soluzione, lo stesso deve perfezionarsi a luglio 2017.

Nel caso di mancato pagamento anche una sola rata, oppure di pagamento effettuato in misura ridotta od in ritardo, è prevista la decadenza dalla definizione agevolata: gli eventuali versamenti effettuati saranno considerati quale acconto dell’importo complessivamente dovuto, che viene rideterminato in misura comprensiva delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora.

Verifica dei carichi pendenti

In ogni caso è opportuno procedere ad una verifica dei carichi pendenti, in modo da selezionare quelli potenzialmente condonabili, accedendo alla procedura di definizione agevolata.

A tal fine è possibile (comma 3-bis):

  • recarsi presso gli uffici di Equitalia Spa o del diverso Agente della riscossione incaricato;
  • accedere all’area riservata Internet del sito istituzionale dell’Agente della riscossione per effettuare la medesima ricerca.

Equitalia dovrebbe comunque inviare a tutti i contribuenti interessati, per i quali non è stata ancora notificata una cartella affidata all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016, una comunicazione per posta ordinaria entro il 28 febbraio 2017 per segnalare l’opportunità di accedere alla “rottamazione”.

Anche sul sito di Equitalia sono reperibili istruzioni sulle modalità di presentazione della domanda.

Infine, Equitalia ha reso disponibile un breve video sulla possibilità della definizione agevolata:

 

 

(dott. Piergiorgio Ripa – piergiorgio.ripa@studioripa.it)

(Informativa pubblicata in data 15 gennaio 2017)

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