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Legge n. 443/1985 – Legge quadro per l’artigianato |
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Art. 1 - Potestà delle regioni.
In
conformità all'articolo 117 primo comma, della Costituzione, le regioni emanano
norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei principi di cui
alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome.
Ai sensi
ed agli effetti del precedente comma, in armonia con gli indirizzi della
programmazione nazionale, spetta alle regioni l'adozione di provvedimenti
diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione
delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali,
artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di
accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla
formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di
insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione.
Le regioni
esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegandole,
normalmente, agli enti locali.
Art. 2 - Imprenditore artigiano.
E'
imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in
qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità
con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e
svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo
produttivo.
Sono
escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore
all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.
Sono fatte
salve le norme previste dalle specifiche leggi statali. L'imprenditore
artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare
preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve
essere in possesso dei requisiti tecnico- professionali previsti dalle leggi
statali.
Art. 3 - Definizione di impresa
artigiana.
E'
artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti
dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo
svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di
prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di
prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei
beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio
dell'impresa.
E' altresì
artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e
con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma
di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e
per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la
maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza
lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il
lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
L'impresa
artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o
di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente
oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore
artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
Art. 4 - Limiti dimensionali.
L'impresa
artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale
dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre
che non superi i seguenti limiti:
a) per
l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli
apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può
essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano
apprendisti;
b) per
l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto
automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero
non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a
12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
c) per
l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni
artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32
dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero
massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità
aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e
tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del
presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale
dell'artigianato;
d) per
l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
e) per le
imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti
in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere
elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Ai fini
del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:
1) non
sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica
ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla
stessa impresa artigiana;
2) non
sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n.
877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati
presso l'impresa artigiana;
3) sono
computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa
familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro
attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa
artigiana;
4) sono
computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale
nell'impresa artigiana;
5) non
sono computati i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali;
6) sono
computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
Art. 5 - Albo delle imprese artigiane.
E'
istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad
iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4
secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e
seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
La domanda
di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di
cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto
20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro
quindici giorni dalla presentazione.
L'impresa
costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che,
operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di
cui al primo comma dell’art. 3, presenti domanda alla commissione di cui
all'art. 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla
conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreché la maggioranza dei
soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale,
anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale
sociale e degli organi deliberanti della società.
In caso di
invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o
l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può
conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in
mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo
di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni,
sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli
maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni
dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle
agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
Le imprese
artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un
periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma
dell'articolo 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del
presente articolo.
Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di
produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente
occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi,
non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma
le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il
commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971,
n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali. Nessuna
impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui
ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui
al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili
fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.
Ai
trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta
dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto
delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 6 - Consorzi, società consortili e
associazioni tra imprese artigiane.
I consorzi
e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese
artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo di cui al precedente
articolo 5.
Ai
consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti
nella separata sezione dell'albo sono estese le agevolazioni previste per le
imprese artigiane, purché le stesse siano esclusivamente riservate alla
gestione degli organismi sopra citati e purché, cumulandosi eventualmente con
analoghi interventi previsti da leggi statali finalizzati al sostegno
dell'attività consortile, non si superino globalmente i limiti previsti dalle
stesse leggi statali.
In
conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono
disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili, anche in
forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche
imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal C.I.P.I. purché
in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di
ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le imprese
artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.
Le imprese
artigiane, anche di diverso settore di attività, possono stipulare contratti
associativi a termine per il compimento in comune di opere o per la prestazione
di servizi, usufruendo, limitatamente allo svolgimento di tali attività, delle
agevolazioni previste dalle leggi in vigore. Alla stipulazione dei contratti
associativi possono partecipare imprese industriali di minori dimensioni in
numero non superiore a quello indicato nel terzo comma del presente articolo.
Ai fini
assicurativi e previdenziali i titolari d'impresa artigiana associati nelle
forme di cui ai commi precedenti, hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di
cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 7 - Iscrizione, revisione ed
accertamenti d'ufficio.
La
commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9,
esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all'articolo 63,
quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e
cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale previsto dal
precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita
dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.
La decisione
della commissione provinciale per l'artigianato va notificata all'interessato
entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata
comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.
La
commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai
precedenti articoli 2, 3 e 4, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed
effettua ogni trenta mesi la revisione dell'albo provinciale delle imprese
artigiane.
Gli
ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle
imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che,
nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei
requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 nei riguardi di imprese iscritte
all'albo, ne danno comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato
ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che
devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato ad ogni
effetto. Le decisioni della commissione devono essere trasmesse anche
all'organismo che ha effettuato la comunicazione.
Contro le
deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in materia di
iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese
artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale
per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione
stessa, anche da parte degli organismi indicati nel comma precedente e di
eventuali terzi interessati.
Le
decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di
ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della
decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Art. 8 - Istruzione artigiana.
L'istruzione
artigiana di cui all'articolo 117 della Costituzione è svolta nell'ambito della
formazione professionale e nei limiti dei principi fondamentali che regolano
tale materia.
Le imprese
artigiane, singole e associate, possono essere chiamate dalla regione, con
propria legge, a concorrere alle funzioni relative all'istruzione artigiana, in
attuazione degli indirizzi programmatici e sulla base di specifiche convenzioni
a tempo limitato e rinnovabili, per l'effettuazione di particolari corsi.
Le regioni
possono disciplinare il riconoscimento di bottega-scuola per il periodo
definito dalle convenzioni regionali alle imprese artigiane di cui al comma
precedente che ne facciano richiesta e appartengano ai settori di cui alla
lettera c) dell'articolo 4.
Alle
regioni competono, nell'ambito della formazione professionale, la promozione ed
il coordinamento delle attività di formazione imprenditoriale ed aggiornamento
professionale per gli artigiani.
Art. 9 - Organi di rappresentanza e di
tutela dell'artigianato.
Spetta
alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di
tutela dell'artigianato.
In questo
ambito si dovranno prevedere:
1) la commissione
provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta
degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e
4, nonché gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;
2) la
commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui
al precedente articolo 7, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione
statistica delle attività artigianali regionali ed esprime parere in merito
alla programmazione regionale in materia di artigianato.
Art. 10 - Commissioni provinciali per
l'artigianato.
La
commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del
presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da
almeno quindici membri.
Essi
eleggono il presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di impresa
artigiana, ed il vice presidente.
Due terzi
dei componenti della commissione provinciale per l'artigianato devono essere
titolari di aziende artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni.
Nel terzo
rimanente dovrà essere garantita la rappresentanza delle organizzazioni
sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell'INPS,
dell'ufficio provinciale del lavoro e la presenza di esperti.
Le
regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla elezione dei
componenti, all'organizzazione e al funzionamento delle commissioni provinciali
per l'artigianato.
Art. 11 - Commissioni regionali per
l'artigianato.
La
commissione regionale, che ha sede presso la regione ed è costituita con
decreto del presidente della giunta regionale, elegge nel proprio seno il
presidente ed il vice presidente.
La
commissione di cui al precedente comma è composta:
a) dai
presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;
b) da tre
rappresentanti della regione;
c) da
cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni
artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione.
Le norme
di organizzazione e funzionamento della commissione sono stabilite con legge
regionale.
Art. 12 - Consiglio nazionale
dell'artigianato.
Il
Consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esprime parere sulle materie
inerenti all'artigianato in riferimento alla politica di programmazione
nazionale, alla politica della Comunità economica europea, all'esportazione,
promuovendo e curando la documentazione e rilevazione statistica delle attività
artigiane.
Esso è
presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è
composto:
1) dagli
assessori regionali preposti all'artigianato;
2) dai
presidenti delle commissioni regionali per l'artigianato;
3) da otto
rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale
in ragione della loro rappresentatività;
4) da
quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori
a carattere nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane;
5) dal
presidente del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese
artigiane;
6) dal
presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
I
componenti del Consiglio nazionale dell'artigianato eleggono due vice
presidenti tra i componenti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente comma.
Le norme
di organizzazione e di funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato
sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Le spese
occorrenti per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato
graveranno sui capitoli 2031 e 2032 dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 13 - Disposizioni transitorie e
finali.
La legge
25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23
ottobre 1956, n. 1202, sono abrogati.
Tuttavia,
le relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente
legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle singole
regioni, di proprie disposizioni legislative.
Fino a
diversa individuazione dei settori artigianali di cui alla lettera c)
dell'articolo 4, rimangono in vigore gli elenchi dei mestieri artistici
tradizionali redatti in base al decreto del Presidente della Repubblica 23
ottobre 1956, numero 1202.
Le imprese
che risultano iscritte nell'albo di sui all'articolo 9 della legge 25 luglio
1956, n. 860, al momento dell'istituzione dell'albo di cui all'articolo 5 della
presente legge, sono di diritto iscritte in quest'ultimo albo.
Gli albi
provinciali delle imprese artigiane e le commissioni provinciali per
l'artigianato hanno sede normalmente presso le camere di commercio, industria,
agricoltura e artigianato.
Apposita
convenzione regolamenta i conseguenti rapporti fra le regioni e le camere.
Il periodo
di durata in carica delle attuali commissioni regionali e provinciali per
l'artigianato è prorogato sino all'insediamento dei nuovi organi previsti dagli
articoli 10 e 11 della presente legge, che in ogni caso deve avvenire entro un
anno dall'entrata in vigore della legge stessa.
Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale. Nelle medesime l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge.