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STUDIO PROFESSIONALE DI CONSULENZA TRIBUTARIA SOCIETARIA E DI ECONOMIA AZIENDALE
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..:: RAVVEDIMENTO OPEROSO
OMESSO O INSUFFICIENTE PAGAMENTO TRIBUTI
foglio di calcolo excel (.xls) aggiornato con il calcolo degli interessi legali al 2,5% dal 1° gennaio 2012, con la nuova misura delle sanzioni dovute dal 1° FEBBRAIO 2011 e con il cd. 'ravvedimento sprint' (SANZIONI IN MISURA RIDOTTA APPLICABILI NEI PRIMI 14 GIORNI DALLA VIOLAZIONE)
(il file è aggiornato per il calcolo degli interessi legali nelle diverse misure che si sono avvicendate dal 1° gennaio 1999 fino a quella attualmente vigente dal 1° gennaio 2012 del 2,5%; la nuova versione rilasciata il 6/1/2013 tiene conto - come le precedenti - del regime sanzionatorio previsto per l'indebita compensazione dei crediti di imposta di cui al D.L. n. 185/2008, in vigore dal 29 novembre 2008), nonché del cd. 'ravvedimento sprint' (che prevede l'applicazioni di sanzioni ridotte nei primi 14 giorni di regolarizzazione della violazione).
L’istituto del cd. ‘Ravvedimento Operoso’ risulta normativamente introdotto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Il ‘ravvedimento operoso’ consiste nella possibilità di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie - prima che le stesse siano constatate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza - in via spontanea, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse.
Il ravvedimento operoso rappresenta un evidente strumento teso a deflazionare il contenzioso di natura tributaria.
In questo ambito approfondiamo la possibilità di avvalersi del cd. ‘ravvedimento operoso’ al fine di regolarizzare l’Omesso o Insufficiente pagamento dei tributi.
L’omesso o insufficiente pagamento dei tributi può essere regolarizzato, eseguendo spontaneamente il pagamento dell’importo dovuto, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.
I principali tributi che possono essere regolarizzati sono:
- le imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi (IRPEF, IRES, IRAP, Addizionali …);
- le ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta;
- l’imposta sul valore aggiunto (IVA);
- l’imposta di registro (nelle locazioni quella dovuta per le annualità successive alla prima);
- l’imposta ipotecaria;
- l’imposta catastale.
In particolare le sanzioni applicabili fino al 31 gennaio 2011 risultano ridotte (rispetto a quella 'edittale' del 30%) nel modo seguente:
- ad 1/12, ossia al 2,50%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta;
- ad 1/10, ossia al 3%, se il pagamento viene effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (oppure entro un anno dalla violazione,nel caso alternativo in cui non è normativamente prevista la presentazione della dichiarazione).
A far data dal 1° febbraio 2011 le sanzioni applicabili risultano ridotte (rispetto a quelle 'edittali' del 30%) nel modo seguente:
- ad 1/10, ossia al 3%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta;
- ad 1/8, ossia al 3,75%, se il pagamento viene effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (oppure entro un anno dalla violazione,nel caso alternativo in cui non è normativamente prevista la presentazione della dichiarazione).
In definitiva la misura delle sanzioni applicabili fino al 31 gennaio 2011 ('Sanzione 2010') e quelle che si rendono applicabili dal 1° febbraio 2011 ('Sanzione 2011'), risultano riepilogabili come nella Tabella seguente:

Il cd. 'ravvedimento sprint' comporta il
versamento di sanzioni ridotte, in misura pari allo 0,20% per ogni giorno di
ritardo. In definitiva, nei primi 14 giorni è possibile sanare l'omesso
versamento con sanzioni 'calibrate' in rapporto all'effettivo numero dei giorni
di ritardo: se il ritardo ad esempio è di 5 giorni, trova applicazione la
sanzione dell'1,00% (ossia 0,20% x 5 giorni = 1,00%) e così via. Dal
quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, invece troverà applicazione la
sanzione del 3%.
In tema di ravvedimento operoso, l'evoluzione temporale delle sanzioni previste dalla normativa relativa, sono riepilogabili nella Tabella seguente (che è quella considerata nel programma di calcolo che viene reso disponibile):
| SANZIONI DA RAVVEDIMENTO | |||
| Dal | Al | entro 30gg. | entro 1anno |
| 01/01/1999 | 28/11/2008 | 3,75% | 6,00% |
| 29/11/2008 | 31/01/2011 | 2,50% | 3,00% |
| 01/02/2011 | 31/12/2013 | 3,00% | 3,75% |
Per il versamento delle sanzioni, i codici tributo da utilizzare risultano i seguenti:
|
TRIBUTO |
CODICE |
| Sanzione pecuniaria Irpef |
8901 |
| Sanzione pecuniaria addizionale regionale all'Irpef |
8902 |
| Sanzione pecuniaria addizionale comunale all'Irpef |
8903 |
| Sanzione pecuniaria Iva |
8904 |
| Sanzione pecuniaria Irpeg |
8905 |
| Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta |
8906 |
| Sanzione pecuniaria Irap |
8907 |
| Sanzione pecuniaria altre imposte dirette |
8908 |
| Sanzione pecuniaria imposta sugli intrattenimenti |
8909 |
| Sanzione pecuniaria Iva forfetaria da imposta sugli intrattenimenti |
8910 |
| Sanzione pecuniaria altre violazioni tributarie |
8911 |
| Sanzione pecuniarie relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale |
8912 |
|
Sanzione pecuniaria imposte sostitutive delle imposte sui redditi |
8913 |
|
Sanzione pecuniaria Irpef, rettifica Modello 730 - Ravvedimento |
8915 |
|
Sanzione pecuniaria Addizionale Regionale all'Irpef, rettifica Mod. 730 |
8916 |
|
Sanzione pecuniaria Addizionale Comunale all'Irpef, rettifica Mod. 730 |
8917 |
| Sanzione pecuniaria Ires |
8918 |
Oltre al versamento dell'imposta dovuta e della sanzione normativamente prevista, occorre procedere al versamento degli interessi di mora al tasso legale pro-tempore vigente.
Dal 1° gennaio 2012 tale tasso risulta stabilito nella misura dell'2,5%.
Nel periodo anteriore i tassi di interesse (che vengono considerati dal programma reso disponibile) erano normativamente previsti nel modo seguente:
| INTERESSI LEGALI: | ||
| Dal | Al | % |
| 01/01/1999 | 31/12/2000 | 2,50% |
| 01/01/2001 | 31/12/2001 | 3,50% |
| 01/01/2002 | 31/12/2003 | 3,00% |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 2,50% |
| 01/01/2008 | 31/12/2009 | 3,00% |
| 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1,00% |
| 01/01/2011 | 31/12/2011 | 1,50% |
| 01/01/2012 | 31/12/2013 | 2,50% |
L'evoluzione temporale del tasso di interesse legale è peraltro consultabile alla pagina relativa presente tra le 'Informative' del sito.
Il versamento degli interessi da ravvedimento va effettuato su Mod. F24 in via separata, con utilizzo degli appositi codici tributo.
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 22 maggio 2007, ha stabilito che il versamento degli interessi da ravvedimento va effettuato su Mod. F24 in via separata (anziché come in precedenza cumulativamente con il tributo principale), con utilizzo dei seguenti codici tributo:
- 1989: - "Interessi sul ravvedimento - Irpef" – (Sezione: Erario);
- 1990: - "Interessi sul ravvedimento - Ires" – (Sezione: Erario);
- 1991: - "Interessi sul ravvedimento - IVA" – (Sezione: Erario);
- 1992: - "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive" – (Sezione: Erario);
- 1993: - "Interessi sul ravvedimento - Irap" – (Sezione: Regioni);
- 1994: - "Interessi sul ravvedimento – Addizionale Regionale" – (Sezione: Regioni);
- 1995: - "Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale" – (Sezione: Ici ed altri tributi locali).
Le nuove modalità di versamento degli interessi da ravvedimento non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d'imposta, che continueranno ad essere effettuati cumulativamente al codice del tributo (in tale ipotesi la distinta indicazione viene fornita nel quadro ST del Modello 770).
Per il calcolo concreto degli importi dovuti per accedere al 'ravvedimento operoso', che tiene conto delle novità nel tasso di interesse legale vigente dal 1° gennaio 2012, nonché della nuova misura delle sanzioni che si rende applicabile dal 1° febbraio 2011, è possibile utilizzare il nuovo ‘file’ in formato ‘excel’.
Il ‘file’ evidenzia separatamente (nei casi in cui ciò è previsto) gli importi dovuti per interessi da ravvedimento (che tengono conto anche del nuovo tasso di interesse legale del 2,5%, in vigore dal 1° gennaio 2012) ed il relativo codice tributo da utilizzare su Mod. F24.
Impossibilità di ravvedimento per IRAP anni 2004 e 2005
Si segnala che il Decreto Legge 17 giugno 2005, n. 106 (convertito in legge 31 luglio 2005, n. 156), ha escluso la possibilità di ricorrere al ravvedimento, relativamente all'omesso ed insufficiente versamento dell'IRAP dovuta per gli anni 2004 e 2005.
Regime sanzionatorio dell'INDEBITA COMPENSAZIONE CREDITI in Mod. F24 (in vigore dal 29 novembre 2008)
L'art. 27, commi 18-20 ha inasprito le sanzioni a carico dei soggetti che utilizzano in compensazione nel Mod. F24 crediti in tutto od in parte inesistenti. In particolare il comma 18 recita:
"l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento di somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi".
La nuova previsione normativa risulta applicabile con decorrenza dal 29 novembre 2008.
Quindi:
a) per gli importi a credito compensati indebitamente prima del 29 novembre 2008, in applicazione del principio del favor rei risulterà applicabile la sanzione del 30% del credito utilizzato in eccesso;
b) per gli importi a credito compensati indebitamente a decorrere dal 29 novembre 2008, la sanzione applicabile sarà quella dal 100% al 200% del credito utilizzato in eccedenza.
Pertanto, ai fini del ravvedimento operoso, mentre da una parte non risulta possibile utilizzare il ravvedimento 'breve' (ossia entro 30 giorni), dall'altro il ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno è consentito, con il versamento:
- del credito inesistente utilizzato indebitamente in compensazione;
- della sanzione ridotta pari al 10% del credito utilizzato in eccesso (1/10 del 100%);
- degli interessi nella misura del 3% annuo.
Per le violazioni commesse fino al 29 dicembre 2008 vale ancora la precedente disciplina generale di ravvedimento.
Omessa presentazione del modello F24 a saldo zero
Chi opera una compensazione orizzontale deve sempre presentare il modello F24, anche quando esso ha un saldo pari a zero. Il modello permette, infatti, a tutti gli Enti di venire a conoscenza dei versamenti e delle compensazioni operate e consente all'Agenzia delle Entrate di attribuire le somme spettanti a ciascuno.
L’omessa o ritardata presentazione del modello F24 con saldo a zero può, essere regolarizzata. La Circolare n. 54/E del 19 giugno 2002, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per regolarizzare tale violazione è necessario:
a) presentare il modello F24, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
b) versare una sanzione ridotta, pari a:
- €. 5,00 (1/10 della sanzione amministrativa di €. 51) se il ritardo non è superiore a 5 giorni;
- €. 15,00 (1/10 della sanzione amministrativa di €. 154) se il modello è presentato oltre i 5 giorni.
pubblicato il 12/12/2008
ultimo aggiornamento 15/04/2013
(a cura di dott. Piergiorgio Ripa - piergiorgio.ripa@studioripa.it)