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Libro
Inventari – redazione e sottoscrizione
I soggetti titolari di reddito di impresa, in contabilità ordinaria (sia per obbligo che per opzione), sono obbligati, sia dalla normativa civilistica che da quella fiscale, alla tenuta del Libro Inventari.
L’inventario
deve essere redatto e sottoscritto “entro 3 mesi dal
termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini
delle imposte dirette” (art. 2217, 3° co, c.c.; art. 15, 1° co., D.P.R.
n. 600/1973), dal titolare dell’impresa individuale o dal legale
rappresentante della società.
Con
l’introduzione dell’obbligo generalizzato di trasmissione telematica delle
dichiarazioni, il termine di scadenza della presentazione delle dichiarazioni
coincide con quello di trasmissione: i tre mesi per la redazione e la
sottoscrizione dell’inventario decorrono da tale data.
Pertanto
scade in data 31 gennaio 2003 il termine per la redazione e
sottoscrizione dell’inventario relativo all’anno 2001, posto che il termine
per la trasmissione telematica è scaduto lo scorso 31 ottobre 2002.
La
previsione civilistica di cui all’articolo 2217, 1° co., c.c. dispone che
l’inventario dovrà “contenere l’indicazione e la valutazione
delle attività e delle passività relative all’impresa”.
La
previsione fiscale di cui all’art. 15, 2° co., D.P.R. n. 600/1973, richiede
anche l’indicazione della “consistenza dei beni raggruppati in categorie
omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove
dall’inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo
e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell’Ufficio delle
imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell’inventario”.
Ai
sensi del secondo comma dell’art. 2217 c.c., l’inventario si chiude con il Bilancio
(composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico) e con la Nota
Integrativa se esistente.
Si richiama l’attenzione degli operatori sulla necessità che venga data evidenza nel Libro degli inventari o in Nota Integrativa, dei criteri adottati per la valutazione delle rimanenze. L’apposito Regolamento emanato dal Ministero delle Finanze, sanziona la mancata indicazione dei criteri anzidetti, con la ‘declaratoria’ di inattendibilità della contabilità, esponendo il contribuente all’accertamento induttivo basato sui parametri o sugli studi di settore.
(a cura di Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it)