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SOSPENSIONE TERMINI VERSAMENTO - 'MUCCA PAZZA'

Il Decreto Ministeriale 14 marzo 2001, sospende i termini relativi ai versamenti tributari e contributivi, relativamente agli allevatori di bovini, alle aziende di macellazione di carni bovine ed agli esercenti attività di commercio all'ingrosso ed al minuto di carni bovine. Tali ultime attività debbono essere esercitate in via esclusiva o prevalente.

Il Decreto Ministeriale del 14 marzo 2001 è stato emanato - in relazione alla crisi che ha colpito il settore a seguito del noto fenomeno 'mucca pazza' - in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge n. 8, del 14 febbraio 2001.

Il Decreto Ministeriale 14 marzo 2001 prevede la sospensione dei termini di versamento, per un periodo di sei mesi decorrenti dal 15 febbraio 2001 e fino al 15 agosto 2001, relativamente ai versamenti diretti dei tributi e relativamente ai versamenti delle ritenute alla fonte da operare in qualità di sostituti d'imposta. Di conseguenza i soggetti beneficiari della norma possono omettere di effettuare i versamenti fino alla scadenza del 16 luglio 2001 compresa.

Alla ripresa della riscossione, le modalità di versamento degli arretrati verranno stabilite con apposito Decreto del Ministero delle Finanze.

Il D.L. n. 8 del 2001 ha inoltre previsto la sospensione - sempre per sei mesi - del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, compresa la quota a carico dei dipendenti.

La Circolare INPS n. 66 del 15 marzo 2001, conferma che la sospensione riguarda sia i termini per il versamento dei contributi sia i termini per la presentazione della modulistica connessa al pagamento (esempio DM 10/2).  Inoltre l'INPS precisa che per l’operatività della sospensione dal versamento dei contributi, i soggetti interessati debbono inoltrare un'istanza all’INPS nella quale dichiarino la propria volontà di volersi avvalere del beneficio.

La Circolare INPS n. 77 del 28 marzo 2001, conferma che la sospensione riguarda anche i termini per il versamento dei contributi INPS dovuti alla gestione separata relativamente ai redditi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (compresa la quota di contributo a carico dei collaboratori). Anche qui l'INPS precisa che i soggetti interessati devono inoltrare apposita stanza all'Istituto nella quale dichiarano di volersi avvalere del beneficio.

(Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it)

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice normativa:

Decreto Ministeriale 14 marzo 2001

Articolo 1 - Sospensione dei versamenti

Nei  confronti  degli allevatori di bovini, delle aziende di macellazione e  degli  esercenti  attività  di  commercio  all'ingrosso  e al dettaglio di carni  bovine  in  via  esclusiva o prevalente, indicati nell'art. 2, comma 1, del  decreto-legge  14  febbraio  2001,  n.  8,  sono  sospesi per sei mesi, a decorrere  dal  15  febbraio  2001,  i  termini relativi ai versamenti diretti dei  tributi. 

Non  si  fa  luogo  al  rimborso  di quanto già versato.
2. La  sospensione  di  cui  al  comma 1, si applica anche ai versamenti delle ritenute  alla  fonte  da operare a titolo di acconto dai predetti soggetti in qualità  di  sostituti  d'imposta, ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e  28,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 600.

Articolo 2 - Modalità di ripresa della riscossione

Con  decreto  del  Ministro  delle finanze sono stabilite le modalità di ripresa  della    riscossione    delle    somme    sospese,   anche   mediante rateizzazione.                                                               
Il presente   decreto   sarà   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana.