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Versamento Seconda Rata Di Acconto: Irpef - Irpeg - Irap

Giovedì 30 Novembre 2000 è l’ultimo giorno utile per effettuare il versamento della seconda (o unica) rata di Acconto per Irpef, Irpeg ed Irap, dovuti da persone fisiche, società di persone e società di capitali relative al 2000.

Il D.L. 29 settembre 2000 stabilisce che per l’anno 2000, gli acconti subiscono le seguenti riduzioni di aliquota:

Imposta

Vecchie misure

Nuove misure valide per il 2000

IRPEF

92 %

87%

IRPEG

98 %

93 %

IRAP

98 %

95 %

L’importo da versare è pari all’acconto determinato utilizzando le nuove aliquote stabilite per l’anno 2000, al netto della (eventuale) prima rata di acconto già pagata in sede di dichiarazione dei redditi.

L’acconto per IRPEF delle persone fisiche non è dovuto se il rigo RN24 (Differenza) del Mod. Unico 2000 – Persone fisiche, evidenzia un importo pari od inferiore a Lit. 100.000.

L’acconto IRPEG dovuto dalle società di capitali, va versato solo se, al rigo RN21 del Mod. Unico 2000 – Società di capitali, risulti un importo superiore a Lit. 40.000.

L’acconto IRAP non è dovuto se l’importo complessivo che scaturisce dalla dichiarazione è inferiore a Lit. 100.000.

Per il calcolo dell’acconto IRAP, vanno presi in considerazione i righi seguenti dei quadri della dichiarazione 1999:

freccia.gif (68 byte)         Mod. Unico 2000 – Persone fisiche: rigo IQ70;

freccia.gif (68 byte)         Mod. Unico 2000 – Società di Persone: rigo IQ63;

freccia.gif (68 byte)         Mod. Unico 2000 – Società di Capitali: rigo IQ88;

freccia.gif (68 byte)         Mod. Unico 2000 – Enti non commerciali ed equiparati: rigo IQ71.

Ai fini Irpef, Irpeg ed Irap è possibile effettuare un versamento ridotto, nel caso di previsione di redditi 2000, effettivamente inferiori a quelli del precedente anno 1999.

In tale ipotesi occorre fare attenzione a che la stima tenga conto di tutti i redditi presunti (oltre che di detrazioni, oneri deducibili, riduzioni di aliquota e ritenute) del 2000.

Si invita inoltre la gentile Clientela a voler provvedere alla predisposizione di una idonea Situazione Contabile, allo scopo di procedere concordemente allo scrivente Studio, alla valutazione in ordine all’opportunità di effettuare degli Acconti di imposta ridotti.

Per gli eventuali versamenti insufficienti, si applica:

a)   la sanzione amministrativa del 30% dell’importo non versato o versato in ritardo (art. 13, D.Lgs. n. 471/97);

b)   l’interesse del 2,5% annuo (di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 602/73).

Si segnala peraltro, la possibilità di Regolarizzazione, con riduzione delle sanzioni nelle seguenti misure:

a)   tardivo versamento entro 30 giorni dalla scadenza: la sanzione è ridotta al 3,75% (1/8 del minimo del 30%);

b)   tardivo versamento oltre 30 giorni dalla scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2000: la sanzione può essere ridotta al 6% (1/5 del minimo del 30%).

Per il ravvedimento, sono dovuti gli interessi di mora, al tasso legale (2,5% annuo fino al 31 dicembre 2000 e dal 1° gennaio 2001 pari al 3,5% annuo).

Ai fini operativi, per la determinazione degli acconti IRPEF ed IRPEG, possono essere utilizzate le Tabelle seguenti:

 

Modello Unico 2000 – Persone fisiche

Unico 2000 – Società di capitali ed Enti commerciali

IRPEG (Quadro RN)

1° rata - entro term. Unico 2000

2° rata - entro l'11° mese eser.

se rigo RN21 è superiore a L. 511.000

Rigo RN21 x 98% x 40%

Rigo RN21 x 93% meno prima rata

se RN21 è da L. 41.000 a L. 511.000

non si versa la prima rata

rigo RN21 x 93%

se RN21 è fino a L. 40.000 o negativo

non si versa acconto

non si versa acconto

 

Unico 2000 – Enti non commerciali

IRPEG (Quadro RN)

1° rata - entro term. Unico 2000

2° rata - entro l'11° mese eser.

se rigo RN28 è superiore a L. 511.000

Rigo RN21 x 98% x 40%

Rigo RN21 x 93% meno prima rata

se RN28 è da L. 41.000 a L. 511.000

non si versa la prima rata

rigo RN21 x 93%

se RN28 è fino a L. 40.000 o negativo

non si versa acconto

non si versa acconto

 

Il versamento degli acconti si effettua sul Modello F24.

I contribuenti possono compensare i crediti Irpef (o Irpeg), Irap ed Iva risultanti dalla dichiarazione unificata relativa all’anno precedente, nonché i crediti contributivi ammessi a compensazione con l’Irpef dovuta in acconto.

Le compensazioni vanno esposte nel Modello F24.

Le somme relative agli acconti di Novembre, non sono rateizzabili.

I codici tributo da utilizzare per i versamenti sono i seguenti:

freccia.gif (68 byte)       4034 – IRPEF Acconto – secondo acconto (Periodo di riferimento: 2000);

freccia.gif (68 byte)       2113 – IRPEG Acconto – secondo acconto (Periodo di riferimento: 2000);

freccia.gif (68 byte)       3813 – IRAP Acconto – secondo acconto (Periodo di riferimento: 2000);