SCADENZE ed ADEMPIMENTI: AGOSTO 2006

 

 

Martedì 1 AGOSTO

Sospensione Feriale dei termini processuali

In ossequio al Regio Decreto n. 12/41 e dalla Legge n. 742/69, inizia a decorrere dal 1° agosto e fino al 15 settembre, la sospensione dei termini processuali. Pertanto, i termini processuali che scadono entro tali date ricominciano a decorrere dal 16 settembre. Fra le scadenze legali sospese si ricordano le liti civili, amministrative e tributarie e le notifiche ed opposizioni a decreti ingiuntivi.

 

Giovedì 10 AGOSTO

C.V.S. :  - Comunicazione valutaria statistica

Termine di presentazione all’UIC della Comunicazione valutaria statistica (CVS) per le operazioni decanalizzate di Luglio 2006 superiori ad € 12.500,00.

 

Mercoledì 16 AGOSTO

I.V.A. - Adempimenti Periodici

Þ Fatturazione Differita: termine per emettere e registrare le fatture per cessioni di beni, la cui consegna risulti da DDT emessi a Luglio 2006: l’IVA relativa è liquidata a Luglio 2006.

Þ Contribuenti minori e forfettari: i contribuenti IVA ‘minori’ o ‘minimi’, debbono procedere alle annotazioni delle operazioni di Luglio 2006.

Þ Registro Corrispettivi – annotazione riepilogativa: i commercianti al minuto possono annotare entro la data odierna, con unica registrazione, le operazioni di Luglio 2006 con rilascio di scontrino o ricevuta. In tale ipotesi, al Registro dei Corrispettivi si allegano gli scontrini di chiusura giornalieri.

Þ Annotazione documento riepilogativo vendite, per le fatture emesse a Luglio 2006, di ammontare unitario inferiore ad €. 154,94.

Þ Associazioni sportive dilettantistiche: i soggetti che hanno optato per l’applicazione della L. n. 398/91 annotano l’ammontare dei corrispettivi conseguiti da attività commerciali, a Luglio 2006.

 

COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE DICHIARAZIONI D’INTENTO RICEVUTE

I soggetti IVA che hanno ricevuto a Luglio 2006 dagli esportatori abituali la dichiarazione d’intento (per la non applicazione dell’IVA sulle fatturazioni) devono effettuare la comunicazione in via telematica.

 

Ravvedimento operoso

E’ possibile regolarizzare il mancato versamento su Mod. F24, delle imposte in scadenza al 17 Luglio scorso, con versamento dell’imposta dovuta, degli interessi di mora al tasso legale del 2,5% (dal 17/7/2006 alla data di effettivo versamento), versati cumulativamente sul Mod. F24, e di una soprattassa del 3,75% (= 1/8 del minimo, pari al 30%). Periodo di riferimento: 2006.

Codici tributo sanzioni: 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; 8904 – Sanzione pecuniaria IVA.

 

 

Lunedì 21 AGOSTO

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tutti i pagamenti su Mod. F24, del periodo dal 1° Agosto al 21 Agosto, possono essere eseguiti  entro il giorno 21 Agosto, senza alcuna maggiorazione.

 

Versamenti Unitari - Modello F24:

Þ I.V.A. Mensile: Versamento - Luglio 2006: Sezione: Erario; Cod. tributo: 6007; Anno di rif.: 2006. Se l’I.V.A. a debito non supera  €. 25,82,  il versamento si effettua con quello del mese successivo.

Þ I.V.A. Trimestrale: Versamento – Secondo Trimestre 2006: Sezione: Erario;  Cod. tributo: 6032; Periodo di riferimento: 2006. Se L’I.V.A. a debito non supera € 25,82, il versamento va effettuato con quello del trimestre successivo. I versamenti vanno maggiorati degli interessi dell’1% (uno per cento).

Þ IRPEF: Versamento ritenute alla fonte, operate a Luglio 2006 su redditi di lavoro dipendente e assimilati, compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi di capitale. Sezione Erario; Anno di rif.: 2006. Versamento minimo: €. 1,03.

Þ Addizionali IRPEF: termine di versamento per il sostituto di imposta dell’addizionale regionale e comunale trattenuta. Cod. Tributo: 3802 - Addizionale Regionale Irpef; 3816 - Addizionale Comunale Irpef.

Þ INPS: Versamento contributi previdenziali dipendenti Luglio 2006. termine di versamento dei contributi per le retribuzioni di Luglio 2006, risultanti dai modelli DM10. Sezione: INPS. Causale: DM10.

Þ INPS: Versamento Gestione separata sui compensi (a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto, collaboratori occasionali, associati in partecipazione con apporto di lavoro, etc.) pagati a Luglio 2006. Sezione: INPS. Cod. Sede: 0600 (AP) o 4400 (MC). Causale: C10, CXX o ASS (per gli associati in partecipazione). Filiale azienda: CAP e Comune, dell’impresa che paga il compenso. Periodo: da: 07/2006; a: non compilare. Gli importi sul Modello F24, vanno esposti già arrotondati all’unità di euro.

Þ Contributi IVS – Artigiani e Commercianti. Ultimo giorno utile per il versamento dei contributi fissi IVS (2° quota fissa 2006), dovuti per il secondo trimestre 2006. Cod. F24: AF (contributi dovuti sul minimale di reddito da artigiani) CF (contributi dovuti sul minimale di reddito dai commercianti).

Þ Premio INAIL. Scadenza del versamento della terza rata del  premio Inail.

Þ ENASARCO. Scadenza di versamento dei contributi ENASARCO per il secondo trimestre 2006 (aprile-giu-gno 2006), relativamente agli agenti e rappresentanti di commercio. Come noto tutti gli adempimenti relativi (versamento ed inoltro della distinta) vanno assolti in via telematica.

Þ UNICO 2006 – Rateizzazione titolari partita IVA. I contribuenti titolari di partita IVA che, in sede di Unico 2006, hanno esercitato l’opzione per il pagamento rateale, debbono procedere al versamento, sul Mod. F24:

a)      della terza rata, se hanno posto in essere il versamento della prima rata entro il 20 giugno 2006;

b)      della seconda rata, se hanno posto in essere il versamento della prima rata entro il 20 luglio 2006.

Þ ENPALS:  versamento contributi previdenziali di Luglio 2006 (aziende dello spettacolo e sport). La denuncia mensile delle somme dovute e versate, per Luglio 2006, scade il 25 Agosto 2006.

Þ INPDAI versamento contributi previdenziali di Luglio 2006 per dirigenti di imprese industriali.

 

Liquidazione  IVA

I contribuenti IVA mensili determinano la differenza tra IVA esigibile nel mese di Luglio 2006 (risultante dalle annotazioni eseguite o da effettuare) ed IVA risultante dalle annotazioni eseguite relative ai beni e servizi acquisiti, per i quali, in base ai documenti di acquisto di cui sono in possesso, il diritto alla detrazione viene esercitata a Luglio 2006. I contribuenti non hanno più l’obbligo di annotare sui registri gli elementi necessari per il calcolo della liquidazione; tali elementi dovranno essere comunque forniti in forma sistematica, all’amministrazione finanziaria, qualora la stessa ne faccia richiesta.

 

Giovedì 31 AGOSTO

Dichiarazione dei Redditi: Rateizzazione Non titolari di partita IVA

I contribuenti non titolari di partita IVA che, in sede di dichiarazione unificata, hanno esercitato l’opzione per il pagamento rateale, debbono procedere al versamento, sul Mod. F24:

c)      della quarta rata, se hanno posto in essere il versamento della prima rata entro il 20 giugno 2006;

d)      della terza rata, se hanno posto in essere il versamento della prima rata entro il 20 luglio 2006.

 

IVA: adempimenti periodici

Þ Documento riepilogativo acquisti: annotazione sul Registro IVA Acquisti, del documento riepilogativo delle fatture ricevute, a Luglio 2006, di ammontare fino a €. 154,94.

Þ Annotazione fatture intracomunitarie: le fatture per acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro acquisti ed in quello delle vendite entro il mese di ricevimento, oppure dopo, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.

Þ Acquisti intracomunitari – emissione di autofattura: nel caso di acquisti di Giugno 2006, per i quali il fornitore intracomunitario non ha emesso la fattura entro Luglio 2006, occorre provvedere ad emettere autofattura entro la data odierna.

Þ Annotazione fatture di acquisto e schede carburanti (pro-memoria): l’annotazione nel Registro IVA Acquisti delle fatture di acquisto, deve essere effettuata prima della liquidazione periodica (o della dichiarazione annuale) nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

Le imprese rilevano – a fine periodo – il numero di chilometri da riportare sulla scheda carburanti.

Þ Acquisti in sospensione d’imposta: l’articolo 19, comma 7, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, ha soppresso l’obbligo - in precedenza previsto per gli ‘esportatori abituali’ che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti ed importazioni senza pagamento di imposta - di annotare mensilmente nei registri IVA i dati riferiti all’andamento del plafond mobile.

Peraltro l’Amministrazione Finanziaria potrà avere conoscenza di tali dati o attraverso la dichiarazione annuale IVA (compilazione apposito quadro VC), o attraverso una richiesta specifica rivolta al contribuente.

Permane l’obbligo di annotare la dichiarazione d’intento e le modalità di costituzione ed utilizzo del plafond (alla cui costituzione, come noto, non concorrono le cessioni di cui alla lett. c), dell’art. 8, del DPR n. 633/72).

 

Imposta di registro - Contratti di locazione

Versamento sul Mod. F23 dell’imposta di registro dovuta su contratti di locazione ed affitto di beni immobili, relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con rinnovo al 1° Agosto 2006.

L’imposta di registro è pari al 2% (0,50% per i fondi rustici) del corrispettivo annuo.

In caso di prima registrazione il nuovo importo minimo dovuto è pari ad €. 67,00.

Cod. Ufficio: R9K (A.E. Macerata), R9M (per A.E. Tolentino), R9L (per A.E. Recanati), R9H (per A.E. Fermo). Causale: RP. Codici Tributo:

115T Imposta di registro, prima annualità

114T Imposta di registro per proroghe

112T Imposta di registro, annualità successive

113T – Imposta di registro per risoluzioni

107T Imposta di registro, intero periodo

964T Diritti di registrazione €. 4,13

 

INPS: Denuncia telematica delle retribuzioni mensili: DM 10/2
Scade il termine per l'invio telematico del mod. DM 10/2 relativo al mese di Luglio 2006.

 

INPS: Denuncia MODELLO EMens

Termine di presentazione delle comunicazioni (modello Emens) relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi ed associati in partecipazione nel mese di Luglio 2006.

 

Mercoledì 6 SETTEMBRE

Intrastat Mensili (scadenza prorogata, rispetto al 20 agosto 2006)

Gli operatori con scambi CEE (cessioni e/o acquisti), con obbligo mensile, presentano gli elenchi del mese di Luglio 2006 (Modelli INTRA).

L’ammontare delle cessioni di beni verso operatori della Repubblica di San Marino, non concorrono a formare il volume di scambi, rilevante ai fini della periodicità degli elenchi Intrastat. La presentazione degli elenchi Intrastat può avvenire anche mediante raccomandata, o supporti magnetici o per trasmissione telematica.