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Introduzione dell'EURO

Dal 1° gennaio 2002, l'Euro sostituisce totalmente la lira

L'art. 14 del Regolamento CE 3 maggio 1998, n. 974/98, prevede che "i riferimenti alle unità monetarie nazionali presenti negli strumenti giuridici vengono intesi come riferimenti all'unità di euro, da calcolarsi in base ai tassi di conversione". Tutti i contratti sono 'strumenti giuridici': la ricordata disposizione sta a significare che, tutti gli importi previsti in precedenza in lire, dal 1° gennaio 2002, sono automaticamente (senza alcun bisogno di scritture integrative od altro!) rideterminati in euro, sulla base del tasso irrevocabilmente stabilito (1 euro = Lit. 1.936,27). 

Nell'anzidetta operazione "si applicano le regole di arrotondamento definite nel Regolamento CE n. 1103/97". In altri termini, per quanto attiene agli arrotondamenti occorre operare - dopo l'iniziale conversione degli importi - arrotondando la seconda cifra decimale, sulla base della terza cifra decimale dopo la virgola: se la terza cifra decimale è da 0 a 4, si arrotonda per difetto; se la terza cifra decimale è da 5 compreso a 9, si arrotonda per eccesso (es.: €. 38,344 si arrotonda €. 38,34; €. 38,345 diviene €. 38,35).

La lira potrà essere utilizzata fino al 28 febbraio 2002, esclusivamente per effettuare pagamenti per contanti. Il corso legale della lira cessa in via definitiva alla predetta data del 28 febbraio 2002.

Un'attenzione ancora più particolare si raccomanda per quanto attiene le poste monetarie contabili, che necessariamente devono essere interessate dalla 'conversione': es. il conto 'Cassa Contanti', va convertito contabilmente in Euro al 1° gennaio 2002, ma va anche materialmente 'convertito' da Lire in Euro entro il 28 febbraio p.v..

Si ricorda che dal 1° gennaio 2002 non potranno più essere emessi assegni bancari,   cambiali o altri titoli di credito in Lire. Gli assegni emessi in Lire potranno essere incassati fino al 28 febbraio 2002, nel caso in cui la data di emissione risulti anteriore al 1° gennaio 2002.

L'importo degli assegni in Euro, evidenzia sempre due decimali (anche se pari a zero!), a destra della virgola: ad esempio, l'importo di Euro 500 e 50 centesimi, va evidenziato nel modo seguente: in cifre: €. 500,50; in lettere: cinquecento/50.

Le cambiali in Lire emesse entro il 31 dicembre 2001, potranno essere incassate o pagate alla scadenza: la banca provvede automaticamente alla conversione del valore relativo, senza alcun addebito di spese.

Le ricevute bancarie emesse entro il 31 dicembre 2001, vengono accettate in Lire, fino a quelle aventi scadenza al 28 febbraio 2002; per le scadenze successive esiste l'obbligo di presentarle in Euro.

Le fatturazioni (comprese le ricevute e gli scontrini fiscali) dovranno necessariamente essere emesse in Euro (o altra valuta avente corso legale!). Gli importi relativi a calcoli intermedi, che non costituiscono autonomi valori da contabilizzare o da pagare, salvo diverso accordo fra le parti, vanno espressi secondo la cosiddetta regola del sei:

-          - cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire;

-          - quattro decimali per importi espressi in decine di lire;

-          - tre decimali per importi espressi in centinaia di lire;

-          - due decimali per importi espressi in migliaia di lire.

Imposta di Registro: L’imposta di registro, dovuta in misura proporzionale deve essere arrotondata all’unità di Euro (per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, per eccesso se è pari o superiore).

Ciò vale,  ad esempio, per l’imposta del 2% dovuta sul rinnovo dei contratti di locazione.

Valori Bollati: Le marche da bollo, le cambiali, ecc., che riportano il valore (del tributo) solo in lire, potranno essere utilizzate fino al 28 febbraio 2002. Successivamente a tale data potranno essere utilizzati solo valori con doppia indicazione lira/euro, ovvero con la sola indicazione euro.

Su cambiali avente il tributo espresso in euro, possono essere aggiunte, sempre fino al 28 febbraio 2002, anche marche espresse in lire. In merito all’imposta di bollo corrisposta per le cambiali, occorre fare molta attenzione, in quanto alla stessa è collegata la qualità di titolo esecutivo. Dopo aver applicato l’aliquota del 12 per mille all’importo della cambiale espresso in Euro, sarà necessario arrotondare il valore del tributo così risultante, al centesimo di euro superiore. Sarà opportuno inoltre, operare un ulteriore riscontro, convertendo l’importo della cambiale da euro in lire, conteggiando per ogni mille lire un tributo pari a 0,0062 euro (corrispondenti a 12 lire).

Nel caso i due conteggi portino a risultati diversi, sarà necessario utilizzare quello maggiore.

Sanzioni: Ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire, viene tradotta in euro. Le sanzioni in misura fissa sono convertite in euro con il sistema del troncamento (eliminazione delle cifre decimali); le sanzioni espresse in percentuale seguono invece le regole ordinarie di arrotondamento al centesimo di euro.

Contabilità:

a) Registrazioni contabili: dovranno essere effettuate, dal 1° gennaio 2002, in decimali di euro.

Le scritture di rettifica relative al 2001, potranno essere stampate ancora in lire, anche in data successiva al 1° gennaio 2002.

b) Mastri e sottoconti:  per quanto riguarda la conversione da lire in euro dei saldi contabili, la stessa deve essere analitica per ciascuna delle posizioni aperte (ad esempio, tutti i singoli crediti verso ogni singolo cliente, costituisce autonomo importo da pagare o contabilizzare e va arrotondato, ciascuno, al centesimo di euro). Per le voci dell’attivo immobilizzato possono essere convertiti solo i saldi.

Per i beni ammortizzabili sarà opportuno convertire in euro il costo storico di ciascun cespite ed il relativo fondo di ammortamento.

c) Bilancio: Dovrà essere obbligatoriamente redatto in unità di euro, senza cifre decimali.

In fase di redazione del bilancio, la trasformazione dei dati contabili (espressi in centesimi di euro) in dati di bilancio (espressi in unità di euro) potrà avvenire mediante troncamento, o preferibilmente, mediante arrotondamento all’unità. Gli inevitabili differenziali che verranno a generarsi, avranno solo rilevanza extrancontabile, e verranno allocati tra le riserve (per gli arrotondamenti dello stato patrimoniale) e tra i proventi e gli oneri straordinari (per gli arrotondamenti del conto economico).

Tali differenziali non dovranno modificare il risultato di esercizio.

Dichiarazioni:

Le dichiarazioni fiscali da presentare nel 2002, ma riferite al 2001 (comprese le dichiarazioni periodiche iva) possono essere redatte o in lire o in euro, salvo l’obbligo di redigerle in euro per i soggetti che hanno già utilizzato contabilmente tale unità di conto.

 

(a cura di Enzo Marinozzi - enzo@studioripa.it e Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it)