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RIVALUTAZIONE BENI AZIENDALI

Gli articoli da 10 a 16 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 (Collegato fiscale alla Finanziaria 2000), disciplinano la rivalutazione volontaria dei beni materiali ed immateriali appartenenti alle imprese e costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio di esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.

 

Soggetti interessati alla rivalutazione: i soggetti ammessi alla rivalutazione sono i seguenti:

- società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti in Italia;

- enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti in Italia, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

- imprese individuali, società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate (anche se in contabilità semplificata);

- società ed enti residenti in Italia;

- società, enti e persone fisiche non residenti, che esercitano attività commerciali in Italia, mediante stabili organizzazioni.

La Circolare Ministeriale 16 novembre 2000, n. 207/E, ha precisato - tra l'altro - che la rivalutazione dei beni aziendali non è possibile per i soggetti che determinano il reddito forfetariamente (art. 3, comma 177, della Legge n. 662 del 1996). Inoltre la medesima Circolare precisa che rientrano tra i soggetti ammessi alla rivalutazione le municipalizzate e le società cooperative, anche se usufruiscono di particolari regimi di esenzione da IRPEG: anche in tali ipotesi la rivalutazione comporta la corresponsione di un'imposta sostitutiva.

 

Beni rivalutabili: i beni che possono essere rivalutati sono i beni materiali e immateriali (con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa: i cd. 'beni merce'), nonché le partecipazioni in società controllate ed in società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.

In altri termini i beni rivalutabili sono identificabili nei seguenti:

a) immobilizzazioni materiali: i beni ammessi alla rivalutazione sono gli immobili, gli impianti, il macchinario, i mobili iscritti tra le immobilizzazioni materiali. Il Decreto Ministeriale attuativo prevede la possibilità di rivalutare anche i beni di costo unitario fino a un milione ed i beni completamente ammortizzati.

La rivalutazione può riguardare solo i beni risultanti dal bilancio di esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999 ed ancora iscritti nel bilancio in relazione al quale viene operata la rivalutazione.

Le imprese in contabilità semplificata fanno riferimento ai beni acquistati entro il 31 dicembre 1999 e risultanti dal Registro dei Beni Ammortizzabili o dal Registro IVA degli Acquisti.

La Circolare Assonime 27 febbraio 2001, n. 13,  evidenzia che:

   - i beni in corso di costruzione, possono essere rivalutati per la parte iscritta in contabilità;

   - i beni concessi in leasing possono essere rivalutati se acquisiti in proprietà, cioè 'riscattati' nel corso del 1999;

b) immobilizzazioni immateriali: i beni ammessi alla rivalutazione sono i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione, i marchi di fabbrica, know-how, etc., iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali. 

La rivalutazione riguarda solo i beni immateriali giuridicamente tutelati (ne restano pertanto esclusi i costi di impianto ed ampliamento, le spese di ricerca sviluppo e pubblicità, l'avviamento, i costi pluriennali patrimonializzati), anche se completamente ammortizzati.

c) partecipazioni in società controllate e collegate: le partecipazioni in società controllate ed in società collegate, ai sensi dell'articolo 2359 codice civile, per poter essere rivalutate debbono risultare iscritte nell'attivo patrimoniale del bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie. Il rapporto di controllo o collegamento deve sussistere nel bilancio redatto alla fine dell'esercizio di riferimento (esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999) e deve continuare ad esistere ininterrottamente alla data di chiusura dell'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione viene eseguita.

Non possono essere rivalutati i beni acquistati o ceduti durante il 2000 (per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare).

La rivalutazione deve riguardare categorie omogenee di beni. I beni mobili ammortizzabili non iscritti in

pubblici registri, vanno raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.

La rivalutazione deve essere eseguita applicando a ciascuna categoria interessata un unico criterio, cioè un uniforme parametro di riferimento.

Le categorie omogenee possono essere individuate nel modo seguente:

TIPO DI BENE

CATEGORIA OMOGENEA

Beni materiali (esclusi i beni immobili e i beni mobili registrati)

Per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.

Beni immobili

- Aree fabbricabili con stessa destinazione urbanistica;

- Aree non fabbricabili;

- Fabbricati non strumentali;

- Fabbricati strumentali (art. 40, co. 2, Tuir):

   a) fabbricati strumentali per destinazione;

   b) fabbricati strumentali per natura.

Beni mobili registrati

- Veicoli(*);

- Aeromobili;

- Navi iscritte nel registro internazionale;

- Navi non iscritte nel registro internazionale.

Impianti e macchinari infissi al suolo

Per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.

Beni immateriali

Distinti per ciascun bene.

Azioni e quote

Per natura in base ai criteri di cui all'art. 61 del Tuir.

(*) dalla categoria dei veicoli possono essere esclusi i beni a deducibilità limitata: ad esempio le autovetture di cui all'articolo 121-bis del Tuir.

 

Termine di effettuazione della rivalutazione: la rivalutazione va eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999, per il quale il termine di approvazione scade dopo il 10 dicembre 2000. I soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, eseguono la rivalutazione nel bilancio 2000.

I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio prima della pubblicazione del decreto possono rivalutare i beni nel bilancio successivo: ad esempio le società che chiudono l'esercizio al 30 giugno di ogni anno, potranno rivalutare i beni nel bilancio di esercizio che si chiuderà al 30 giugno 2001.

 

Limiti alla rivalutazione: l'articolo 11 della Legge n. 342 del 2000 dispone al riguardo che: "i valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa (cd. valore economico), nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri (cd. valore di mercato)."

Il valore netto contabile a seguito della rivalutazione aumentato della maggiore quota di ammortamento stanziata a seguito della rivalutazione, non può superare il valore di mercato o il valore economico.

Si procederà pertanto a determinare la rivalutazione, ossia l'ammontare dell'adeguamento di valore tenendo conto dei limiti previsti dalla legge. L'ammontare dell'adeguamento è pari alla differenza tra il 'nuovo' valore, ed il costo fiscalmente riconosciuto iscritto in bilancio. 

L' ammontare  della rivalutazione costituisce:

a)   base di calcolo dell'imposta sostitutiva dovuta (nella misura del 19% o del 15%);

b)   incremento dell'ultimo costo fiscalmente riconosciuto per il calcolo degli ammortamenti, delle plusvalenze e minusvalenze, delle manutenzioni e riparazioni, etc., a partire dall'esercizio in cui viene operata la rivalutazione (nella maggioranza dei casi, a partire dal periodo d'imposta 2000);

c)   incremento del capitale investito ad fini dell'applicazione della Dual Income Tax (D.I.T.), a partire dall'esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione viene eseguita (nella maggioranza dei casi, a partire dal periodo d'imposta 2001).

 

Modalità di rivalutazione: con riguardo ai beni ammortizzabili, l'articolo 5 del Decreto attuativo stabilisce che si possano utilizzare i seguenti tre metodi alternativi:

A) Rivalutazione contestuale del costo storico del bene e del relativo fondo di ammortamento: si utilizza tale metodo in presenza di rivalutazione di tipo monetario. Tale metodo consente la conclusione del processo di ammortamento nel termine originario, in quanto la durata del piano di ammortamento  e la misura del coefficiente di ammortamento restano invariate.

B) Rivalutazione del solo costo storico del bene: tale metodo si utilizza in presenza di rivalutazione di tipo economico.

C) Riduzione totale o parziale del fondo di ammortamento: per tale via si ottiene un accrescimento del valore netto contabile del bene, senza variarne il costo storico. Tale metodo permette di ridurre o azzerare l'ammortamento già effettuato in precedenti esercizi, per la quota corrispondente agli ammortamenti anticipati effettuati con accantonamento a fondo.

 

Determinazione e versamento Imposta sostitutiva: ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 342 del 2000, sui maggiori dei beni iscritti in bilancio "è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 19 per cento relativamente ai beni ammortizzabili e pari al 15 per cento relativamente ai beni non ammortizzabili".

Il versamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato in unica soluzione, oppure in numero massimo di tre rate annuali di pari importo: per le rate successive alla prima risulta dovuto un interesse al tasso annuo del 6%.

L'importo complessivo (o quello della prima rata) vanno versati entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi del periodo d'imposta in cui viene operata la rivalutazione.

L'imposta sostitutiva deve essere computata in diminuzione del saldo attivo di rivalutazione.

L'imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

 

Adempimenti contabili: la rivalutazione va annotata nel libro inventari e segnalata nella nota integrativa. Gli amministratori (e l'eventuale collegio sindacale), nelle relazioni al bilancio, devono indicare e motivare i criteri seguiti nella rivalutazione ed attestare che sono stati rispettati i limiti di valore.

Per le imprese in contabilità semplificata, la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto (art. 15 della Legge n. 342 del 2000), bollato e vidimato, da conservare e da esibire all'Amministrazione finanziaria in caso di richiesta, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.

L'articolo 13 della Legge n. 342 del 2000, prevede che "il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione".

La rivalutazione genera una riserva in sospensione di imposta, che nel caso di distribuzione forma reddito imponibile a carico della società e dei soci. In caso di distribuzione, viene riconosciuto ai soci un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata precedentemente.

Contabilmente, si rileveranno le seguenti scritture:

Esempio: costo storico impianti e macchinari Lit. 1000; fondo ammortamento Lit. 400; Rivalutazione Lit. 200.

--------------------------------------------------- 31/12/2000 ---------------------------------------------------------

Impianti e macchinari                                 a    Riserva da rivalutazione ex L. 342/2000            Lit. 200   

(per rilevazione della rivalutazione effettuata ai sensi della Legge n. 342 del 2000)

--------------------------------------------------- 31/12/2000 ---------------------------------------------------------

Riserva da rivalutazione ex L. 342/00           a     Debiti tributari                                                Lit.   38

(per rilevazione di imposta sostitutiva 19% di competenza dell'esercizio)

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Valutazioni di convenienza:

I possibili vantaggi della rivalutazione, risultano i seguenti:

a) - incremento degli ammortamenti che è possibile computare in detrazione (già nel bilancio 2000);

b) - incremento della base D.I.T. (a partire dal bilancio 2001); ai fini della cd. Legge 'Visco' non si tiene conto né

della rivalutazione, né dei maggiori ammortamenti;

c) - incremento del patrimonio netto per evitare le previsioni degli articoli 2446 e 2447 codice civile (già nel bilancio dell'esercizio 2000);

d) - minori plusvalenze in caso di cessione (a partire dal bilancio del 2001);

e) - maggiore plafond per calcolare le manutenzioni deducibili (a partire dal bilancio del 2001).

Tra gli aspetti negativi della rivalutazione, ci limitiamo a riportare i seguenti:

a) - possibili conseguenze negative negli studi di settore e parametri del ricavometro (relativamente al calcolo del valore dei beni strumentali, che viene automaticamente incrementato);

b) - possibili conseguenze negative nella determinazione dei ricavi minimi ammissibili per le cd. 'società di comodo';

c) - effetti sul calcolo dell'ICI sui fabbricati, la cui base imponibile discende dai valori contabili;

d) - conseguenze derivanti dalla distribuzione del saldo di rivalutazione monetaria.

 

Termine approvazione Bilanci 2000: come ha avuto modo di segnalare l'Assonime, nella Circolare 27 febbraio 2001, n. 13, il ritardo da parte del Ministero delle Finanze, nell'emanazione delle istruzioni definitive sulla rivalutazione, causa un indubbio ritardo, nella redazione del progetto di bilancio da parte dell'organo amministrativo delle società di capitali.

Pertanto, sussistono validi elementi idonei a configurare l’ipotesi delle «particolari esigenze» che danno giustificazione ad uno slittamento dell’approvazione del bilancio nei sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Lo slittamento nell'approvazione dei bilanci, peraltro, non comporta per coloro che intendono avvalersene, la necessità che venga effettuata la rivalutazione, ma più semplicemente l’esigenza di valutarne l’opportunità: questo significa che la valida ragione per lo spostamento dell’assemblea di bilancio esisterà anche per quelle società che poi, non riterranno di effettuare alcuna rivalutazione.

 

(Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it)