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INAIL: NUOVE SCADENZE - ANNO 2001

Il Ministero del Lavoro con decreto del 7 febbraio 2001, ha approvato la delibera INAIL nr. 5 (sempre del 7 febbraio 2001), che rivoluziona i termini di scadenza INAIL per l'anno 2001.

Contrariamente a quanto inizialmente comunicato con delibera INAIL nr. 1 dell'11 gennaio 2001 (con la quale veniva prevista una proroga generalizzata al 16 marzo 2001 sia dei versamenti che degli adempimenti dichiarativi), il Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2001 prima, ed il Ministero del Lavoro con proprio decreto poi, hanno deliberato di prorogare al 23 marzo 2001 i termini di pagamento dei premi, limitatamente all'autoliquidazione 2000-2001, fermo restando l'introduzione dell'obbligo di corresponsione entro il 20 febbraio 2001 di un acconto pari al 60% del versamento dovuto al 16 marzo dello scorso anno (relativamente all'autoliquidazione 1999-2000).

In definitiva le nuove scadenze, risultano le seguenti:

 

20 febbraio 2001:

- versamento di un acconto pari al 60% dell'importo risultato dovuto al 16 marzo dello scorso anno (16 marzo 2000), in dipendenza dell'autoliquidazione 1999/2000.

Sono tenuti al versamento del suddetto acconto del 60% del premio, tutte le aziende soggette alla presentazione della prossima autoliquidazione INAIL.

Il Decreto del Ministero Lavoro precisa che "entro il 20 febbraio 2001, dovrà essere corrisposto, a titolo di acconto, un importo pari al 60% del versamento dovuto al 16 marzo 2000, in dipendenza dell'autoliquidazione 1999/2000".

Ciò significa, in altri termini, che non risulta dovuto alcun anticipo:

a) se l'azienda si è costituita nel corso dell'anno 2000 (in quanto non tenuta alla precedente autoliquidazione INAIL);

b) se la precedente autoliquidazione chiudeva con una posizione creditoria;

c) in relazione all'eventuale attivazione di nuove posizioni nel corso dell'anno 2000: in sostanza l'acconto dovrà essere corrisposto sulle sole posizioni assicurative per le quali è stata effettuata la precedente autoliquidazione INAIL.

Nel caso in cui l'acconto risulti di ammontare superiore all'importo che si renderà dovuto alla scadenza del 23 marzo 2001, lo stesso potrà essere proporzionalmente ridotto (esempio: caso di diminuzione del monte salari, recesso soci, etc.).

Il versamento dell'acconto entro il 20 febbraio 2001, da effettuare sul Modello F24, indicando oltre al codice sede INAIL, il nuovo 'codice ditta' (con relativo controcodice), il numero di riferimento 902001 e nel campo causale la lettera 'P'. 

Nel caso di pagamento rateale, l'acconto dovrà essere pari:

a) al 60% dell'importo della prima rata versata il 16 marzo 2000 (se all'epoca della precedente autoliquidazione, si è fruito dello stesso pagamento rateale);

b) al 60% dell'intero ammontare del premio dovuto per l'autoliquidazione 2000/2001, ridotto ad un quarto, se la precedente autoliquidazione è stata pagata in unica soluzione e quest'anno, invece si vuole fruire del pagamento in forma rateale.

 

23 marzo 2001:

- versamento del conguaglio del premio di regolazione anno 2000, calcolato sulla base delle nuove tariffe dei premi e decurtato dell'acconto versato entro il 20 febbraio 2001;

 - versamento del conguaglio del premio anticipato per l'anno 2001, calcolato in base alle nuove tariffe dei premi e decurtato dell'acconto versato entro il 20 febbraio 2001;

- presentazione all'INAIL del modello 10SM di dichiarazione delle retribuzioni e del premio dovuto.

Risultano prorogati alla scadenza del 23 marzo 2001, data ultima per la presentazione dell'autoliquidazione INAIL, i termini per la richiesta di riduzione delle retribuzioni presunte e per la richiesta di pagamento in forma rateale.

 

(Luigina Campanari e Piergiorgio Ripa)