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L'APPRENDISTATO: attività formativa del datore di lavoro

 

 

A seguito della modifica della normativa sull’apprendistato che ora è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (cd. 'Riforma Biagi') ed a una più mirata attività ispettiva si ritiene utile puntualizzare alcuni aspetti dell’attività formativa che deve essere esercitata dal datore di lavoro.

 

I contratti di apprendistato sono contratti 'atipici' perché in cambio di agevolazioni contributive e retributive fruibili dal datore di lavoro, quest’ultimo ha l’obbligo di formare il lavoratore pena la decadenza dei benefici contributivi stessi.

 

La formazione dovrà essere di due tipi:

a) quella formale sarà impartita all’esterno dell’azienda, da apposite strutture appositamente individuate (dalla Regione Marche, per i dipendenti assunti da imprese operanti presso la nostra Regione di riferimento) con corsi di formazione di almeno 120 ore all’anno;

b) quella 'non formale' interna a carico del datore di lavoro sarà effettuata da un tutor designato.

 

È su quest’ultima formazione, di competenza del tutor aziendale, che occorre porre attenzione in relazione ai contenuti del piano formativo.

 

In pratica in sede di controllo ispettivo, o in sede di eventuale contenzioso con il lavoratore apprendista, l’azienda dovrà sempre essere in grado di dimostrare di aver effettuato la formazione 'non formale' e cioè di aver fornito il quotidiano supporto di informazioni indispensabili all’apprendista per il graduale raggiungimento della qualifica finale.

 

Considerata la difficoltà di ricostruire e descrivere in termini teorici la pratica che effettivamente viene esercitata si consiglia di predisporre innanzitutto un libretto formativo (il cui fac-simile viene messo a disposizione dallo Studio, integrato con i dati anagrafici del lavoratore apprendista) e di istituire una scheda, allegata al libretto formativo, che sottolinei, con cadenza possibilmente settimanale,  la formazione impartita.

Questa scheda dovrà riportare le seguenti segnalazioni controfirmate dal tutor e dal lavoratore apprendista:

Casella di testo: Nella settimana dal …………. al ………… l’apprendista ha ricevuto dal Sig. …………. la seguente attività formativa:
-          argomenti: ………………. (ad es. ambiente e sicurezza)
-          durata in ore …………………
-          modalità …………. (ad es. formazione in aula)
 
Il tutor ………….. (firma)
 
L’apprendista a conferma di quanto sopra riportato 
 
………….. (firma)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si presume ovviamente che la formazione non si limiti solo ad un adempimento teorico-burocratico perché dovrà coincidere con una effettiva formazione che il lavoratore non potrà 'sconfessare'.

 

Si sottolinea che questa informativa vuole creare “consapevolezza” sulla particolarità del rapporto di apprendistato ed in special modo sul delicato ma fondamentale ruolo del datore di lavoro come formatore.

 

Si precisa, infine, che d’ora in poi le lettere di assunzione degli apprendisti recheranno, per quanto sopra chiarito, anche la seguente dicitura:

"…Lo svolgimento del piano formativo individuale, per la cui esecuzione viene stipulato il presente contratto di apprendistato, sarà attestato da specifiche registrazioni settimanali/mensili, effettuate dal tutor, dei contenuti e della durata della formazione impartita all’apprendista dal datore di lavoro, controfirmate dal lavoratore per conferma. Copia verrà consegnata al lavoratore medesimo mentre l’originale sarà trattenuto dal datore di lavoro …”.

 

pubblicato il 2/6/2007

 

(a cura dello Staff Paghe dello Studio - lavoro@studioripa.it)