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FINANZIARIA 2002: Legge 28 dicembre 2001, n. 448

BREVE SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITà

Detrazione per figli a carico (art. 2): a decorrere dall’anno 2002, la detrazione per figli a carico viene aumentata ad €. 516,46 (Lit. 1.000.000), in presenza di un reddito complessivo fino a €. 36.151,98 (Lit. 70.000.000). Tale ultimo reddito è aumentato ad €. 41.316,65 (Lit. 80.000.000) per famiglie con 2 figli; ad €. 46.481,12 (Lit. 90.000.000) per famiglie con 3 figli; a tutti i contribuenti con almeno quattro figli a carico.

Divengono oneri detraibili le spese sostenute per i servizi di interpretariato dei soggetti sordomuti.

Rivalutazione delle immobilizzazioni delle imprese (art. 3, co. 1-3): La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla Legge n. 341 del 2000, può essere eseguita nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2001, a condizione che i beni risultino anche dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2000.

Il maggior valore attribuito con la rivalutazione, si considera fiscalmente riconosciuto (e quindi comporterà un risparmio di imposta dovuto all’incremento degli ammortamenti) a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita (quindi solo a partire dall’esercizio 2002).

Il riconoscimento fiscale è subordinato al pagamento di un’imposta sostitutiva del 19% (beni ammortizzabili) o del 15% (partecipazioni), rateizzabile in tre esercizi (con maggiorazione di interessi del 3% sulla seconda e terza rata). L’imposta sostitutiva alimenta il canestro A (credito d’imposta pieno).

Estromissione dei beni immobili delle imprese individuali (art. 3, co. 4-6): gli imprenditori individuali che alla data del 30 novembre 2001 utilizzano beni immobili strumentali per destinazione (art. 40, co. 2, TUIR), possono escluderli dal patrimonio d’impresa entro il 30 aprile 2002, con il pagamento di un’imposta sostitutiva di Irpef, Irap pari al 10% della differenza tra il valore normale dei beni (quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali) e quello fiscalmente riconosciuto. L’effetto della estromissione si avrà con effetto dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2002. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all’IVA, l’imposta sostitutiva è aumentata del 30% dell’Iva applicabile al valore normale, calcolata con l’aliquota propria del bene. Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato per il 40% entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2001 (31 ottobre 2002), e la restante parte, in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2002 ed il 16 marzo 2003, maggiorata degli interessi annuali del 3%.

Assegnazione dei beni ai soci (art. 3, co. 7-10): vengono prorogati al 30 settembre 2002 i termini per l’assegnazione (o cessione a titolo oneroso) ai soci (soci che risultino tali alla data del 30 settembre 2001) di società di persone e di capitali, dei beni mobili iscritti in pubblici registri, dei beni immobili non utilizzati come strumentali per destinazione, delle quote di partecipazione. Risulta a tal fine dovuta un’imposta sostitutiva di Irpeg/Irpef ed Irap del 10% sulla differenza tra il valore normale dei beni (per gli immobili le rendite catastali moltiplicate per i coefficienti ministeriali) e quello fiscalmente riconosciuto.

Per i beni la cui cessione è soggetta all’IVA, l’imposta sostitutiva è aumentata del 30% dell’Iva calcolata con l’aliquota propria del bene. L’imposta di registro è ridotta all’1%; le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa. Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato per il 40% entro il 16 novembre 2002 e per la restante parte, in due rate uguali al 16 febbraio 2003 e 16 maggio 2003, maggiorate di interessi al 3%.

Riserve e fondi in sospensione d’imposta (art. 4): le riserve e gli altri fondi in sospensione di imposta, anche se imputati a capitale sociale, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2001, possono essere affrancati con assoggettamento ad imposta sostitutiva del 19%.

L’imposta, liquidata nella dichiarazione dei redditi dell’esercizio 2001, va versata in 3 anni (entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi), rispettivamente nella misura del 45%, 35% e 20%, con maggiorazione degli interessi al 3% annuo, sulla seconda e terza rata.

L’imposta sostitutiva alimenta il canestro A; il 47,22% della riserva alimenta il canestro B. L’imposta è indeducibile e può essere imputata a riduzione della riserve o di altri fondi. Nel caso di imputazione al capitale sociale, la corrispondente riduzione è operata senza assemblea straordinaria, con le modalità dell’art. 2445 c.c., 2° co..

Rivalutazione delle Partecipazioni in Società non quotate (art. 5): le persone fisiche possono procedere alla rivalutazione delf costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in società non quotate, possedute al 1° gennaio 2002, sulla base di un’apposita perizia (redatta e giurata entro il 30 settembre 2002), pagando un’imposta sostitutiva, sul valore complessivo periziato, nelle seguenti misure:

-          4% per partecipazioni ‘qualificate’ (oltre il 20% per società di capitali e 25% per società personali);

-          2% per le partecipazioni ‘non qualificate’.

Il versamento dell’imposta forfettizzata può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 settembre 2002, oppure in 3 rate annuali di uguale importo, maggiorando seconda e terza rata di interessi 3%. Il nuovo valore rivalutato non consente per l’alienante il realizzo di minusvalenze utilizzabili ex art. 82, co. 3 e 4 del TUIR.

La perizia, redatta da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e revisori, è riferita all’intero patrimonio sociale, stimato alla data del 1° gennaio 2002.

Il costo della perizia è spesa deducibile dal reddito d’impresa in 5 quote costanti, se la perizia è commissionata dalla società; nel caso sia predisposta su richiesta dei soci, la spesa relativa aumenta il valore d’acquisto della partecipazione, in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei soci.

In definitiva, i privati che stanno per cedere quote societarie, debbono valutare l’opportunità di assoggettare le plusvalenze conseguibili, ad un’imposta forfettizzata, conseguendo un sensibile risparmio fiscale.

Rivalutazione dei Terreni (art. 7): le persone fisiche possono procedere alla rivalutazione del costo fiscalmente riconosciuto di terreni edificabili ed agricoli, posseduti al 1° gennaio 2002, sulla base di un’apposita perizia (redatta e giurata entro il 30 settembre 2002), pagando un’imposta sostitutiva del 4% del valore complessivo periziato. Il versamento dell’imposta forfettizzata può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 settembre 2002, oppure in 3 rate annuali di uguale importo, maggiorando la seconda e terza rata di interessi del 3%. La perizia redatta da ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili, è riferita alla data dell1° gennaio 2002.

Il costo della perizia è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e agricolo nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico. In caso di successivo trasferimento, il valore risultante dalla perizia viene considerato valore normale minimo di riferimento anche ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

INVIM (art. 8): l’imposta (compresa la decennale) è anticipatamente soppressa con decorrenza dal 1° gennaio 2002.

Proroga agevolazioni ristrutturazioni (art. 9, co. 1): il termine per usufruire della detrazione del 36% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, è prorogato al 31 dicembre 2002. L’agevolazione prorogata va obbligatoriamente ripartita in 10 rate annuali uguali. Per gli interventi 2002 che costituiscano prosecuzione di interventi iniziati dopo il 1° gennaio 1998, ai fini del calcolo del limite massimo – che è di €. 77.468,53 (Lit. 150.000.000) per ogni immobile e per ciascun soggetto - si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni precedenti.

Ristrutturazioni di imprese di costruzione (art. 9, co. 2): L’agevolazione viene accordata anche alle ristrutturazioni eseguite entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione, di ristrutturazione, o cooperative edilizie, che provvedano all’alienazione (o assegnazione) dell’immobile entro il 30 giugno 2003. La detrazione spetta all’acquirente (o assegnatario) per un’aliquota del 36% del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25% del prezzo di acquisto (o assegnazione) dell’immobile, e comunque nel limite di  €. 77.468,53 (Lit. 150.000.000).

Proroga aliquota IVA 10% (art. 9, co. 3): Anche l’aliquota IVA agevolata 10% (sia per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che per l’assistenza domiciliare) viene prorogata fino al 31 dicembre 2002.

Volontari e cooperanti di ONG (art. 9, co. 5): La base imponibile dei rapporti di cooperazione dei volontari e cooperanti di ONG (organizzazioni non governative) è determinato convenzionalmente sulla base di D.M. annuale.

IRAP Agricoltura (art. 9, co. 7): L’aliquota IRAP del settore agricolo e pesca, sarà del 1,9% (e non 2,5%).

Regime speciale agricolo (art. 9, co. 8): Il regime speciale IVA in agricoltura (di detrazione forfetaria dell’IVA), viene prorogato al 31 dicembre 2002, indipendentemente dal volume d’affari conseguito.

Adeguamento Studi di settore (art. 9, co. 12-13): l’adeguamento agli studi di settore in dichiarazione dei redditi (per gli anni 2001 e 2002), ai fini di imposte dirette ed Iva, non comporta l’applicazione di sanzioni.

Imposta sulle insegne (art. 10): l’imposta sulle insegne non è dovuta per quelle che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività ed abbiano una superficie complessiva fino a mq. 5.

Autotrasporto e telefonini (art. 15, co. 2-3): le quote di ammortamento, i canoni di leasing o noleggio e le spese di impiego e manutenzione dei telefonini installati sui veicoli utilizzati per il trasporto merci da parte delle imprese di autotrasporto, limitatamente ad un impianto per veicolo, sono deducibili al 100%. Anche l’IVA sarà detraibile al 100%, alle medesime condizioni.

Aumento delle Pensioni minime (art. 38): a decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata a favore dei soggetti di età pari o superiore a 70 anni e fino a garantire un reddito di €. 516,46 (Lit. 1.000.000) al mese per 13 mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici. L’aumento delle pensioni minime spetta a coloro che hanno un reddito annuo lordo inferiore ad €. 6.713,98 (Lit. 13.000.000), con esclusione del reddito della casa di abitazione. Il beneficio spetta ai soggetti coniugati con reddito cumulato inferiore ad €.11.292,33 (Lit. 21.865.000). L’età può essere ridotta, fino ai 65 anni: e precisamente di un anno per ogni 5 anni di contributi.

Sgravi per nuovi assunti (art. 44): per i nuovi assunti nel 2002, nelle regioni dell’Italia meridionale, ad incremento delle unità occupate al 31 dicembre 2001, viene riconosciuto ai datori di lavoro, per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, uno sgravio contributivo in misura totale.

‘Rottamazione’ delle licenze commerciali (art. 72): i commercianti al minuto con più di 62 anni di età se uomini (57 anni se donne), che cessano definitivamente l’attività commerciale, riconsegnando al Comune la ‘licenza’, dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2004, viene corrisposto un trattamento minimo di pensione fino compimento dei 65 anni se uomini (dei 60 anni se donne). La domanda va presentata all’INPS entro il 31 gennaio 2005.

(a cura di Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it)