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CONTABILITà AUTOMATIZZATA: NUOVI TERMINI DI STAMPA

MEMORIZZAZIONE DATI CONTABILI: qualora i registri contabili siano tenuti con sistemi meccanografici, la memorizzazione dei dati contabili avviene con la digitazione dei dati stessi e soggiace all’osservanza degli obblighi di liquidazione periodica e di versamento previsti dagli artt. 27 e segg. del DPR n. 633/72.

Quindi i termini risultano:

a)       per i contribuenti IVA mensili: entro il giorno 16 del mese successivo;

b)       per i contribuenti IVA trimestrali: entro il giorno 16 del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare;

c)       ai fini reddituali: entro 60 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni.

STAMPA DEI DATI SUI REGISTRI BOLLATI: L’art. 3, comma 4, della Legge 21 novembre 2000, n. 342, ha modificato l’art. 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/94, convertito in L. n. 489/94, stabilendo che: "a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”.

In altri termini, come precisato nella Circolare 16 novembre 2000, n. 207/E, si allungano i termini entro i quali risulta possibile provvedere alla stampa definitiva dei supporti cartacei, in quanto, “i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici si considerano regolari, pur in difetto della trascrizione su supporti cartacei, sino al momento di scadenza dei termini per la presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi”.

L'uso della locuzione "relative" è da intendersi nel senso che, se le scadenze di presentazione delle dichiarazioni annuali sono diverse per l'IVA, rispetto a quelle per la contabilità generale relativa all'IRPEF o IRPEG, come nel caso dei soggetti non tenuti a presentare il modello Unico (ad esempio i soggetti con esercizio diverso da quello solare), allora i registri I.V.A. vanno stampati entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA (mentre gli altri libri contabili entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi).

La Circolare Ministeriale n. 181/E del 1994, ha precisato – a suo tempo – che per essere rispettosi della norma:

a)   deve essere possibile trascrivere su supporti cartacei i dati memorizzati su supporti magnetici in qualsiasi momento, e quando vengano richiesti in sede di controllo dagli organi competenti ed in loro presenza;

b)   le scritture devono essere “aggiornate”, nel senso che i dati risultino acquisiti dall’elaboratore entro il termine di 60 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni (art. 22 del DPR n. 600/73), ai fini delle imposte sui redditi.