Informative

 

DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO – ANNO 2001

 

Il Ministero dell’Industria con Circolare n. 3510/C del 2001, ha precisato le nuove modalità di pagamento del  diritto camerale annuale. Lo stesso a decorrere dal 1° maggio 2001, dovrà essere corrisposto con utilizzo del Modello F24, utilizzando il codice tributo 3850, denominato “Diritto Camerale”. Tale codice dovrà essere indicato nella Sezione “Regioni ed enti locali”, riportando altresì la sigla della Provincia di riferimento della Camera di Commercio destinataria del versamento stesso e l’anno di riferimento 2001.

La convenienza del nuovo sistema di versamento risiede anche nella possibilità di compensare l’importo del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, con gli eventuali crediti per imposte o contributi che il contribuente dovesse vantare.

Con apposito Decreto del Ministero dell’Industria vengono precisate le modalità applicative previste per il versamento del contributo dovuto per l’anno 2001.

 

 

TERMINE DI VERSAMENTO:

Il suddetto decreto precisa che il diritto va versato in unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. In altri termini ciò significa che per la stragrande maggioranza delle imprese (tutte le imprese individuali e le società di persone, ma anche buona parte delle società di capitali) il termine scade quest’anno il 20 giugno 2001.

I soggetti suddetti possono in alternativa effettuare tale versamento entro il 20 luglio 2001, con maggiorazione dello 0,40%.

La scadenza in argomento risulta da ultimo prorogata al 31 ottobre 2001, con maggiorazione dello 0,40% (Circolare n. 3529/C del 23 luglio 2001 del Ministero delle Attività Produttive).

Fanno eccezione a questa regola le imprese che hanno l’esercizio sociale diverso dall’anno solare, e quelle società di capitali che hanno termini di versamento delle imposte sui redditi differenziati in ragione del termine di effettiva approvazione del bilancio.

Per chiarire il significato di tale concetto basterà fare i seguenti esempi:

a) una società di capitali che ha esercizio sociale dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, che approvi il bilancio il 30 ottobre 2001, dovrà provvedere al versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio competente, entro e non oltre il 29 novembre 2001.

b) una società di capitali che invece si avvalga del maggior termine di approvazione del bilancio ex art. 2364 codice civile, ed approvi materialmente il bilancio in data 30 giugno 2001, dovrà provvedere al versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio entro il 30 luglio 2001.

 

 

MISURA DEL VERSAMENTO:

Il diritto annuale è dovuto in misura fissa per i seguenti soggetti:

a)       imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese:

- imprese individuali

Lit. 152.000

- società semplici agricole

Lit. 152.000

- società semplici non agricole

Lit. 276.000

b)       iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese (a prescindere dal fatturato):

- imprese individuali

Lit. 152.000

- cooperative e consorzi

Lit. 152.000

- società in nome collettivo (S.n.c.)

Lit. 276.000

- società in accomandita semplice (S.a.s.)

Lit. 276.000

 

Il diritto è dovuto in misura variabile in base al fatturato dell’anno precedente, relativamente alle società per azioni (S.p.A.) e alle società a responsabilità limitata (S.r.l.).

La misura del diritto annuale dovuta è determinata applicando al fatturato dell’esercizio precedente le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

 

Scaglioni di fatturato

Aliquote

Da

A

0

1.000.000.000

£ 742.000 (misura fissa)

1.000.000.001

5.000.000.000

0,040%

5.000.000.001

20.000.000.000

0,035%

20.000.000.001

50.000.000.000

0,025%

50.000.000.001

100.000.000.000

0,015%

100.000.000.001

200.000.000.000

0,010%

200.000.000.001

500.000.000.000

0,005%

500.000.000.001

 

0,005% fino ad un massimo di lire 150.000.000

 

Relativamente alle unità locali, il diritto annuale deve essere versato a favore delle Camere di Commercio nel cui territorio hanno sede le unità locali medesime, per un importo pari al 20 per cento del diritto annuale dovuto per la sede principale, con arrotondamento alle Lit. 1.000 superiori o inferiori, fino ad un massimo di Lit. 200.000.

Infine, per le unità locali con sede principale all’estero, deve essere versato per ciascuna di esse un diritto annuale di Lit. 212.000 a favore della Camera di Commercio ove ha sede l’unità locale.

 

MODALITA’ APPLICATIVE TRANSITORIE VALIDE PER L’ANNO 2001:

In via transitoria per l’anno 2001 viene inoltre previsto che:

a)       nel caso in cui gli importi derivanti dall’applicazione delle aliquote per scaglioni di fatturato di cui sopra, comportino un importo dovuto inferiore a quello previsto per il precedente anno 2000, le imprese debbono comunque versare un importo pari al diritto annuale previsto per l’anno 2000;

b)       nel caso in cui invece gli importi derivanti dall’applicazione delle suddette aliquote risulti superiore all’importo dovuto per l’anno 2000 aumentato del 6%, le imprese sono tenute al versamento di un importo pari a quello previsto per il precedente anno 2000, aumentato del 6%;

c)       infine nel caso in cui i nuovi importi risultino inferiori all’importo dovuto per il 2000 maggiorati del 6%, le imprese sono tenute al versamento dell’importo risultante dall’applicazione delle aliquote contenute nella tabella sopra riportata.

Le imprese che si iscrivono nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, nel corso del 2001, successivamente alla data del 20 giugno 2001, debbono versare il diritto annuale dovuto al momento dell'iscrizione, determinato in misura fissa (S.p.A. ed S.r.l. versano l’importo previsto per il primo scaglione di Lit. 742.000).

Per le imprese che si sono iscritte alla Camera di Commercio nel periodo dal 31 ottobre 2000 al 31 dicembre 2000, valgono per il versamento del diritto annuale 2000, le vecchie modalità di riscossione: il versamento suddetto deve comunque essere posto in essere entro la scadenza per il versamento del diritto annuale dell’anno 2001.

 

 

CONCETTO DI “FATTURATO”:

Nel Decreto del Ministero dell’Industria sopra richiamato, viene precisato che il “fatturato” si ricava dal modello Unico 2001-IRAP. Il ‘fatturato’ si determina nel modo seguente:

a)       per la generalità delle imprese, come somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (rigo IQ1 del quadro IQ di Unico 2001) e degli altri ricavi e proventi ordinari (rigo IQ5 del quadro IQ di Unico 2001), come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile;

b)       per gli enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 la somma degli interessi attivi e assimilati (rigo IQ15) e delle commissioni attive (rigo IQ17), come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

c)       per i soggetti esercenti imprese di assicurazione tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, la somma dei premi (rigo IQ33) e degli altri proventi tecnici (rigo IQ34), come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

d)       per le società e gli enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (rigo IQ1), degli altri ricavi e proventi ordinari e degli interessi attivi e proventi assimilati (rigo IQ15), come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

 

CALCOLO ON LINE DEL CONTRIBUTO DOVUTO:

Per il concreto calcolo del diritto annuale dovuto, le imprese potranno avvalersi di un sistema di calcolo automatico, reso disponibile on line, al sito www.infoimprese, all’indirizzo seguente:

http://www.infoimprese.it/sdan/index.jhtml

 

SOGGETTI NON OBBLIGATI:

E’ previsto l’esonero dal versamento relativamente ai seguenti soggetti:

a)       imprese per le quali sia stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa nel 2000 (escluso il caso di esercizio provvisorio dell’impresa);

b)       imprese individuali che hanno cessato l’attività nel 2000, a condizione che la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese sia stata presentata entro il 30 gennaio 2001;

c)       società ed altri soggetti collettivi, che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2000, a condizione che la domanda di cancellazione dal Registro Imprese sia stata presentata entro il 30 gennaio 2001;

Con decorrenza dal 1° gennaio 2001, sono soggette all’obbligo di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio anche:

a)       le società che al 1° gennaio 2001 si trovavano in stato di liquidazione (in precedenza le società in liquidazione risultavano esonerate dall’obbligo di versamento del diritto annuale);

b)       le società che cessano totalmente l’attività, senza però cancellarsi dal Registro delle Imprese (la sospensione ed il non esercizio dell’attività non costituisce causa di esonero dal versamento del diritto annuale);

c)       le società che si cancellano dal Registro delle Imprese con decorrenza retroattiva: (diversamente da quanto avveniva in precedenza, per gli anni pregressi resta comunque dovuto il diritto annuale).

 

(Piergiorgio Ripa – piergiorgio@studioripa.it)