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La
Legge 31 dicembre 1999, n. 493, ha fissato l’obbligo, con decorrenza dal 1°
marzo 2001, della iscrizione all’INAIL
dei componenti del nucleo familiare, con età compresa tra i 18 ed i 65 anni,
che svolgono attività finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente
domestico.
Sono
escluse le persone che svolgono altra attività che comportano
l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.
L’iscrizione avviene con il versamento del premio, fissato in lire 25.000 per anno solare, non frazionabile, da effettuare presso gli uffici postali utilizzando l’apposito bollettino intestato all’INAIL.
Per il corrente anno il termine di versamento è fissato al 31 marzo 2001.
Sono esonerati dal pagamento coloro che possiedono redditi propri inferiori a 9 milioni annui ed appartengono ad un nucleo familiare che possiede un reddito lordo non superiore a lire 18 milioni annui.
I
soggetti esonerati per motivi di reddito devono presentare una autodichiarazione
all’Inail, attestante la sussistenza dei requisiti esonerativi. Tale
autodichiarazione, resa dispobile dall'INAIL (in formato 'pdf'), può essere
scaricata dal ns. sito (vedi).
L’assicurazione
copre i casi di infortunio in ambito domestico, a condizione che
dall’infortunio derivi una inabilità permanente al lavoro non inferiore al
33%.
Nel
caso di inosservanza dell’obbligo del versamento del premio assicurativo, è
dovuta una somma aggiuntiva di importo non superiore all’ammontare del premio
stesso.
Le
predette sanzioni non si applicano per i primi cinque anni di entrata in vigore
della legge.
Maggiori informazioni possono essere reperiti al sito INAIL: http://servizi.inail.it/lavoratori/privata/casalinghe/preIscrizione2.jsp.
Il fac-simile del bollettino di versamento e l'autodichiarazione di esonero da presentare all'INAIL, possono essere visualizzati all'indirizzo: http://servizi.inail.it/lavoratori/privata/casalinghe/modulistica.html.
(a cura di Enzo Marinozzi - enzo@studioripa.it)