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Versamento
Seconda Rata Di Acconto: Irpef - Irpeg - Irap
Giovedì 30 Novembre 2000 è l’ultimo giorno utile per effettuare il versamento della seconda (o unica) rata di Acconto per Irpef, Irpeg ed Irap, dovuti da persone fisiche, società di persone e società di capitali relative al 2000.
Il D.L. 29 settembre 2000 stabilisce che per l’anno 2000, gli acconti subiscono le seguenti riduzioni di aliquota:
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Imposta |
Vecchie misure |
Nuove misure valide per il 2000 |
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IRPEF |
92 % |
87% |
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IRPEG |
98 % |
93 % |
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IRAP |
98 % |
95 % |
L’importo da versare è pari all’acconto determinato utilizzando le nuove aliquote stabilite per l’anno 2000, al netto della (eventuale) prima rata di acconto già pagata in sede di dichiarazione dei redditi.
L’acconto per IRPEF delle persone fisiche non è dovuto se il rigo RN24 (Differenza) del Mod. Unico 2000 – Persone fisiche, evidenzia un importo pari od inferiore a Lit. 100.000.
L’acconto IRPEG dovuto dalle società di capitali, va versato solo se, al rigo RN21 del Mod. Unico 2000 – Società di capitali, risulti un importo superiore a Lit. 40.000.
L’acconto IRAP non è dovuto se l’importo complessivo che scaturisce dalla dichiarazione è inferiore a Lit. 100.000.
Per il calcolo dell’acconto IRAP, vanno presi in considerazione i righi seguenti dei quadri della dichiarazione 1999:
Mod. Unico 2000 – Persone fisiche:
rigo IQ70;
Mod.
Unico 2000 – Società di Persone: rigo
IQ63;
Mod.
Unico 2000 – Società di Capitali: rigo
IQ88;
Mod.
Unico 2000 – Enti non commerciali ed equiparati: rigo
IQ71.
Ai fini Irpef, Irpeg ed Irap è possibile effettuare un versamento ridotto, nel caso di previsione di redditi 2000, effettivamente inferiori a quelli del precedente anno 1999.
In tale ipotesi occorre fare attenzione a che la stima tenga conto di tutti i redditi presunti (oltre che di detrazioni, oneri deducibili, riduzioni di aliquota e ritenute) del 2000.
Si
invita inoltre la gentile Clientela a voler provvedere alla predisposizione
di una idonea Situazione Contabile,
allo scopo di procedere concordemente allo scrivente Studio, alla valutazione in
ordine all’opportunità di effettuare degli Acconti
di imposta ridotti.
Per gli eventuali versamenti insufficienti, si applica:
a) la sanzione amministrativa del 30% dell’importo non versato o versato in ritardo (art. 13, D.Lgs. n. 471/97);
b) l’interesse del 2,5% annuo (di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 602/73).
Si segnala peraltro, la possibilità di Regolarizzazione, con riduzione delle sanzioni nelle seguenti misure:
a) tardivo versamento entro 30 giorni dalla scadenza: la sanzione è ridotta al 3,75% (1/8 del minimo del 30%);
b) tardivo versamento oltre 30 giorni dalla scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2000: la sanzione può essere ridotta al 6% (1/5 del minimo del 30%).
Per
il ravvedimento, sono dovuti gli interessi di mora, al tasso legale (2,5%
annuo fino al 31 dicembre 2000 e dal 1° gennaio 2001 pari al 3,5% annuo).
Ai fini operativi, per la determinazione degli acconti IRPEF ed IRPEG, possono essere utilizzate le Tabelle seguenti:
Modello
Unico 2000 – Persone fisiche
Unico 2000 – Società di capitali ed Enti commerciali
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IRPEG
(Quadro
RN) |
1°
rata - entro term. Unico 2000 |
2°
rata - entro l'11° mese eser. |
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se rigo RN21 è superiore a L. 511.000 |
Rigo RN21 x 98% x 40% |
Rigo RN21 x 93% meno prima rata |
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se RN21 è da L. 41.000 a L. 511.000 |
non
si versa la prima rata |
rigo RN21 x 93% |
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se RN21 è fino a L. 40.000 o negativo |
non
si versa acconto |
non
si versa acconto |
Unico 2000 – Enti non commerciali
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IRPEG
(Quadro
RN) |
1°
rata - entro term. Unico 2000 |
2°
rata - entro l'11° mese eser. |
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se rigo RN28 è superiore a L. 511.000 |
Rigo RN21 x 98% x 40% |
Rigo RN21 x 93% meno prima rata |
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se RN28 è da L. 41.000 a L. 511.000 |
non
si versa la prima rata |
rigo RN21 x 93% |
|
se RN28 è fino a L. 40.000 o negativo |
non
si versa acconto |
non
si versa acconto |
Il versamento degli acconti si effettua sul Modello F24.
I contribuenti possono compensare i crediti Irpef (o Irpeg), Irap ed Iva risultanti dalla dichiarazione unificata relativa all’anno precedente, nonché i crediti contributivi ammessi a compensazione con l’Irpef dovuta in acconto.
Le
compensazioni vanno esposte nel Modello
F24.
Le
somme relative agli acconti di Novembre, non
sono rateizzabili.
I
codici tributo da utilizzare per i versamenti sono i seguenti:
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