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Scadenze |
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..:: scadenze ed adempimenti: GIUGNO 2007
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Lunedì 11 GIUGNO |
C.V.S.
Termine di presentazione all’U.I.C. della Comunicazione valutaria statistica (CVS) per le operazioni decanalizzate di Maggio 2007, superiori ad €. 12.500.
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Venerdì 15 GIUGNO |
I.V.A. - Adempimenti Periodici
- Fatturazione Differita: termine per emettere e registrare le fatture per cessioni di beni, la cui consegna risulti da DDT emessi a Maggio 2007: l’IVA relativa è liquidata a Maggio 2007.
- Contribuenti minori e forfettari: i contribuenti IVA ‘minori’ o ‘minimi’, debbono procedere alle annotazioni delle operazioni di Maggio 2007.
- Registro Corrispettivi – annotazione riepilogativa: i commercianti al minuto possono annotare entro la data odierna, con unica registrazione, le operazioni di Maggio 2007 con rilascio di scontrino o ricevuta. In tale ipotesi, al Registro dei Corrispettivi si allegano gli scontrini di chiusura giornalieri.
- Annotazione documento riepilogativo vendite, per le fatture emesse a Maggio 2007, di ammontare unitario inferiore ad €. 154,94.
- Associazioni sportive dilettantistiche: i soggetti che hanno optato per l’applicazione della L. n. 398/91 annotano l’ammontare dei corrispettivi conseguiti da attività commerciali, a Maggio 2007.
Ravvedimento operoso
E’ possibile regolarizzare il mancato versamento su Mod. F24, delle imposte in scadenza al 16 Maggio scorso, con versamento dell’imposta dovuta, degli interessi di mora al tasso legale del 2,5% (dal 16/5/2007 alla data di effettivo versamento), versati cumulativamente sul Mod. F24, e di una soprattassa del 3,75% (= 1/8 del minimo, pari al 30%). Periodo di riferimento: 2007.
Codici tributo sanzioni: 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; 8904 – Sanzione pecuniaria IVA.
MODELLO 730
Termine per la consegna dello stesso Mod. 730, del 730 – 1 e della busta contenente la scelta della destinazione sia dell’otto per mille che del cinque per mille ai CAF-dipendenti o ai professionisti abilitati.
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Lunedì 18 GIUGNO |
Dichiarazione Redditi (Unico 2007): Persone Fisiche, Società di Persone
Le Persone fisiche e le Società di Persone, debbono effettuare il versamento senza maggiorazione, del saldo per il 2006, e/o del 1° acconto 2007 delle imposte dovute risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2007.
Il versamento a saldo e/o della prima rata di acconto delle imposte sui redditi, può essere effettuato:
a) fino al 18 giugno 2007, senza maggiorazione;
b) dal 19 giugno 2007 fino al 18 luglio 2007, con maggiorazione 0,40%.
I codici tributo da utilizzare per i versamenti sono reperibili nel sito www.agenziaentrate.it.
In caso di scelta per la rateizzazione degli importi dovuti si procede al versamento della prima rata.
Le rate successive vanno corrisposte entro il giorno 16 di ciascun mese, relativamente ai titolari di partita IVA; i contribuenti non titolari di partita Iva, debbono versare le rate successive entro la fine di ciascun mese.
Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi dello 0,50% per mese o frazione di mese (tasso 6% annuo).
I codici tributo IRPEF sono: 4001 per il versamento del saldo e 4033 per il versamento del primo acconto.
I codici tributo IRAP sono: 3800 per il versamento del saldo e 3812 per il versamento del primo acconto.
Per l’addizionale regionale si utilizzerà il codice 3801, mentre per l’addizionale comunale il codice 3817.
Il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni risulta stabilito (Comunicato del 7 maggio 2007) al 25 settembre 2007, per il modello Unico persone fisiche titolari di redditi d'impresa, di lavoro autonomo e di partecipazione, nonché Unico società di persone.
Il modello Unico cartaceo (da presentare in banca o alla posta): il termine di presentazione è confermato al 2 luglio 2007.
Le altre persone fisiche non titolari di partita IVA, ne partecipanti a società di persone, ad associazioni professionali e a società di capitali per trasparenza, debbono invece procedere all’adempimento telematico entro il 31 luglio 2007.
I soggetti che si sono avvalsi della possibilità di versare l’importo del saldo IVA 2006 (cod. tributo: 6099) entro il termine odierno, devono maggiorare tale importo dello 1,60% (0,40% per mese o frazione di mese dal 16/3).
E’ infine dovuto il versamento in acconto del 20% dell’imposta dovuta sui redditi a tassazione separata.
La misura dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2007 è pari al 99%, dell’imposta dovuta nel periodo precedente, sia ai fini Irpef, che ai fini Irap.
L’acconto è dovuto in due rate: la prima rata è pari al 40% dell’acconto complessivo.
Dichiarazione Redditi (Unico 2007): SOCIETà DI CAPITALI ED ENTI
Le Società di Capitali e gli Enti soggetti ad IRES, debbono effettuare il versamento senza maggiorazione, del saldo per il 2006, e/o del primo acconto 2007 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2007:
a) entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
b) entro i trenta giorni successivi, con la maggiorazione dello 0,40% per cento.
Pertanto, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il versamento delle imposte scade:
a) il 18 giugno 2007 (cadendo il 16 giugno di sabato), senza maggiorazione;
b) il 18 luglio 2007, con maggiorazione 0,40%.
I codici tributo IRES sono: 2003 per il versamento del saldo e 2001 per il versamento dell’acconto.
La misura dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2007 sia ai fini IRES che ai fini IRAP è pari al 100%, dell’imposta dovuta nel periodo precedente.
L’acconto è dovuto in due rate: la prima rata è pari al 40% dell’acconto complessivo.
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.): VERSAMENTO 1° RATA o UNICA SOLUZIONE
I contribuenti titolari di immobili nel 2007 devono effettuare il versamento dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta al Comune. La prima rata di acconto I.C.I. per il 2007 è pari al 50% dell’imposta dovuta. La seconda rata, a saldo dell’I.C.I. dovuta per l’anno 2007, deve essere versata entro il 16 dicembre 2007.
In alternativa il versamento può essere effettuato in unica soluzione per l’intero ammontare (entro la data odierna).
Il versamento può essere effettuato oltre che con il bollettino di c/c postale che generalmente viene recapitato dal Comune, anche con il Mod. F24.
I Comuni hanno la possibilità di prevedere particolari modalità di versamento ai fini ICI: si consiglia quindi di rivolgersi agli Uffici Tributi dei singoli Comuni per verificare le modalità di versamento previste per l’anno 2007 (oltre che per verificare l’esistenza di aliquote differenziate per le diverse tipologie immobiliari).
Le persone fisiche non residenti in Italia possono versare l’ICI in unica soluzione entro il 16 dicembre 2007, con applicazione degli interessi.
In
caso di versamento su Mod. F24, i codici tributo da utilizzare sono i
seguenti:
3901
– ICI per l’abitazione principale;
3902
– ICI per terreni agricoli;
3903
– ICI
per aree fabbricabili;
3904
– ICI per gli altri fabbricati;
3905
–
credito ICI;
3906
– ICI
interessi;
3907
– ICI sanzioni.
Il Consorzio Anci-Cnc ha reso disponibile all’indirizzo www.ancicnc.it/ici/ici2000.asp, le misure delle aliquote ICI ed i Regolamenti applicativi, relativi ai diversi Comuni italiani, da applicare per l’anno 2007.
Fatta salva l’adozione di apposita norma regolamentare, l’importo minimo da pagare è pari ad €. 12,00: se l’ammontare della prima rata non supera l’importo minimo, lo stesso va versato cumulativamente con l’importo dovuto a saldo.
Termine di versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi/compensi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2006 (cod. tributo: 6494).
Gli artigiani e commercianti debbono versare il saldo dei contributi dovuti per il 2006, e la prima rata di acconto dovuto per il 2007, sui Mod. F24 recapitati dall’INPS. I versamenti possono essere altresì effettuati entro il 18 luglio 2007 con maggiorazione dello 0,40%.
INPS PROFESSIONISTI: SALDO 2006 ED ACCONTO 2007
I professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata INPS, debbono versare il saldo del contributo dovuto per il 2006 ed il primo acconto per l’anno 2007, con utilizzo del Mod. F24. Il versamento può essere differito al 18 luglio 2007, con maggiorazione 0,40%.
Il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio va corrisposto su Mod. F24, codice tributo: 3850.
Il codice va indicato nella Sez. ‘ICI ed Altri Tributi Locali’, riportando la sigla della Provincia di riferimento della Camera di Commercio destinataria del versamento stesso e l’anno di riferimento 2007.
Il diritto va versato in unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi: pertanto il diritto annuale andrà versato entro il 18 giugno 2007.
Il suddetto termine è prorogabile al 18 luglio 2007, maggiorando l’importo dovuto dello 0,40%. Il vigente sistema di determinazione del diritto annuale prevede per il 2007 diritti invariati rispetto al 2006:
a) diritto annuale dovuto in misura fissa, per le imprese individuali, società di persone, cooperative e consorzi:
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Soggetto |
Diritto Sede |
Diritto Un.Locali |
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Impresa individuale (sez. speciale) |
€. 80,00 |
€. 16,00 |
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Impresa individuale (sez. ordinaria) |
€. 93,00 |
€. 19,00 |
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Cooperative e consorzi |
€. 93,00 |
€. 19,00 |
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Società di persone (Snc e Sas) |
€. 170,00 |
€. 34,00 |
b) diritto annuale dovuto in misura variabile in percentuale sul fatturato IRAP per le società di capitali.
Per ‘fatturato’ si intende la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (rigo IQ1 del quadro IQ di Unico 2007) e degli altri ricavi e proventi ordinari (rigo IQ5 del quadro IQ di Unico 2006), come dichiarati ai fini dell'IRAP. Gli scaglioni di fatturato risultano i seguenti:
Da |
Ad |
Misure fisse ed Aliquote |
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€. 0 |
€. 516.456,00 |
€. 373 in misura fissa |
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€. 516.456,00 |
€. 2.582.284,00 |
0,0070% |
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€. 2.582.284,00 |
€. 51.645.689,00 |
0,0015% |
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€. 51.645.689,00 |
e oltre |
0,0005% (fino a max. €. 77.500) |
Nel 2007 l’importo del diritto annuale non può comunque essere superiore a quello corrisposto per il 2006.
L’importo dovuto può risultare di entità anche inferiore a quello versato nel precedente anno 2006.
Per le unità locali si rende dovuto un diritto pari al 20% di quello relativo alla sede principale, fino ad un massimo di €. 120,00. L’avvenuto pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio è condizione per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese, dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Via internet è possibile il calcolo del diritto annuale dovuto, le imprese potranno avvalersi di un aiuto al calcolo, reso disponibile on line, al sito di Infoimprese all’indirizzo seguente: http://www.infoimprese.it.
Termine per la liquidazione nonché al versamento dell’imposta eventualmente a debito relativa al mese di Maggio 2007: in F24 - Sezione: Erario; Cod. tributo: 6005; Periodo di rif.: 2007. Versamento minimo: €. 25,82.
Versamento delle ritenute operate a Maggio 2007 su redditi di lavoro dipendente e assimilati, compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi di capitale. Sez. Erario; Rif.: 2007.
Addizionali IRPEF
Termine di versamento per il sostituto di imposta dell’addizionale regionale e comunale trattenuta. Cod. Tributo: 3802 - Addizionale Regionale Irpef; 3816 - Addizionale Comunale Irpef.
ENPALS – Aziende dello spettacolo e sport
Versamento contributi previdenziali di Maggio 2007. La denuncia mensile scade Lunedì 25 Giugno 2007.
INPS: GESTIONE SEPARATA
Versamento del contributo INPS Gestione Separata sui compensi pagati a Maggio 2007. Sezione: INPS. Cod. Sede: 0600 (AP) o 4400 (MC). Causale: C10 (per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, per i quali si rende dovuto il contributo del 16%) o CXX (per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, per i quali si rende dovuto il contributo del 23,5%).
Filiale azienda: CAP e Comune, dell’impresa che paga il compenso. Periodo: da: 5/2007; a: non compilare.
INPS: Versamento contributi previdenziali dipendenti
I datori di lavoro sono tenuti al versamento dei contributi per le retribuzioni del mese di Maggio 2007 e risultanti dai modelli DM10. Sezione: INPS. Causale: DM10.
Comunicazione relativa alle Dichiarazioni d’Intento Ricevute
Termine per la comunicazione in via telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute dai clienti ‘esportatori abituali’ a Maggio 2007.
Liquidazione IVA
I contribuenti IVA mensili determinano la differenza tra IVA esigibile nel mese di Maggio 2007 (risultante dalle annotazioni eseguite o da effettuare) ed IVA risultante dalle annotazioni eseguite relative ai beni e servizi acquisiti, per i quali, in base ai documenti di acquisto di cui sono in possesso, il diritto alla detrazione viene esercitata a Maggio 2007. I contribuenti non hanno più l’obbligo di annotare sui registri gli elementi necessari per il calcolo della liquidazione; tali elementi dovranno essere comunque forniti in forma sistematica, all’amministrazione finanziaria, qualora la stessa ne faccia richiesta.
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Mercoledì 20 GIUGNO |
Intrastat Mensili
Gli operatori con scambi CEE (cessioni e/o acquisti), con obbligo mensile, presentano gli elenchi del mese di Maggio 2007 (Modelli INTRA). Si raccomanda di procedere al controllo della correttezza delle partite IVA CEE e di reperire i codici di nomenclatura combinata al sito www.agenziadogane.it.
La periodicità di presentazione dei modelli Intra, per l’anno 2007 è mensile in caso di acquisti intracomunitari superiori ad €. 180.000, o vendite intracomunitarie superiori ad €. 250.000, nel corso dell’anno solare 2006.
La periodicità può essere diversa per gli acquisti, rispetto alle cessioni.
L’ammontare delle cessioni di beni verso operatori della Repubblica di San Marino, non concorrono a formare il volume di scambi, rilevante ai fini della periodicità degli elenchi Intrastat. Si ricorda che la presentazione degli elenchi Intrastat può avvenire anche mediante raccomandata, o supporti magnetici o per trasmissione telematica. Per le ulteriori novità introdotte con decorrenza dal 1° gennaio 2007 si rimanda all’apposita pagina relativa presente sul sito (www.studioripa.it).
IRES – Opzione per il consolidato nazionale
Termine per l’invio telematico della comunicazione relativa all’opzione per il regime di tassazione del consolidato nazionale.
CONAI - Liquidazione del Contributo
Liquidazione del contributo prelevato/dovuto per il mese e presentazione della dichiarazione periodica relativa.
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Sabato 30 GIUGNO |
Imposta di registro - Contratti di locazione
Versamento su Mod. F23 dell’imposta di registro dovuta su contratti di locazione ed affitto di beni immobili, relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con rinnovo al 1° Giugno 2007.
L’imposta di registro è pari al 2% (0,50% per i fondi rustici) del corrispettivo annuo.
In caso di prima registrazione il nuovo importo minimo dovuto è pari ad €. 67,00. Cod. Ufficio: R9K (A.E. Macerata), R9M (per A.E. Tolentino), R9L (per A.E. Recanati), R9H (per A.E. Fermo). Causale: RP. Codici Tributo:
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115T – Imposta di registro, prima annualità |
114T – Imposta di registro per proroghe |
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112T – Imposta di registro, annualità successive |
113T – Imposta di registro per risoluzioni |
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107T – Imposta di registro, intero periodo |
964T – Diritti di registrazione €. 4,13 (per ogni copia registrata) |
T.F.R. – SCELTA DESTINAZIONE: INFORMATIVA SULLE POSSIBILI OPZIONI
Entro la data odierna (30 giugno 2007) il datore di lavoro, con un' apposita informativa, dovrà comunicare a tutti i propri lavoratori dipendenti che non abbiano ancora manifestato la scelta per la destinazione del Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.), le possibili opzioni previste dal Decreto Legislativo n. 252/2005 .
Dichiarazione dei Redditi: Rateizzazione Non titolari di partita IVA
I contribuenti non titolari di partita IVA che, in sede di dichiarazione unificata, hanno optato per il pagamento rateale, debbono procedere al versamento, sul Mod. F24, della seconda rata con applicazione della maggiorazione per interessi, se hanno posto in essere il versamento della prima rata entro il 18 giugno 2007.
IVA: adempimenti periodici
- Documento riepilogativo acquisti: annotazione sul Registro IVA Acquisti, del documento riepilogativo delle fatture ricevute, a Maggio 2007, di ammontare fino a €. 154,94.
- Annotazione fatture intracomunitarie: le fatture per acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro acquisti ed in quello delle vendite entro il mese di ricevimento, oppure dopo, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.
- Acquisti intracomunitari – emissione di autofattura: per gli acquisti di Aprile 2007, per i quali il fornitore intracomunitario non ha emesso la fattura entro Maggio 2007, provvedere ad emettere autofattura entro la data odierna.
- Annotazione fatture di acquisto e schede carburanti (pro-memoria): l’annotazione nel Registro IVA Acquisti delle fatture di acquisto, deve essere effettuata prima della liquidazione periodica (o della dichiarazione annuale) nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.
Le imprese rilevano – a fine periodo – il numero di chilometri da riportare sulla scheda carburanti.
- Acquisti in sospensione d’imposta: l’art. 19, co. 7, del DPR n. 435/2001, ha soppresso l’obbligo - in precedenza previsto per gli ‘esportatori abituali’ che si avvalgono della facoltà di acquisti ed importazioni senza pagamento di imposta - di annotare mensilmente nei registri IVA i dati riferiti all’andamento del plafond mobile. Peraltro l’Amministrazione Finanziaria potrà avere conoscenza di tali dati o attraverso la dichiarazione annuale IVA (compilazione apposito quadro VC), o attraverso una richiesta specifica rivolta al contribuente. Permane l’obbligo di annotare la dichiarazione d’intento e le modalità di costituzione ed utilizzo del plafond (alla cui costituzione, come noto, non concorrono le cessioni di cui alla lett. c), dell’art. 8, del DPR n. 633/72).
Approvazione dei bilanci delle società di capitali
Scadenza del termine per l’approvazione dei Bilanci delle società di capitali che si sono avvalse della possibilità di convocare l'assemblea oltre i centoventi giorni, ed in ogni caso entro i centottanta giorni.
Tale possibilità è riconosciuta esclusivamente nei casi in cui ci sia congiuntamente: a) una previsione dello statuto sociale in tal senso; b) le ‘nuove’ particolari esigenze previste dall’art. 2364 c.c..
Il deposito del bilancio, va effettuato entro 30 giorni dall’approvazione dello stesso.
INPS:
Denuncia telematica delle retribuzioni mensili: DM 10/2
Scade il
termine per l'invio telematico del mod. DM 10/2 relativo al mese di Maggio
2007.
INPS: Denuncia MODELLO EMens
Termine di presentazione delle comunicazioni (modello Emens) relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi ed associati in partecipazione nel mese di Maggio 2007. Il nuovo adempimento, sostituisce dal 2005 l’invio del modello GLA annuale.
AssistenZa fiscale del C.A.F. - Modello 730
Termine per la consegna da parte del CAF al dipendente o pensionato del modello 730 e del prospetto di liquidazione modello 730-3 e al sostituto d’imposta il risultato contabile del modello 730 con modello 730-4
Studio Ripa e Commercialisti Associati
(a cura di prof. dott. Giuseppe Ripa - giuseppe@studioripa.it
dott. Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it
e dott. Enzo Marinozzi - enzo@studioripa.it)