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Introduzione dell'EURO
Dal
1° gennaio 2002, l'Euro sostituisce
totalmente la lira.
L'art.
14 del Regolamento CE 3 maggio 1998, n. 974/98, prevede che "i riferimenti alle unità monetarie nazionali presenti negli strumenti
giuridici vengono intesi come riferimenti all'unità di euro, da calcolarsi in
base ai tassi di conversione". Tutti i contratti sono 'strumenti giuridici': la ricordata disposizione sta
a significare che, tutti gli importi previsti in precedenza in lire, dal 1°
gennaio 2002, sono automaticamente (senza alcun bisogno di scritture integrative
od altro!) rideterminati in euro, sulla base del tasso irrevocabilmente
stabilito (1 euro = Lit. 1.936,27).
Nell'anzidetta
operazione "si applicano le regole di
arrotondamento definite nel Regolamento CE n. 1103/97". In altri
termini, per quanto attiene agli arrotondamenti
occorre operare - dopo l'iniziale conversione degli importi - arrotondando la
seconda cifra decimale, sulla base della terza cifra decimale dopo la virgola:
se la terza cifra decimale è da 0 a 4, si arrotonda per difetto; se la terza
cifra decimale è da 5 compreso a 9, si arrotonda per eccesso (es.: €. 38,344
si arrotonda €. 38,34; €. 38,345 diviene €. 38,35).
La
lira potrà essere utilizzata fino al 28 febbraio 2002, esclusivamente
per effettuare pagamenti per contanti. Il corso legale della lira
cessa in via definitiva alla predetta data del 28 febbraio 2002.
Un'attenzione
ancora più particolare si raccomanda per quanto attiene le poste monetarie
contabili, che necessariamente devono essere interessate dalla 'conversione':
es. il conto 'Cassa Contanti', va
convertito contabilmente in Euro al 1° gennaio 2002, ma va anche materialmente
'convertito' da Lire in Euro entro il 28 febbraio p.v..
Si
ricorda che dal 1° gennaio 2002 non potranno più essere emessi assegni bancari, né
cambiali o altri titoli di credito in Lire. Gli assegni emessi in Lire
potranno essere incassati fino al 28 febbraio 2002, nel caso in cui la data di
emissione risulti anteriore al 1° gennaio 2002.
L'importo
degli assegni in Euro, evidenzia sempre due decimali (anche se pari a
zero!), a destra della virgola: ad esempio, l'importo di Euro 500 e 50
centesimi, va evidenziato nel modo seguente: in cifre: €. 500,50; in
lettere: cinquecento/50.
Le
cambiali in Lire emesse entro il 31 dicembre 2001, potranno essere
incassate o pagate alla scadenza: la banca provvede automaticamente alla
conversione del valore relativo, senza alcun addebito di spese.
Le
ricevute bancarie emesse entro il 31 dicembre 2001, vengono
accettate in Lire, fino a quelle aventi scadenza al 28 febbraio 2002; per le
scadenze successive esiste l'obbligo di presentarle in Euro.
Le
fatturazioni (comprese le ricevute e gli scontrini fiscali) dovranno
necessariamente essere emesse in Euro (o altra valuta avente corso legale!). Gli
importi relativi a calcoli intermedi, che non costituiscono autonomi valori da
contabilizzare o da pagare, salvo diverso accordo fra le parti, vanno espressi secondo la
cosiddetta regola del sei:
-
- cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità
di lire;
-
- quattro decimali per importi espressi in decine di lire;
-
- tre decimali per importi espressi in centinaia di lire;
-
- due decimali per importi espressi in migliaia di lire.
Su
cambiali avente il tributo espresso in euro, possono essere aggiunte, sempre
fino al 28 febbraio 2002, anche marche espresse in lire. In merito all’imposta
di bollo corrisposta per le cambiali,
occorre fare molta attenzione, in quanto alla stessa è collegata la qualità di
titolo esecutivo. Dopo aver applicato l’aliquota del 12 per mille
all’importo della cambiale espresso in Euro, sarà necessario arrotondare il
valore del tributo così risultante, al centesimo di euro superiore. Sarà
opportuno inoltre, operare un ulteriore riscontro, convertendo l’importo della
cambiale da euro in lire, conteggiando per ogni mille lire
un tributo pari a 0,0062 euro
(corrispondenti a 12 lire).
Nel
caso i due conteggi portino a risultati diversi, sarà necessario utilizzare
quello maggiore.
Contabilità:
a) Registrazioni
contabili:
dovranno essere effettuate, dal 1° gennaio 2002, in decimali
di euro.
Le
scritture di rettifica relative al 2001, potranno essere stampate ancora in
lire, anche in data successiva al 1° gennaio 2002.
b) Mastri e
sottoconti:
per quanto riguarda la
conversione da lire in euro dei saldi contabili, la stessa deve essere analitica
per ciascuna delle posizioni aperte (ad esempio, tutti i singoli crediti
verso ogni singolo cliente, costituisce autonomo importo da pagare o
contabilizzare e va arrotondato, ciascuno, al centesimo di euro). Per le voci
dell’attivo immobilizzato possono essere convertiti solo i saldi.
Per
i beni ammortizzabili sarà opportuno convertire in euro il costo storico
di ciascun cespite ed il relativo fondo di ammortamento.
c) Bilancio: Dovrà
essere obbligatoriamente redatto in unità di euro, senza cifre
decimali.
In
fase di redazione del bilancio, la trasformazione dei dati contabili (espressi
in centesimi di euro) in dati di bilancio (espressi in unità di euro) potrà
avvenire mediante troncamento, o preferibilmente, mediante arrotondamento
all’unità. Gli inevitabili differenziali che verranno a generarsi,
avranno solo rilevanza extrancontabile, e verranno allocati tra le riserve (per
gli arrotondamenti dello stato patrimoniale) e tra i proventi e gli oneri
straordinari (per gli arrotondamenti del conto economico).
Tali
differenziali non dovranno modificare il risultato di esercizio.
Le dichiarazioni fiscali da presentare nel 2002, ma riferite al 2001 (comprese le dichiarazioni periodiche iva) possono essere redatte o in lire o in euro, salvo l’obbligo di redigerle in euro per i soggetti che hanno già utilizzato contabilmente tale unità di conto.
(a cura di Enzo Marinozzi - enzo@studioripa.it e Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it)