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Informative |
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Il Ministero dell’Industria con Circolare n. 3510/C del
2001, ha precisato le nuove modalità di pagamento del diritto camerale annuale. Lo stesso a
decorrere dal 1° maggio 2001, dovrà essere corrisposto con utilizzo del
Modello F24, utilizzando il codice tributo 3850, denominato
“Diritto Camerale”. Tale codice dovrà essere indicato nella Sezione “Regioni
ed enti locali”, riportando altresì la sigla della Provincia di
riferimento della Camera di Commercio destinataria del versamento stesso e
l’anno di riferimento 2001.
La convenienza del nuovo sistema di versamento risiede anche
nella possibilità di compensare l’importo del diritto annuale dovuto
alla Camera di Commercio, con gli eventuali crediti per imposte o contributi
che il contribuente dovesse vantare.
Con apposito Decreto del Ministero
dell’Industria vengono precisate le modalità applicative previste per
il versamento del contributo dovuto per l’anno 2001.
TERMINE DI VERSAMENTO:
Il suddetto decreto precisa che il diritto va versato in
unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto
delle imposte sui redditi. In altri termini ciò significa che per la
stragrande maggioranza delle imprese (tutte le imprese individuali e le società
di persone, ma anche buona parte delle società di capitali) il termine scade
quest’anno il 20 giugno 2001.
I soggetti suddetti possono in alternativa effettuare tale
versamento entro il 20 luglio 2001, con maggiorazione dello 0,40%.
La scadenza in argomento risulta da ultimo prorogata al 31
ottobre 2001, con maggiorazione dello 0,40% (Circolare n. 3529/C del
23 luglio 2001 del Ministero delle Attività Produttive).
Fanno eccezione a questa regola le imprese che hanno
l’esercizio sociale diverso dall’anno solare, e quelle società di capitali che
hanno termini di versamento delle imposte sui redditi differenziati in ragione
del termine di effettiva approvazione del bilancio.
Per chiarire il significato di tale concetto basterà fare i
seguenti esempi:
a) una società di capitali che ha esercizio sociale dal 1°
luglio 2000 al 30 giugno 2001, che approvi il bilancio il 30 ottobre 2001,
dovrà provvedere al versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di
Commercio competente, entro e non oltre il 29 novembre 2001.
b) una società di capitali che invece si avvalga del maggior
termine di approvazione del bilancio ex art. 2364 codice civile, ed approvi
materialmente il bilancio in data 30 giugno 2001, dovrà provvedere al
versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio entro il 30
luglio 2001.
MISURA DEL VERSAMENTO:
Il diritto annuale è dovuto in misura fissa per i
seguenti soggetti:
a)
imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle
imprese:
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- imprese individuali |
Lit. 152.000 |
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- società semplici agricole |
Lit. 152.000 |
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- società semplici non agricole |
Lit. 276.000 |
b)
iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese
(a prescindere dal fatturato):
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- imprese individuali |
Lit. 152.000 |
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- cooperative e consorzi |
Lit. 152.000 |
|
- società in nome collettivo (S.n.c.) |
Lit. 276.000 |
|
- società in accomandita semplice (S.a.s.) |
Lit. 276.000 |
Il diritto è dovuto in misura variabile in base al fatturato
dell’anno precedente, relativamente alle società per azioni (S.p.A.) e alle
società a responsabilità limitata (S.r.l.).
La misura del diritto annuale dovuta è determinata
applicando al fatturato dell’esercizio precedente le seguenti misure fisse o
aliquote per scaglioni di fatturato:
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Scaglioni di fatturato |
Aliquote |
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Da |
A |
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0 |
1.000.000.000 |
£ 742.000 (misura fissa) |
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1.000.000.001 |
5.000.000.000 |
0,040% |
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5.000.000.001 |
20.000.000.000 |
0,035% |
|
20.000.000.001 |
50.000.000.000 |
0,025% |
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50.000.000.001 |
100.000.000.000 |
0,015% |
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100.000.000.001 |
200.000.000.000 |
0,010% |
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200.000.000.001 |
500.000.000.000 |
0,005% |
|
500.000.000.001 |
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0,005% fino ad un massimo
di lire 150.000.000 |
Relativamente alle unità locali, il diritto annuale
deve essere versato a favore delle Camere di Commercio nel cui territorio hanno
sede le unità locali medesime, per un importo pari al 20 per cento del
diritto annuale dovuto per la sede principale, con arrotondamento alle Lit.
1.000 superiori o inferiori, fino ad un massimo di Lit. 200.000.
Infine, per le unità locali con sede principale
all’estero, deve essere versato per ciascuna di esse un diritto annuale di Lit.
212.000 a favore della Camera di Commercio ove ha sede l’unità locale.
MODALITA’ APPLICATIVE TRANSITORIE
VALIDE PER L’ANNO 2001:
In via transitoria per l’anno 2001 viene inoltre previsto
che:
a)
nel caso in cui gli importi derivanti dall’applicazione
delle aliquote per scaglioni di fatturato di cui sopra, comportino un importo
dovuto inferiore a quello previsto per il precedente anno 2000, le imprese
debbono comunque versare un importo pari al diritto annuale previsto per l’anno
2000;
b)
nel caso in cui invece gli importi derivanti
dall’applicazione delle suddette aliquote risulti superiore all’importo dovuto
per l’anno 2000 aumentato del 6%, le imprese sono tenute al versamento di un
importo pari a quello previsto per il precedente anno 2000, aumentato del 6%;
c)
infine nel caso in cui i nuovi importi risultino inferiori
all’importo dovuto per il 2000 maggiorati del 6%, le imprese sono tenute al
versamento dell’importo risultante dall’applicazione delle aliquote contenute
nella tabella sopra riportata.
Le imprese che si iscrivono nella sezione ordinaria del Registro delle imprese,
nel corso del 2001, successivamente alla data del 20 giugno 2001, debbono versare
il diritto annuale dovuto al momento dell'iscrizione, determinato in misura
fissa (S.p.A. ed S.r.l. versano l’importo previsto per il primo scaglione di
Lit. 742.000).
Per le imprese che si sono iscritte alla Camera di Commercio
nel periodo dal 31 ottobre 2000 al 31 dicembre 2000, valgono per il versamento
del diritto annuale 2000, le vecchie modalità di riscossione: il versamento
suddetto deve comunque essere posto in essere entro la scadenza per il
versamento del diritto annuale dell’anno 2001.
CONCETTO DI “FATTURATO”:
Nel Decreto del Ministero dell’Industria sopra
richiamato, viene precisato che il “fatturato” si ricava dal modello
Unico 2001-IRAP. Il ‘fatturato’ si determina nel modo seguente:
a)
per la generalità delle imprese, come somma dei ricavi delle
vendite e delle prestazioni (rigo IQ1 del quadro IQ di Unico 2001) e
degli altri ricavi e proventi ordinari (rigo IQ5 del quadro IQ di Unico
2001), come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste
dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile;
b)
per gli enti creditizi e finanziari tenuti alla
redazione del conto economico a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 87 la somma degli interessi attivi e assimilati (rigo IQ15)
e delle commissioni attive (rigo IQ17), come dichiarati ai fini dell'imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP);
c)
per i soggetti esercenti imprese di assicurazione
tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'articolo 9 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173, la somma dei premi (rigo IQ33) e degli
altri proventi tecnici (rigo IQ34), come dichiarati ai fini dell'imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP);
d)
per le società e gli enti che esercitano in via
esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in enti
diversi da quelli creditizi e finanziari, la somma dei ricavi delle vendite
e delle prestazioni (rigo IQ1), degli altri ricavi e proventi ordinari e degli interessi
attivi e proventi assimilati (rigo IQ15), come dichiarati ai fini dell'imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP);
CALCOLO ON LINE DEL CONTRIBUTO
DOVUTO:
Per il concreto calcolo del diritto annuale dovuto, le
imprese potranno avvalersi di un sistema di calcolo automatico, reso
disponibile on line, al sito www.infoimprese,
all’indirizzo seguente:
http://www.infoimprese.it/sdan/index.jhtml
SOGGETTI NON OBBLIGATI:
E’ previsto l’esonero dal versamento relativamente ai
seguenti soggetti:
a)
imprese per le quali sia stato dichiarato il fallimento o la
liquidazione coatta amministrativa nel 2000 (escluso il caso di esercizio
provvisorio dell’impresa);
b)
imprese individuali che hanno cessato l’attività nel 2000, a
condizione che la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese sia stata
presentata entro il 30 gennaio 2001;
c)
società ed altri soggetti collettivi, che hanno approvato il
bilancio finale di liquidazione nel 2000, a condizione che la domanda di
cancellazione dal Registro Imprese sia stata presentata entro il 30 gennaio
2001;
Con decorrenza dal 1° gennaio 2001, sono soggette
all’obbligo di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio
anche:
a)
le società che al 1° gennaio 2001 si trovavano in stato di
liquidazione
(in precedenza le società in liquidazione risultavano esonerate dall’obbligo di
versamento del diritto annuale);
b)
le società che cessano totalmente l’attività, senza però
cancellarsi dal Registro delle Imprese (la sospensione ed il non esercizio
dell’attività non costituisce causa di esonero dal versamento del diritto
annuale);
c)
le società che si cancellano dal Registro delle Imprese con
decorrenza retroattiva: (diversamente da quanto avveniva in precedenza, per gli
anni pregressi resta comunque dovuto il diritto annuale).
(Piergiorgio Ripa – piergiorgio@studioripa.it)