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RITENUTA D'ACCONTO su PROVVIGIONI RIDOTTA

Gli agenti e rappresentanti di commercio che si avvalgono nell’esercizio dell’attività, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o terzi, possono usufruire della ritenuta d’acconto sulle provvigioni in misura ridotta, pari al 23% (a partire dall'inizio dell'annualità successiva) sul 20% dell'imponibile.

A tal fine gli stessi debbono inviare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla ditta mandante, apposita dichiarazione datata e sottoscritta, in carta semplice, con raccomandata A.R..

Gli agenti interessati possono utilizzare il fac-simile di lettera che proponiamo di seguito.

 

 


FAC-SIMILE:


 

 

Raccomandata A.R.

Spett.le ………………….............

Via ………………………….. n. …

(………..) ………………………….

 

 

OGGETTO: Comunicazione inerente la ritenuta applicabile sulle provvigioni per l'anno 2004.

Al fine di consentirVi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2 e 3, del Decreto Ministeriale 16 aprile 1983, l’applicazione della ritenuta di acconto del 23% sul 20% dell’imponibile delle provvigioni maturate nell’anno 2007, espressamente dichiariamo di avvalerci in via continuativa, nell'esercizio delle nostre attività, dell'opera di collaboratore dipendente.

Data …../…./….

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