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L’Enasarco
con Delibera n. 2/2000 (G.U. 24 agosto 2000), ha eliminato dal regolamento delle
prestazioni istituzionali il requisito dell’iscrizione nel Ruolo professionale
degli agenti e rappresentanti di commercio, di cui alla legge n. 204/1985, quale
condizione necessaria per l’iscrivibilità degli interessati all’Enasarco.
L’Enasarco
fissa quindi la nuova regola: obbligo
di iscrizione all’Enasarco, con conseguente tutela sul piano previdenziale, in
presenza di una prestazione che abbia le caratteristiche proprie del contratto
di agenzia, anche se l’intermediario interessato non risulti iscritto nel
Ruolo agenti e rappresentanti di commercio tenuto dalla Camera di Commercio.
Tale
modifica da parte dell’Enasarco (che recepisce la Direttiva comunitaria n.
86/653/Cee riguardo agli agenti di commercio, nonché la Sentenza 13 luglio
2000, n. 456 della Corte di Giustizia Europea e quanto stabilito dalla Corte di
Cassazione con la Sentenza 16 maggio 1999, n. 4817) sancisce la piena validità
dei contratti di agenzia stipulati tramite agente non iscritto al Ruolo
tenuto dalla Camera di Commercio, nonostante il contrasto sussistente fra la
normativa nazionale (artt. 2 e 9 della Legge n. 204/1985) e la disposizione della
normativa comunitaria (da considerarsi prevalente nella fattispecie).
In
altri termini, le aziende che usufruiscono delle prestazioni di agenti non
iscritti a ruolo e di procacciatori d’affari, debbono iscrivere gli stessi
all’Enasarco e versare le quote contributive dovute, se le prestazioni di
detti soggetti risultino non più “occasionali”.
L’Ente
in questione può usufruire di un termine prescrizionale per il recupero di
detti contributi non versati pari a 5 anni.
Si segnala infine che relativamente alla Regione Marche, l’Enasarco di Ancona sta conducendo una serie di ispezioni presso aziende locali (allo stato in prevalenza calzaturifici) mirate al recupero contributivo di provvigioni erogate in relazione a rapporti con procacciatori affari (o intermediari a volte mascherati dietro la ‘facciata’ di agenzie di viaggi, o altre forme utilizzate ad es. nel commercio di calzature con operatori di nazionalità russa) sprovvisti del requisito dell’occasionalità.
Si
ricorda infine che, sono obbligati all’iscrizione Enasarco tutti gli
agenti che operano in territorio italiano (sia italiani che esteri) in nome e
per conto di preponenti (sia italiani, che esteri che abbiano una sede o una
dipendenza in Italia). Infine sono obbligati gli agenti italiani che operano
all’estero per conto di preponenti italiani.