|
|
Informative |
|
|
ti trovi in: Studio Ripa e Commercialisti Associati: www.studioripa.it: |
Home > Informative > |
Il Decreto Ministeriale 14 marzo 2001, sospende i termini relativi ai versamenti tributari e contributivi, relativamente agli allevatori di bovini, alle aziende di macellazione di carni bovine ed agli esercenti attività di commercio all'ingrosso ed al minuto di carni bovine. Tali ultime attività debbono essere esercitate in via esclusiva o prevalente.
Il Decreto Ministeriale del 14 marzo 2001 è stato emanato - in relazione alla crisi che ha colpito il settore a seguito del noto fenomeno 'mucca pazza' - in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge n. 8, del 14 febbraio 2001.
Il Decreto Ministeriale 14 marzo 2001 prevede la sospensione dei termini di versamento, per un periodo di sei mesi decorrenti dal 15 febbraio 2001 e fino al 15 agosto 2001, relativamente ai versamenti diretti dei tributi e relativamente ai versamenti delle ritenute alla fonte da operare in qualità di sostituti d'imposta. Di conseguenza i soggetti beneficiari della norma possono omettere di effettuare i versamenti fino alla scadenza del 16 luglio 2001 compresa.
Alla ripresa della riscossione, le modalità di versamento degli arretrati verranno stabilite con apposito Decreto del Ministero delle Finanze.
Il D.L. n. 8 del 2001 ha inoltre previsto la sospensione - sempre per sei mesi - del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, compresa la quota a carico dei dipendenti.
La Circolare INPS n. 66 del 15 marzo 2001, conferma che la sospensione riguarda sia i termini per il versamento dei contributi sia i termini per la presentazione della modulistica connessa al pagamento (esempio DM 10/2). Inoltre l'INPS precisa che per l’operatività della sospensione dal versamento dei contributi, i soggetti interessati debbono inoltrare un'istanza all’INPS nella quale dichiarino la propria volontà di volersi avvalere del beneficio.
La Circolare INPS n. 77 del 28 marzo 2001, conferma che la sospensione riguarda anche i termini per il versamento dei contributi INPS dovuti alla gestione separata relativamente ai redditi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (compresa la quota di contributo a carico dei collaboratori). Anche qui l'INPS precisa che i soggetti interessati devono inoltrare apposita stanza all'Istituto nella quale dichiarano di volersi avvalere del beneficio.
(Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it)
Appendice normativa:
Decreto Ministeriale 14 marzo 2001
Articolo 1 - Sospensione dei versamenti
Nei confronti degli allevatori di bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni bovine in via esclusiva o prevalente, indicati nell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, sono sospesi per sei mesi, a decorrere dal 15 febbraio 2001, i termini relativi ai versamenti diretti dei tributi.
Non
si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
2. La sospensione di cui al comma 1, si applica
anche ai versamenti delle ritenute alla fonte da operare a
titolo di acconto dai predetti soggetti in qualità di
sostituti d'imposta, ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e
28, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Articolo 2 - Modalità di ripresa della riscossione
Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le modalità di ripresa della
riscossione delle somme
sospese, anche mediante
rateizzazione.
Il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.